Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21986 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 30/07/2021), n.21986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5152-2021 proposto da:

L.F., T.M.I.A.,

C.G., rappresentati e difesi dagli avvocati SEBASTIANO BRUNO

CARUSO, VINCENZO DE MICHELE, GIORGIO FONTANA, SERGIO GALLANO,

STEFANO GIUBBONI, ANTONINO LO FARO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE di IVREA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha

concluso per l’improcedibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti agivano dinanzi al Tribunale di Ivrea affinché, previo accertamento della loro qualità di magistrati onorari, con funzioni di giudice di pace, fosse verificato che avevano svolto un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, avendo quindi maturato il diritto ad un trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni espletate, e di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto Ministero della Giustizia. Concludevano quindi affinché fosse rideterminato il loro trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio e con il riconoscimento anche della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero alla regolarizzazione della loro posizione, previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’AGO, in subordine l’incompetenza per territorio del giudice adito e nel merito l’infondatezza della domanda.

I ricorrenti con ricorso notificato in data 16/11/2020 proponevano regolamento di giurisdizione, evidenziando la situazione di incertezza esistente in giurisprudenza in merito alla giurisdizione per la domanda proposta, chiedendo alla Suprema Corte di stabilire il giudice munto di giurisdizione sulla stessa.

Come risulta dall’attestazione di cancelleria, il ricorso per regolamento di giurisdizione non è stato depositato dai ricorrenti nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c.. L’iscrizione a ruolo del processo è avvenuta a cura del controricorrente Ministero.

Va ribadito che l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2015, n. 1325).

Tuttavia il Ministero nel controricorso ha fatto espressa richiesta di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che (Cass. S.U. n. 6962/1994), stante la peculiare natura dell’istanza di regolamento di giurisdizione, che non è un mezzo d’impugnazione e non presuppone una situazione di soccombenza, ma è uno strumento esperibile indifferentemente da ciascuna delle parti, l’inammissibilità della istanza proposta da una di esse (per la mancanza, nella specie, della procura speciale all’avvocato che ha sottoscritto l’istanza) non preclude alla Suprema Corte la decisione della questione di giurisdizione ove, la controparte, in sede di controricorso, non abbia dedotto l’inammissibilità dell’istanza predetta, ma abbia preso posizione sulla questione medesima, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo.

Analogo principio è stato poi affermato anche per l’ipotesi di rinuncia al ricorso (Cass. S.U. n. 29174/2020; Cass. S.U. n. 7380/2013), sicché lo stesso appare suscettibile di trovare applicazione anche all’ipotesi qui ricorrente di improcedibilità del ricorso.

Dovendo quindi statuirsi sulla giurisdizione, ritiene la Corte che debba essere dichiarata la giurisdizione del G.A. e ciò dando continuità ai principi affermati da Cass. S.U. n. 27198/2017, secondo cui rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l’inserimento nell’organizzazione di un ufficio di Procura.

Avuto riguardo al complessivo tenore delle domande proposte in sede di merito, volte non soltanto ad ottenere un adeguamento del compenso percepito quali giudici di pace, ma l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati, rapporto del quale era chiesto l’accertamento ai fini retributivi e previdenziali, la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro è conseguenza dell’accertamento di un rapporto di ipego alle dipendenze dello stesso Ministero.

Deve quindi essere affermata la giurisdizione amministrativa in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali i ricorrenti intendono essere assimilati.

Il detto Giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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