Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21986 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 31/10/2016), n.21986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20324-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.G.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

S.G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI (Ndr: testo originale non

comprensibile), presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PIZZUTO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3790/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2011 r.g.n. 8026/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato PASSALACQUA GIANFRANCO;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con qualifica di docente di informatica, passata a domanda, in data 2.1.2001, alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18 (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30), aveva convenuto in giudizio quest’ultima per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella posizione C3 o, in subordine C2, in luogo dell’attribuito inquadramento nella posizione C1.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, aveva dichiarato il diritto della S. ad all’inquadramento nell’Area Funzionale C2, a far tempo dall’inquadramento nei ruoli della Agenzia delle Entrate, ed aveva condannato quest’ultima rideterminare il trattamento economico ai sensi del CCNL del Comparto Ministeri ed aveva respinto le altre domande.

La Corte territoriale ha ritenuto che:

il CCNL del Comparto Scuola disciplina soltanto la mobilità intracompartimentale del personale docente (art. 48); non risultavano intervenuti gli accordi ai quali era fatto riferimento dall’art. 56 del contratto integrativo della Scuola, che per la mobilità intercompartimentale rinviava ad accordi tra il MIUR e gli altri Ministeri; sebbene l’art. 48 del CCNL Comparto Scuola avesse escluso, dal novero delle norme disapplicabili il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 480, relativo all’inquadramento in profili professionali amministrativi, nondimeno, il combinato disposto del primo e del settimo comma, espunto il riferimento all’art. 479 espressamente ritenuto non più applicabile a norma dell’art. 82 del CCNL Comparto Scuola, doveva essere interpretato nel senso che la disciplina ivi prevista rimane circoscritta alle sole ipotesi del personale in soprannumero, mentre al fuori di dette ipotesi restano ferme le disposizioni i carattere generale di cui al D.Lgs. n. 329 del 1993;

in conseguenza la tabella di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 480, comma 6 non costituiva dato normativo in relazione al quale effettuare il giudizio di corrispondenza formale tra le qualifiche funzionali del comparto Ministeri e quelle del Comparto Scuola;

alla fattispecie dedotta in giudizio dovevano essere applicati i principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 22800/2010, secondo cui in tema di mobilità del personale occorre avere riguardo alla posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, con individuazione dello “status” ad esso maggiormente corrispondente, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione, assumendo rilievo l’anzianità complessiva e le concrete professionalità acquisite, ed ogni altro eventuale elemento significativo, nei limiti derivanti dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera;

l’esame della documentazione allegata dalla lavoratrice, relativa alle attività svolta ed alla professionalità acquisita presso il Ministero, provava che alla medesima spettava l’inquadramento nella posizione C2;

era generica la domanda relativa alla rideterminazione dell’assegno perequativo, al pari della domanda volta alla condanna alla Agenzia al risarcimento del danno da dequalificazione professionale.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi al quale ha resistito la S., la quale ha, a sua voltai proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale.

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 480 e violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 (già D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18), deducendo l’erroneità della statuizione secondo cui non sarebbe possibile alcun confronto concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, tra la qualifica assegnata e lo “status” della lavoratrice.

Sostiene che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 480 prevede, nella tabella allegata nel comma 6, l’inserimento del personale appartenete al ruolo dei docenti laureati nella 7 qualifica funzionale, con espressa equiparazione alla 7 qualifica funzionale dei Ministeri; che il CCNL comparto scuola del 4.8.1995, che aveva istituito con l’art. 38 l’Area Funzionale Docenti, non aveva disposto la disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 480, disapplicazione prevista solo dalli art. 142 p. 3, 50 aliena del CCNL del Comparto Scuola 24.7.2003.

Deduce che, pertanto, al momento del passaggio della S. nei ruoli doganali esisteva la fonte normativa che consentiva di individuare la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del Comparto Ministeri e quelle del Comparto Scuola. Sostiene che, in ogni caso, in virtù del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18 (ora art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001), nel caso di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse opera il principio della corrispondenza tra la qualifica posseduta presso l’ente di provenienza e quella attribuibile all’ente di destinazione, e lamenta che la Corte aveva errato nel valutare le esperienze lavorative maturate presso l’amministrazione di provenienza.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, assumendo che, per effetto della mobilità, al dipendente non può essere attribuita una qualifica superiore a quella prima rivestita.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che i documenti prodotti dalla lavoratrice e valutati dalla Corte territoriale erano privi di rilievo probatorio.

I motivi del ricorso incidentale.

Con il primo motivo la S. denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e art. 52, comma 1 e motivazione insufficiente e contraddittoria, deducendo che le risultanze probatorie evidenziavano che il profilo spettante è quello proprio dei dipendenti inquadrati nella categoria C3.

Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 violazione degli artt. 1218, 1226, 1375 e 2043 c.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria deducendo che danni di cui aveva domandato il risarcimento, emergevano “ipso facto” dalla avvenuta attribuzione di un profilo inferiore a quello spettante.

Esame dei motivi del ricorso principale.

Deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.SSUU 20932/2011; Cass. 24883/2008, 29523/2008, Cass. 11356/2006).

Il ricorso deve essere accolto sulla base dello scrutinio della dedotta violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18, oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, questione, posta con il primo motivo, ed assorbente, per quanto si dirà nel prosieguo, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre censure, formulate nel primo motivo.

La controversia si colloca nell’ambito dei processi di mobilità dei pubblici dipendenti all’interno della Pubblica Amministrazione, come regolata, “ratione temporis” (il passaggio all’Agenzia delle Dogane si è realizzato il 2.1.2001) dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18).

19. La norma dispone, con previsione sostanzialmente sovrapponibile al testo originario del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, “Nell’ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2”.

La sentenza impugnata, condividendo i principi affermati nella decisione delle SSU di questa Corte n. 22800/2010, ai fini del giudizio di equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello spettategli presso l’amministrazione di destinazione, ha attribuito rilievo non alla qualifica rivestita dalla S. presso il Ministero, ma allo status ed alla professionalità ivi conseguita.

I principi affermati nella richiamata decisione delle SSUU del 1010 sono stati successivamente superati nella decisione delle SSUU di questa Corte n. 503 del 2011 che, muovendo dal rilievo che ai fini dell’inquadramento nell’ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni rileva solo, anche dopo la loro relativa privatizzazione, quanto risulta dai riconoscimenti formali al riguardo, poichè non sussiste, come nell’impiego privato, il diritto alla promozione per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, ha affermato il principio secondo cui nel passaggio va, in ogni caso, garantita l’equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello spettategli presso l’amministrazione di destinazione.

Detti principi, ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuità, risultano pressocchè consolidati (Cass. SSUU 503/2011; Cass. 11189/2011, 10933/2011, 17117/2013, 7106/2014, 18416/2014, 3064/2016).

20. Nelle sentenze sopra richiamate è stato anche precisato che l’inquadramento nell’ambito della Amministrazione di destinazione deve essere individuato in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente “ad quem”, all’inquadramento in essere presso l’ente di provenienza.

21. Poichè la sentenza impugnata, in difformità da detti principi, ha formulato il giudizio di corrispondenza con riguardo non al formale inquadramento attribuito alla S. dal Ministero ma allo “status” della medesima, alla professionalità ivi acquisita, il primo motivo di ricorso va accolto, sulla scorta delle considerazioni svolte, che assorbono le ulteriori censure formulate nel ricorso principale e quelle svolte nel ricorso incidentale.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, che in diversa composizione dovrà attenersi al seguente principio di diritto “Ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18 il trasferimento su domanda del lavoratore ad una Amministrazione diversa determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo. Ciò comporta l’inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Ente o Amministrazione di provenienza, all’inquadramento in essere presso l’Ente o l’Amministrazione di provenienza”.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il ricorso incidentale;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA