Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21985 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/09/2017),  n. 21985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20536/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5800/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/08/2010 R.G.N. 8274/2005.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 5800/2010, depositata il 18 agosto 2010, la Corte di appello di Roma ha dichiarato, in riforma della sentenza di primo grado, la nullità del termine apposto al contratto stipulato, per il periodo dal 2/5/2002 al 30/6/2002, da B.C. e dalla S.p.A. Poste Italiane per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, con la condanna della società al risarcimento dei danni nella misura delle retribuzioni globali di fatto maturate a favore dell’appellante dalla data (9 gennaio 2004) della costituzione in mora;

– che, a sostegno della propria decisione, la Corte di merito ha osservato come la causale dovesse ritenersi sufficientemente specifica ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ma la società datrice di lavoro non avesse allegato e dimostrato, stante la genericità della prova offerta, che l’assunzione dell’appellante si poneva in rapporto di causalità con le esigenze richiamate nel contratto;

– che nei confronti della predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con tre motivi, chiedendo in ogni caso l’applicazione della nuova disciplina risarcitoria introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7;

– che la lavoratrice è rimasta intimata;

rilevato che con il primo motivo, deducendo omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto carente la prova delle esigenze richiamate nella causale del contratto, nonostante l’ampia documentazione prodotta al riguardo, e per non avere fatto ad essa alcun riferimento; la censura inoltre per non avere ammesso, senza motivazione, il capitolo di prova per testi n. 11), che avrebbe potuto dimostrare l’incidenza dei processi di mobilità del personale anche sull’unità produttiva, cui la lavoratrice era stata applicata, e per non avere esercitato i propri poteri istruttori d’ufficio;

– che con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c. e di varie norme del Codice di rito (artt. 115, 116, 244, 253 e art. 421, comma 2), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere posto a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza delle ragioni oggettive legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, quando invece tale onere sarebbe previsto unicamente nel caso di proroga (eventuale) del contratto stesso;

– che con il terzo motivo, deducendo la violazione di varie norme in tema di messa in mora (artt. 1206,1207,1217,1219 c.c.) e di corrispettività delle prestazioni (artt. 2094,2099 c.c.), la ricorrente si duole che la sentenza abbia fatto decorrere il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno dalla data di costituzione in mora, anzichè dal momento dell’effettiva ripresa del servizio;

osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano infondati;

– che, in particolare, si deve al riguardo rilevare che:

(a) l’onere della prova delle circostanze oggettive sottostanti la stipula del contratto a termine (non meno di quelle che ne legittimano la proroga D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 4) compete al datore di lavoro, secondo costante orientamento (cfr., fra le molte, Cass. n. 10033/2010);

(b) il ricorrente, che denuncia – sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, ai fini dell’attuazione del principio di autosufficienza (cfr. ex multis Cass. n. 15952/2007): onere che, in caso di produzioni documentali, non può dirsi adeguatamente assolto mediante una cumulativa e integrale riproduzione fotostatica dei relativi testi, la quale non contenga anche – come nella specie – la precisazione del loro contenuto rilevante ai fini della censura proposta, atteso che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza che il ricorrente asserisce non valutata o valutata in modo insufficiente (Cass. n. 4980/2014);

(c) la Corte di merito, diversamente da quanto dedotto, ha congruamente motivato in ordine alla mancata ammissione del cap. 11), sottolineando la genericità dello stesso e, in particolare, il radicale difetto (che caratterizza anche gli altri capitoli di prova per testi articolati dalla società) non solo di un riferimento all’ufficio interessato dall’assunzione ma anche “all’esistenza nel suo interno di posizioni scoperte correlate al processo” di riorganizzazione (cfr. sentenza, p. 5);

(d) fa ricorrente, infine, non può dolersi del fatto che il giudice di appello non abbia esercitato i propri poteri istruttori d’ufficio, stante il difetto di un’esplicita richiesta in tal senso;

– che, infatti, “nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito” (Cass. 14731/2006; conforme Cass. n. 22534/2014);

– che il terzo motivo rimane assorbito nella richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, in tema di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore in conseguenza della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato;

– che in proposito deve richiamarsi la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

ritenuto, pertanto, che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma n. 5800/2010 deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, che provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 della medesima legge.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione dell’art. 32 I. n. 183/2010, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA