Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21985 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20684-2009 proposto da:

R.M. (OMISSIS), R.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI ENRICO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELANI CARLO giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

O.D., RI.VI., C.G.

(OMISSIS), P.F., G.A.

(OMISSIS), G.M. quali contitolari della s.d.f.

BAGNI HOLIDAY di GALLEANO AUGUSTO E MASSIMO, GI.EM. detto

NE., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FABIO,

che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 724/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/06/2008, R.G.N. 281/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CARLO CELANI;

udito l’Avvocato FABIO GIULIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del 1 e 3

motivo, in subordine anche dei motivi 5-6-7-8 del ricorso, assorbiti

gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. e G.M., in proprio e quali contitolari della s.d.f. Bagni Holiday di Galleano Augusto e Massimo, P.F., Gi.Ne., D.A., Ri.

V., O.D., C.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona R.R. e R. M. in nome proprio e nella qualità di soci accomandatari della El.Da. di Risso Roberto & C. s.a.s..

Esponevano gli attori:

1) di essersi avvalsi dell’opera del consulente fiscale R. R. e della El.Da. s.a.s.; 2) di aver loro erogato importi non dovuti; 3) che R.R. e R.M. e gli altri soci della El.Da. Risso s.a.s. erano stati imputati di truffa e che il relativo procedimento sì era concluso con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 4) che essi attori ed altri clienti si erano costituiti quali parti civili ed avevano ricevuto dagli imputati R.R., R.M. e A.F. la complessiva somma di L. 600.000.000, ripartita tra gli aventi diritto in misura proporzionale all’entità dei rispettivi crediti.

Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna in solido di R.R. e R.M. in proprio e/o quali accomandatari della El.Da. s.a.s. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che asserivano di aver subito a seguito della condotta dei convenuti.

R.R. e R.M. si costituivano in giudizio in proprio e nella suddetta qualità contestando le avverse pretese.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 1247 del 2002, condannava i R. e la El.Da. s.a.s. al pagamento del risarcimento dei danni in favore degli attori.

Avverso tale sentenza proponevano appello R.R. e R. M. in proprio e nella qualità di soci accomandatari della El.Da. s.a.s..

Resistevano G.A. e G.M., in proprio e quali contitolari della s.d.f. Bagni Holiday di Galleano Augusto e Massimo, P.F., Gi.Ne., D.A., Ri.Vi., O.D., C.G..

La Corte d’Appello di Savona dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse della El.Da. di Risso Roberto & C. s.a.s. in persona dei suoi legali rappresentanti e soci accomandatari;

rigettava l’appello proposto da R.R. e R.M.;

condannava questi ultimi e la El.Da. s.a.s. al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado.

Propongono ricorso per cassazione R.R., R.M. e la El.Da. s.a.s. di Risso Roberto & C. con dieci motivi.

Resistono con controricorso G.A. e G.M., in proprio e quali contitolari della s.d.f. Bagni Holiday di Galleano Augusto e Massimo, P.F., Gi.Ne., D. A., Ri.Vi., O.D., C. G..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia “Violazione dell’art. 83 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 159 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Assumono i ricorrenti che l’impugnata sentenza è errata nella parte in cui ha ravvisato la nullità dell’appello interposto dalla El.Da.

s.a.s. in quanto carente di procura ed in specie in quanto la delega rilasciata a margine dell’atto di appello era stata sottoscritta da R.R. e R.M. in proprio, senza alcuna dichiarazione di spendita del potere rappresentativo della società.

Sostiene invece parte ricorrente che tale procura deve intendersi validamente rilasciata in favore della parte rappresentata in quanto dal contesto dell’atto si evince che la parte agisce in giudizio sia in proprio che nella predetta qualità.

Il motivo è inammissibile.

Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’inutile allungamento dei tempi del giudizio. Ne consegue che se una sentenza sia appellata dalla parte soccombente e dall’interventore “ad adiuvandum”, sulla base di motivi identici, l’erronea declaratoria d’inammissibilità dell’appello proposto dall’interventore “ad adiuvandum”, accertata in sede di legittimità, non può comportare di per sè la rimessione della causa al giudice di appello, tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte adiuvata (Cass. 7 luglio 2009, n. 15895).

Lo stesso principio è, palesemente, applicabile anche nella specie:

nel caso di specie la società e i due soci personalmente hanno impugnato con il prorio appello la sentenza di primo grado svolgendo gli stessi motivi;

– il giudice di appello ha rigettato, perchè infondato, l’appello proposto dai soci (e dichiarato inammissibile quello della società);

questa Corte, valutati i motivi di ricorso per cassazione proposti dai soci personalmente, nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del primo giudice, li ha ritenuti totalmente infondati, rigettando i relativi motivi di ricorso;

– è di palmare evidenza, pertanto, che la declaratoria – sollecitata in sede di ricorso per cassazione – da parte della società di ammissibilità del proprio appello non può condurre in alcun modo alla cassazione della sentenza impugnata e al rinvio della sentenza al giudice a quo;

quest’ultimo, infatti, esaminando nel merito l’appello, non potrà che apprezzarlo negli stessi termini con i quali aveva valutato l’appello proposto dai soci, rigettandolo, anche tenuto presente il giudicato formatosi sulla questione specifica per effetto del rigetto del ricorso proposto dai soci, avverso la sentenza di appello e tutta questa attività – senza alcuna utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comporterebbe – in ispregio del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. – l’inutile allungamento dei tempi del giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 62 c.p., n. 6 (art. 360 c.p.c., n.3) in ordine alla carenza di interesse ad agire in sede civile da parte del resistente in riferimento alle domande di natura risarcitoria”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Vero è che il risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, riconosciuto come integrale con l’applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 comporta la carenza di interesse ad agire in via risarcitoria della stessa parte civile”.

Il motivo del ricorso è inammissibile in quanto il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis.

Il motivo è altresì inammissibile in quanto l’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione, è norma processuale e non sostanziale la cui violazione è deducibile in cassazione ai sensi del numero quattro dell’art. 360 c.p.c. come vizio di attività e cioè come violazione di norme processuali.

Con il terzo motivo si deduce “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nella specie circa la natura interamente satisfattiva del pagamento effettuato dai ricorrenti in sede penale (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di vagliare documenti decisivi tra i quali il verbale del 16 giugno 1998 redatto dinanzi al Pretore di Albenga ed in generale il comportamento tenuto dalle parti civili; non ha invece esternato il processo logico che ha condotto la stessa a ritenere non satisfattivo il pagamento effettuato dai R. in sede penale in favore delle parti civili medesime.

Il motivo non è autosufficiente in quanto non riporta la parte del verbale d’udienza del 16 giugno 1998 relativa all’accettazione della somma offerta a titolo di risarcimento del danno. E comunque la Corte d’Appello ha adottato una motivazione congrua e pertinente, immune dalle censure dedotte con le quali i ricorrenti richiedono inammissibilmente al giudice di legittimità una diversa e per loro più proficua rilettura delle risultanze probatorie.

La Corte d’Appello ha in particolare escluso che gli attori oggi resistenti abbiano inteso rinunciare al loro residuo credito insoddisfatto.

Con il quarto motivo del ricorso si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 1965 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in ordine alla carenza d’interesse ad agire in sede civile da parte del resistente in riferimento alle domande di natura risarcitoria per intervenuta transazione”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Vero è che una volta intervenuta inter partes transazione in ordine al risarcimento del danno non può essere chiesto il risarcimento del medesimo danno avanti a diverso giudice”.

Il motivo del ricorso è inammissibile in quanto il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis.

Il motivo non è comunque autosufficiente in quanto non riproduce il testo della dedotta transazione.

Con il quinto motivo si denuncia “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed esattamente circa l’asserita sussistenza della prova del credito (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: “Concludendo, anche su tale punto la sentenza impugnata presenta una evidente lacuna motivazionale laddove non spiega le ragioni per cui sia stato ritenuto provato l’incasso degli assegni da parte del R. e quale sia il coacervo delle risultanze processuali assunte a prova del credito”.

Il motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente: i ricorrenti hanno infatti omesso di dar conto delle risultanze probatorie acquisite dal giudice d’appello e di riportare e ritrascrivere in seno al motivo il contenuto di tali risultanze, nonchè di indicare ove esse sono contenute; nè hanno trascritto il motivo d’appello sul quale la sentenza impugnata avrebbe insufficientemente motivato.

Con il sesto motivo si denuncia “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed esattamente circa la richiesta di rinnovazione della CTU contabile per erroneità, infondatezza e lacunosità delle risultanze peritali (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte d’Appello, sostiene parte ricorrente, è incorsa nel vizio di omessa motivazione poichè attesi i numerosi elementi addotti nell’atto di appello dagli attuali ricorrenti in merito alla erroneità, infondatezza e lacunosità delle risultanze peritali, non ha fornito alcuna motivazione a conforto della propria implicita decisione di non disporre la rinnovazione della C.t.u. contabile. E detta omissione risulta ancor più pregnante in considerazione della rilevanza che ha assunto la stessa C.t.u. nella decisione impugnata.

Il motivo è privo di autosufficienza atteso che in esso non vengono specificamente riportati nè il motivo di appello sul quale il giudice di secondo grado avrebbe insufficientemente motivato, nè le parti della c.t.u. oggetto di contestazione, non ponendosi così il giudice di legittimità in grado di valutare la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti senza fare rinvio a fonti esterne del ricorso.

Con il settimo motivo parte ricorrente denuncia: “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed esattamente in merito alla prova dell’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene in particolare parte ricorrente che la Corte d’Appello, ai fini dell’accertamento della responsabilità dei R., è incorsa in una insanabile contraddizione in quanto ha inizialmente affermato che la sentenza di patteggiamento va valutata unitamente alle altre risultanze probatorie mentre poi ha disatteso questa tesi utilizzando di fatto esclusivamente la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Il motivo è infondato perchè tale contraddizione in effetti non sussiste e la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non è stato l’unico elemento ad essere valutato al fine di ravvisare la responsabilità degli attuali ricorrenti, ma è stata valutata unitamente ad altre evidenze probatorie emerse in corso di causa.

In altri termini la sentenza di patteggiamento è stata valutata unitamente ad altre risultanze probatorie, tutte concordanti nel senso di una responsabilità degli attuali ricorrenti in ordine alle circostanze ad essi contestate.

Nè la Corte d’appello si è limitata ad una semplice condivisione delle tesi del giudice i prime cure, ma ha esposto il percorso motivazionale in virtù del quale ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado.

Con l’ottavo motivo si denuncia “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed esattamente in merito alla prova dell’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello: 1) ha omesso di specificare le risultanze che avrebbero fondato la sua decisione; 2) ha omesso di spiegare perchè dette risultanze sarebbero “significative”.

La Corte, prosegue parte ricorrente, ha pertanto fornito una motivazione insufficiente non idonea ad esternare il ragionamento logico seguito per arrivare ad addossare la responsabilità delle pretese sottrazioni di somme agli odierni ricorrenti.

Il motivo deve essere rigettato.

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste infatti solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).

La Corte d’Appello di Genova non ha affatto reso una motivazione contraddittoria, ma ha compiuto un pertinente, corretto e manifesto excursus logico sistematico circa la valenza probatoria della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. compiendo pertinenti ed ammissibili richiami alla pronuncia di prime cure confermata in appello.

Con il nono motivo del ricorso si deduce “Nullità della sentenza per contrasto fra la motivazione e il dispositivo circa la responsabilità di R.M. in proprio e quale legale rappresentante (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Sostiene parte ricorrente che dalla motivazione dell’impugnata sentenza sembra emergere una responsabilità della R. quale socia accomandataria della società mentre dal dispositivo si evincerebbe al contrario che la stessa sarebbe responsabile anche personalmente.

Il motivo è infondato.

Non risulta infatti ravvisabile nell’impugnata sentenza l’asserita contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, avendo il giudice d’Appello compiutamente motivato in ordine alla responsabilità della R., sia quale socia accomandataria, sia in proprio quale partecipe della truffa in danno dei clienti. Il medesimo giudice ha in particolare rilevato che le prove testimoniali hanno confermato l’avvenuta partecipazione di fatto della R. a molteplici operazioni volte a far affluire sulla disponibilità bancaria della società le somme acquisite mediante l’attività illecita compiuta a danno dei clienti.

Con il decimo motivo si censura “Omessa motivazione circa il riconoscimento del danno non patrimoniale (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Lamentano in particolare i ricorrenti che il risarcimento dei danni non patrimoniali è stato riconosciuto a prescindere da qualsiasi accertamento sui presunti fatti costituenti reato perchè la sentenza di patteggiamento non presuppone l’individuazione della responsabilità dell’imputato da parte del Giudice, nè un riconoscimento di responsabilità da parte dello stesso imputato, sostanziandosi solo nella presa d’atto dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. Pen., 25 maggio 1993).

Secondo i ricorrenti ciò vale tanto più nella sentenza in esame, in cui il patteggiamento è avvenuto ancor prima del dibattimento.

In sintesi, si sostiene che la Corte d’Appello è incorsa in una grave omissione, non avendo spiegato le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione ed avendo riconosciuto il danno morale in favore dei resistenti esclusivamente sulla base della sentenza di patteggiamento, senza accertare autonomamente il fatto- reato e quindi la sussistenza sia dell’elemento soggettivo che di quello oggettivo.

Il motivo è infondato.

In primo luogo si deve infatti rilevare che la sentenza penale di applicazione della pena “ex” art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile -contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo (Cass., 19 novembre 2007, n. 23906).

D’altra parte va rilevato che la Corte d’Appello ha apprezzato la condotta dei R., riconoscendola penalmente rilevante, sulla base di una pluralità di elementi quali, oltre alla suddetta sentenza:

l’accordo intervenuto fra il R. e la Banca volto a far sì che gli assegni apparissero incassati dai clienti senza che i responsabili dello studio R. apponessero la firma per girata e anche all’incasso; l’aver agito l’ A. sempre in posizione subordinata ed esecutiva nei confronti dei R. e della El.Da.

s.a.s.; l’avere i R. posto in atto le operazioni volte a far affluire sulla disponibilità bancaria della società le somme acquisite mediante l’attività illecita compiuta a danno dei clienti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 15.000,00, di cui Euro 14.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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