Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21984 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 31/10/2016), n.21984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.B., (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., C.F. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO GAETANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5004/2010 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 22/07/2011 r.g.n. 10913/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

(Ndr: testo originale non comprensibile)-06/2016 dal Consigliere

Dott. De Marinis Nicola;

udito l’avv. Rizzo Gaetano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sanlorenzo Rita, che ha concluso per l’inammissibilità e rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 luglio 2010, la Corte d’Appello di Napoli. in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli. rigettava la domanda proposta da M.B. nei confronti dell’Azienda Napoletana Mobilità e servizi S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel 2^ o, in subordine, nel 3^ livello del CCNL di categoria di cui all’Accordo del 13.5.1987 con la qualifica di Capo servizio-Capo tecnico responsabile a decorrere dal 3.7.1998 e la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inapplicabilità della disciplina ordinaria di cui all’art. 2103 c.c. dovendosi fare riferimento a quella speciale degli autoferrotranvieri dettata dal R.D. n. 148 del 1931, art. 18, All. A, di cui nella specie non ricorrono gli estremi, per non aver il lavoratore dato prova della vacanza del posto e dell’ordine scritto di assegnazione alle superiori mansioni da parte del direttore dell’azienda, con conseguente esclusione del diritto alla promozione automatica ed agli effetti economici relativi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione ad un unico motivo. cui resiste, con controricorso, l’Azienda che ha poi presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del R.d. n. 148 del 1931, All. A, artt. 1 e 18, il ricorrente lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla mancata prova della ricorrenza dei requisiti legittimanti l’attribuzione del superiore inquadramento rivendicato deducendo che il conseguimento della relativa abilitazione tramite procedura selettiva, mentre attesta di per sè la sussistenza di vacanze di organico, vale a surrogare l’ordine scritto del direttore dell’azienda.

Il motivo, anche a voler superare i profili di inammissibilità conseguenti alla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per non aver il ricorrente neppure indicato la collocazione in atti della documentazione attestante il conseguimento dell’abilitazione alle mansioni che assume di aver di fatto svolto, deve ritenersi infondato non ricorrendo nella specie, come viceversa pretenderebbe il ricorrente, l’ipotesi equivalente a quella contemplata dalla disciplina speciale per gli autoferrotranvieri qui applicabile, per la quale il medesimo sarebbe stato impiegato dall’Azienda per lo svolgimento di mansioni superiori a copertura di un posto vacante in organico per effetto della abilitazione all’esercizio delle medesime idonea a tener luogo del previsto ordine del direttore dell’Azienda stessa. In realtà dalla stessa prospettazione in fatto del ricorso introduttivo risulta che il ricorrente è stato effettivamente incaricato dello svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle per cui aveva conseguito l’abilitazione con riconoscimento del relativo inquadramento mentre ciò che egli rivendica è l’esercizio di fatto di mansioni a quelle superiori per le quali, non solo non può vantare alcun titolo da cui risulti l’attribuzione delle medesime, come richiede la disciplina in questione. ma, altresì non ricorre il requisito della vacanza di organico per essere queste. per ammissione dello stesso ricorrente, svolte, sia pur saltuariamente, da un capo impianto, appunto il ruolo qui rivendicato dal ricorrente, a ciò espressamente incaricato dall’Azienda.

In sostanza. la causa petendi su cui il ricorrente fonda la domanda, mentre coincide con quella originariamente prospettata, fondata sull’ipotesi della promozione automatica per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori protratto per oltre tre mesi e non implicante la sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto ex art. 2103 c.c., non è riconducibile alla diversa ipotesi contemplata dal R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, che vuole quell’esercizio conseguenza di un incarico comunque proveniente dall’azienda e giustificato dall’esigenza di copertura di un posto vacante.

Ed è quanto ha correttamente statuito la Corte territoriale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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