Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21985 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO

SCOLASTICO PER L’UMBRIA – C.S.A. DI PERUGIA – AGENZIA DELLE ENTRATE

C.F. (OMISSIS) in persona del Ministro e legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERLA DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2010 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA,

depositata il 31/08/2010 r.g.n. 283/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

(Ndr: testo originale non comprensibile)-06/2016 dal Consigliere

Dott. TORRICE Amelia;

udito l’avv. Gobbi Goffredo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso di primo grado P.R. aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia delle Entrate per ottenere il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento in categoria C1 super, in luogo dell’inquadramento nel livello C1, attribuito all’esito del passaggio dal Ministero all’Agenzia delle Entrate. In via subordinata aveva chiesto di essere ritrasferita alle dipendenze del Ministero con effetto retroattivo e con riconoscimento delle progressioni di carriera ed economiche che avrebbe conseguito ove non fosse passata alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il ricorso era stato respinto e la Corte di Appello di Perugia, adita dalla P., con la sentenza in data 18.1.2001, ha confermato la sentenza di primo grado.

3. La Corte territoriale ha rilevato che la sentenza impugnata, nella parte in cui era stato affermato che l’attribuzione della posizione “super” corrispondeva ad una mera progressione economica, correlata essenzialmente all’anzianità di servizio, e non alla attribuzione di diverse e maggiori competenze, che non rilevava nei casi di mobilità, e che la P. non aveva subito un trattamento economico deteriore nel passaggio all’Agenzia delle Entrate, non era stata oggetto di specifica censura da parte della lavoratrice, in violazione del principio di specificità dell’atto di appello.

4. Avverso detta sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito il Ministero dell’Istruzione

5. L’agenzia delle Entrate, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Centro Servizi Amministrativi di Perugia, che non risultano parti nella sentenza impugnata, sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 17 del CCNL comparto Ministeri quadriennio 99/2001 in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c..

7. Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che il giudice di primo grado aveva dato rilievo non al concetto di anzianità nella qualifica, da essa P. censurato, ma alla mera permanenza presso la stessa amministrazione.

8. Sostiene che dall’erronea individuazione del “thema decidendum” del giudizio di appello sarebbe derivata l’erronea e contraddittoria statuizione sulla non specificità dell’atto di appello.

9. Assume che la vicenda dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere esaminata alla luce delle innovazioni contrattuali individuate e commentate nell’atto di appello, di cui riporta testualmente una parte (cfr. pg. 8) unitamente al testo di alcune norme contrattuali (pgg. 8-13), per affermare che l’art. 17, comma 2 del CCNL Comparto Ministeri non prevede che lo sviluppo economico all’interno delle Aree è frutto dell’espletamento delle specifiche mansioni nella singola amministrazione ma dispone, invece, che gli sviluppi economici costituiscono progressioni della posizione funzionale del dipendente, esportabili in caso di trasferimento presso diversa amministrazione.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo del giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 in relazione all’art. 12 disp. att. c.c..

11. Assume che la Corte territoriale avrebbe attribuito al giudice di primo grado argomenti non spesi, avrebbe errato nell’affermare che essa appellante non aveva dedotto alcunchè in ordine alle argomentazioni motivazionali esposte nella sentenza di primo grado, avrebbe errato nel ritenere corretta l’interpretazione del giudice di primo grado.

12. Assume che la sentenza impugnata è perplessa perchè sarebbe inconferente l’argomentazione relativa alla qualificazione della categoria super come mero miglioramento retributivo nell’ambito dello stesso livello, rispetto alla previsione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

13. Deduce erronea interpretazione dell’art. 30 per l’ipotesi in cui la Corte territoriale avesse voluto affermare che, in caso di trasferimento per passaggio diretto, l’art. 30 sarebbe rispettato ove nella nuova Amministrazione non si attribuisce la posizione super perchè correlata alla permanenza nella precedente amministrazione.

14. Assume che l’art. 30 citato non impone il riconoscimento della qualifica nella funzione ma, piuttosto che, in caso di trasferimento il dipendente pubblico non deve essere danneggiato con attribuzione di un profilo professionale ed economico inferiore a quelli posseduti; che detta disposizione, riferendosi alla qualifica, utilizza un concetto giuridico che, al momento della sua adozione, “non aveva più il significato giuridico come dire storico” perchè il quadro di riferimento sistematico era mutato, sicchè deve essere letta ed interpretato secondo un criterio interpretativo sistematico; invoca Cass. 26240/2006 per affermare che la mobilità realizza la fattispecie della cessione di contratto con identità del contenuto oggettivo del rapporto e della qualifica rivestita nella amministrazione di provenienza.

15. Esame dei motivi.

16. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono sviluppati con argomentazioni in parte sovrapponibili e nelle quali è fatto riferimento ora alla sentenza di primo grado, ora all’atto di appello, ora alle argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata, ora alle disposizioni della legge e della contrattazione collettiva in tema di mobilità e di inquadramento del personale, secondo uno schema espositivo fumoso che non rende agevole la lettura dell’intero ricorso.

17. Riportando gli addebiti mossi alla sentenza sulla non corretta identificazione del “thema decidendum” introdotto con l’atto di appello e sulla erronea ricostruzione della portata della sentenza di primo grado, nell’ambito del perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non a quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (riferito a fatti e non all’interpretazione di atti processuali), i motivi vanno rigettati.

18. In primo luogo perchè la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, non ha riprodotto nel ricorso il contenuto, sia pure nei passi salienti e rilevanti, della sentenza di primo grado, mentre la parte dell’atto di appello riprodotta nel ricorso, da sè sola, non è sufficiente a ricostruire l’intero “devolutum”; di questi atti processuali, inoltre, non è specificata la sede di produzione processuale. Risulta, dunque precluso, al Collegio l’esame delle censure formulate nei confronti della sentenza impugnata (Cass. SSUU 5698/2012, 22726/2011; Cass. 9888/2016, 15229/2015, 988/2015, 19157/2012, 15477/2012, 2281/2010).

19. In secondo luogo perchè la ricorrente ha omesso di indicare quali siano i criteri di ermeneutica negoziale la cui violazione ha determinato l’erronea ricostruzione della sentenza di primo grado e dell’atto di appello. Va osservato al riguardo che in tema di interpretazione degli atti processuali, questa Corte ha ripetutamente affermato che la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito agli atti processuali deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., c.c., i quali hanno portata di carattere generale (Cass. 6226/2014, 8960/2006).

20. Il ricorso va in conclusione rigettato.

21. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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