Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21986 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 03/09/2019), n.21986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15126-2017 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) AVEZZANO SULMONA L’AQUILA in

persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale

Dott. T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIEGI

35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO RENCRICCA;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE OPERA S. MARIA DELLA PACE quale ente gestore della casa

di cura privata (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMMASO MARCHESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1327/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato MAURIZIO RENCRICCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Asl (OMISSIS) di Avezzano, Sulmona e l’Aquila (da ora ASL) ricorre, affidandosi a due articolati motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che, confermando la pronuncia del Tribunale di Avezzano, aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Associazione Opera Santa Maria della Pace, quale ente gestore della Casa di Cura (OMISSIS), per il pagamento delle prestazioni sanitarie rese al pubblico negli anni 2006 e 2007.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, l’opposizione era stata proposta sulla base della contestazione degli importi richiesti: l’azienda assumeva, infatti, che le somme riconosciute dovevano essere decurtate dal quantum contestato in sede di verifica della Commissione Ispettiva Permanente, così come previsto dai contratti di servizio stipulati, e che detto controllo doveva ritenersi una condizione di esigibilità del pagamento delle prestazioni.

1.2. Il Tribunale respinse l’opposizione della ASL.

1.3. La Corte territoriale, nel confermare il rigetto dell’opposizione, ha ritenuto che:

a) la questione relativa all’esigibilità del credito (derivante dall’omessa verifica e contestazione delle somme richieste entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo) non potesse essere più discusso. perchè non oggetto di specifica censura;

b) la misura delle somme richieste fosse desumibile dall’interpretazione dell’art. 12 del contratto di servizio e valesse ad escludere l’applicabilità di un valore tariffario diverso approvato, nelle more, dalla Regione.

2. Ha resistito la parte intimata con controricorso supportato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, prospettato sotto due profili, la ASL deduce:

a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 153 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost.: assume che a fronte della tardiva costituzione della Associazione Opera Santa Maria della Pace, specificamente rilevata nel motivo d’appello, la Corte territoriale aveva omesso di far ricadere sulla parte opposta i conseguenti effetti preclusivi, riconducibili alle eccezioni di merito sollevate, relative alla tardività dei verbali ispettivi che contenevano i controlli utilizzati per la decurtazione delle somme dovute. Lamenta, al riguardo, che la pronuncia non aveva reso, sul punto, alcuna motivazione;

b. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte era incorsa nella violazione dell’art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2 (con riferimento al testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005 convertito nella L. n. 80 del 2005) nonchè degli artt. 112 e 153 Cost., art. 345 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., in quanto la discussione sulla questione sopra rilevata era stata introdotta in appello nonostante che non ci fosse stato alcun tempestivo rilievo sul punto e che, pertanto, essa non avrebbe potuto essere neppure esaminata in quanto irritualmente introdotta in giudizio (pag. 21 del ricorso).

1.1. La censura è complessivamente inammissibile.

1.2.Deve, infatti, premettersi che l’opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto (che ha la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall’opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore opposto, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della pretesa vantata ed accolta in sede monitoria.

Conseguentemente la contestazione di tali fatti da parte dell’opponente nel corso del giudizio non comporta di per sè la modificazione di alcuna domanda, nè la formulazione di un’eccezione in senso sostanziale, ma integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste rispettivamente per il primo grado e per l’appello. (cfr. ex multis Cass. 11417/1997; Cass. 6041/2003; Cass. 5415/2019).

1.3. Nel caso in esame, dunque, l’onere di provare i fatti a sostegno della decurtazione erano a carico della ASL (opposta).

1.4. A ciò si aggiunge, in relazione al secondo profilo sollevato, concernente la valenza del termine del 30 aprile per la verifica del credito e per la sua esigibilità, che la questione – che involge l’interpretazione del contratto di servizio (nella specie, l’art. 10) – non è stata oggetto di specifica censura (a fronte dell’opposizione che parlava di inesigibilità del credito per mancanza di liquidità e certezza e della statuizione che aveva individuato il limite del 30.4 dell’anno successivo per la verifica), visto che in appello non viene fatta alcuna menzione del termine e le critiche proposte si appuntano soltanto su altri profili delle verifiche.

1.5. Ciò ridonda su un aspetto fondamentale della decisione, in quanto la sentenza del Tribunale era riferita ad una doppia ratio decidendi: una delle due era fondata sulla “scarsa chiarezza dei verbali frutto di attività ispettiva su base campionaria” (cfr. pag. 5 primo cpv della sentenza impugnata), statuizione di per se sufficiente a sostenere la decisione e mai attaccata nell’atto d’appello.

Pertanto, la complessiva censura deve ritenersi, anche in questa sede, inammissibile per mancanza di interesse, visto che verte su una sola questione, non tenendo conto che, rispetto all’altra, la decisione del Tribunale è divenuta ormai definitiva.

1.6. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio ormai consolidato secondo il quale “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (cfr. Cass. 3386/2011 ed, in relazione al giudizio di legittimità Cass. 22753/2011; Cass. SU 7931/2013; Cass. 4293/2016; Cass. 18641/2017).

1.7. La censura, pertanto, non può trovare ingresso in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 9, dell’art. 120 Cost.; delle norme e dei principi in tema ed interpretazione degli atti amministrativi (art. 1362 e ss c.c.); dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2 e principi costituzionali e di diritto comunitario secondo cui a parità di contenuto delle prestazioni che le imprese rendono in favore della PA. non può darsi un diverso corrispettivo economico, pena la discriminazione di alcune di esse rispetto alle altre (art. 41 Cost.); e dell’art. 2909 c.c..

2.1. Assume che la Corte, confermando la sentenza di primo grado, aveva violato tutte le disposizioni normative richiamate, in quanto aveva omesso di rilevare che la competenza per stabilire le tariffe delle prestazioni delle strutture accreditate era attribuita alla Regione; aveva altresì ignorato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4146/2011 che aveva ribadito tale primato, con ciò violando anche l’art. 1362 c.c. nell’interpretazione del provvedimento della Giunta che aveva fissato le tariffe e che doveva ritenersi di carattere generale.

2.2. Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha respinto la censura relativa alla pretesa applicabilità, alle prestazioni previste nel contratto in questione, di un valore tariffario diverso da quello convenzionalmente fissato, contenuto in provvedimenti tariffari adottati dalla Regione che sono stati riconosciuti legittimi attraverso le pronunce del giudice amministrativo.

2.3. Al riguardo, il ricorrente richiama, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4146/2011 che, riformando la decisione del TAR Abruzzo riferita alla medesima delibera oggetto del presente giudizio, ne aveva ritenuto la legittimità statuendo, con ciò, che potesse inserirsi automaticamente nella disciplina negoziale, in ragione dell’effetto conformativo ultra partes determinato dalla particolare natura dell’atto, riferito a destinatari plurimi: i giudici d’appello hanno, infatti, rilevato che l’art. 12 del contratto di servizio stipulato prevedeva che il prezzo delle prestazioni dovesse essere ricondotto al tariffario nazionale vigente “riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale”, con automatica applicazione anche dei successivi aggiornamenti stabiliti con decreto ministeriale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); e che ciò valesse ad escludere l’applicazione del tariffario regionale, riferito a quello nazionale con decurtazione del 10%.

2.4. Sullo specifico rilievo, i giudici d’appello hanno affermato che doveva essere esclusa “anche solo la mera astratta possibilità che un successivo provvedimento giuntale di adozione delle tariffe in ambito regionale potesse essere applicato ad un contratto in corso di esecuzione, potendo semmai costituire elemento di riferimento per il futuro, mentre le pronunce del Consiglio di Stato richiamate dall’appellante non rilevano in quanto riguardanti contenziosi vertenti tra altre parti (strutture sanitarie e Regione) cui sono rimaste estranee le stesse ASL” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

2.5. Tale statuizione è erronea.

Questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che “il principio dell’efficacia solo “inter partes” del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa” (Cfr. Cass. 2734/1998; Cass. 2144/2003; Cass. 17914/2003).

2.6. Tale principio, ormai consolidato, è logicamente estendibile anche alle decisioni confermative dell’atto con destinatari plurimi: al riguardo devono essere richiamati i più recenti orientamenti di legittimità che hanno ribadito “l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio”; e che hanno contestualmente precisato che “per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonchè i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. 17588/2018; Cass. 30917/2018).

2.7. La sentenza del Consiglio di Stato (n. 4146/2011), richiamata dalla ricorrente, non poteva, pertanto, essere ignorata, tenuto conto che aveva per oggetto proprio la Delib. Giunta Regionale Abruzzo sulla tariffazione dei servizi sanitari in convenzione per le stesse annualità oggetto della presente controversia: nè può essere presa in positiva considerazione la richiesta di stralcio di tale provvedimento, depositato nel fascicolo del presente giudizio di legittimità (all. 19), richiesta contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. della parte controricorrente, in quanto, trattandosi di una pronuncia ormai definitiva, ha assunto un valore normativo che esclude l’applicabilità di qualsiasi forma di preclusione processuale.

2.8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

-“l’efficacia solo “inter partes” del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”;

– “tale principio, ormai consolidato, è logicamente estendibile anche alle decisioni confermative dell’atto con destinatari plurimi”;

– “la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, che stipuli un apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente si vincola, attesa la rilevanza costituzionale del diritto che deve garantire attraverso il servizio reso e la rilevanza pubblicistica di esso, a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonchè i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio. Per contro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa”.

3. La Corte di rinvio provvederà laltresi i in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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