Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21986 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7623-2010 proposto da:

B.A. (OMISSIS), C.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che li rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

O.L.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio

dell’avvocato BIANCONI CINTHIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALPA PIERO GUIDO, giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 951/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/04/2009; R.G.N.53/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato SASSANI BRUNO NICOLA;

udito l’Avvocato CONTE GIUSEPPE per delega Avvocato GUIDO ALPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento 1 motivo

assorbiti gli altri; ex art. 384 c.p.c. declaratoria d’estinzione per

prescrizione dell’obbligazione della B., condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.L.A. conveniva, davanti al tribunale di Milano, B.A. e C.S. chiedendone la condanna, in via solidale, al pagamento della somma di Euro 432.997, 46 per la perdita del capitale affidato al C., la cui restituzione sarebbe stata dallo stesso assicurata all’attrice in caso di eventuale perdita.

I convenuti contestavano la fondatezza delle ragioni avanzate.

Il tribunale, con sentenza dell’8.11.2004, rigettava a la domanda.

Di diverso avviso era la Corte d’Appello che, investita dell’appello proposto dalla O., in riforma della sentenza impugnata, condannava la B. ed il C. al risarcimento dei danni in favore dell’appellante.

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste l’ O..

Le parti hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata. Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre. 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo). La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare ( da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2936, 2943, 2945 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Correlata omissione di motivazione su fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il quesito, però, posto al termine della illustrazione del motivo pecca di genericità e si risolve in una enunciazione di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo. Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Quanto al vizio motivazionale – relativo al primo motivo con il quale si censura la sentenza anche sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 -, pur essendo indicato il fatto controverso ritenuto rilevante ai fini della ricorrenza del vizio di motivazione, difettano l’indicazione, sia delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione, sia quelle relative alla rilevanza di tale fatto, peraltro, anche sotto questo profilo, indicato in modo generico. Il motivo è, quindi, inammissibile.

Con il secondo motivo denunciano l’omissione o (a tutto concedere) radicale insufficienza di motivazione su fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Nel momento di sintesi posto al termine della illustrazione del motivo, infatti, i ricorrenti indicano soltanto quella che ritengono essere la proposizione conclusiva del supposto vizio motivazionale (apoditticità), ma non spiegano quale sia il fatto controverso con riferimento al caso concreto (Sez.Un. 11 marzo 2008, n. 6420; Sez. Un. 8.5.2008, n. 11210), la sua decisività in relazione al provvedimento adottato, e le ragioni per le quali il supposto vizio di motivazione sia tale da non sorreggere la decisione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la falsa applicazione degli artt. 1173, 1292, 1272, 1936, 1937 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, il quesito posto al termine del motivo è inadeguato perchè generico, non contenendo alcun riferimento al caso concreto (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420; Sez. Un. 8.5.2008, n. 11210).

Inoltre, va rilevato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione, sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola di tali due indicazioni rende il ricorso, od il motivo, inammissibile (Cass. 30.9.2008, n. 24339).

Nella specie, anche a volere considerare rispettata la prima proposizione, difetta del tutto la seconda indicazione.

L’inammissibilità del motivo è consequenziale, pertanto, anche sotto questo profilo.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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