Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21984 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20680-2009 proposto da:

R.M. (OMISSIS), R.R.

(OMISSIS), in proprio e nella qualità di soci accomandatari

della EL.DA s.a.s. di Risso Roberto & C, elettivamente

domiciliati in

ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI

ENRICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELANI

CARLO, giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

C.P. (OMISSIS), in proprio e quale socio legale

rappresentante della Officina Doria di Garassino & Curtolo

S.n.c.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo

studio dell’avvocato GIULIANI FABIO, che lo rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

G.F.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 716/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/06/2008; R.G.N. 1256/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CELANI CARLO; udito l’Avvocato GIULIANI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del 1 e 7

motivo, accoglimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.P., G.P. e G.F., in proprio e quali soci legali rappresentanti della Officina Doria di Garassino & Curtolo s.n.c. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, sezione staccata di Albenga, R.R. e R.M., in nome proprio e quali legali rappresentanti della El.Da di Risso Roberto & C. s.a.s., per sentirli condannare alla restituzione della somma di lire 33.269.000, oltre interessi e rivalutazione.

Sostenevano gli attori che tale somma era stata indebitamente percepita dai convenuti nello svolgimento dell’incarico di consulenza fiscale, ad essi conferito dagli attori, mediante l’illecita appropriazione di parte degli importi versati dai clienti per il pagamento di oneri tributar da effettuare nel loro interesse.

R.R. e R.M. chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, condannava questi ultimi in solido, in proprio e nella qualità di soci accomandatari della El.Da. s.a.s., a pagare a favore di parte attrice la somma di Euro 15.809,26, oltre accessori.

Avverso tale sentenza proponevano appello R.R. e R. M., in proprio e nella suddetta qualità.

Resistevano C.P. e G.F., in proprio e quali soci legali rappresentanti della Officina Doria di Garassino &

Curtolo s.n.c., chiedendo la reiezione del gravame.

La Corte d’Appello di Genova dichiarava la nullità dell’appello proposto da R.R., da R.M. e dalla El.Da. di Risso Roberto & C. s.a.s., in persona dei suddetti legali rappresentanti, nei confronti di G.P.; rigettava l’appello proposto da R.R., da R.M. e dalla El.Da. di Risso Roberto & C. s.a.s. in persona dei suddetti legali rappresentanti nei confronti di C.P., di G. F. e della Officina Doria di Garassino & Curtolo s.n.c. in persona dei suddetti legali rappresentanti; confermava la sentenza del Tribunale di Savona n. 398/2003.

Propongono ricorso per cassazione R.R. e R.M., in proprio e nella qualità di soci accomandatari della El.Da.

s.a.s., con sette motivi.

Resiste con controricorso C.P. in proprio e quale socio legale rappresentante della Officina Doria di Garassino & Curtolo s.n.c..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia “nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Secondo R.R. e R.M. la Corte distrettuale di Genova ha errato nell’affermare: a) che, essendo deceduto G. P. nel corso del procedimento di primo grado, l’appello contro di lui proposto è nullo perchè rivolto nei confronti di soggetto inesistente; b) che la posizione di Ga.An.Ma. e G.D., non investita dall’impugnazione e non caratterizzata da litisconsorzio necessario, risulta assistita dall’efficacia di cosa giudicata. I ricorrenti sostengono la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.

Il motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi. La ratio decidendi è che non esisteva un rapporto di litisconsorzio necessario tra gli eredi, parti del giudizio di primo grado, e gli altri convenuti in appello: Questa statuizione non è stata censurata.

Il motivo è anche infondato perchè qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell’altra parte (già avvenuto all’epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito) attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorchè l’atto di appello, in virtù dell’art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, senza che rilevi in contrario la circostanza che nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta (Cass., 20 agosto 2004, n. 16365).

Nel caso in esame l’appello è stato proposto nei confronti di G.P. che è deceduto nel corso del giudizio di primo grado; in prosecuzione si sono costituiti i suoi successori Ga.An.Ma. e G.D.. Nei confronti di questi ultimi è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Di conseguenza l’appello nei confronti di G.P. è nullo perchè rivolto nei confronti di un soggetto inesistente.

La posizione degli eredi, non investita dall’impugnazione e non caratterizzata da litisconsorzio necessario rispetto agli altri appellati, risulta ormai assistita dall’efficacia della cosa giudicata.

Con il secondo motivo si denuncia “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero circa la valutazione della mancata risposta degli attuali resistenti all’interrogatorio formale (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: “La sentenza impugnata è affetta da vizio motivazionale atteso che la Corte d’Appello non ha fornito, attraverso una valutazione degli elementi probatori acquisiti e del contenuto dei capitoli articolati, decisivi ai fini del giudizio, le ragioni per le quali ha ritenuto, a fronte della mancata risposta degli attori (attuali resistenti) di non dover considerare come ammessi i fatti dedotti in sede di interrogatorio formale deferito”.

Con il terzo motivo si denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso ossia circa la dedotta inammissibilità della testimonianza del sig. A.F. (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: “Anche sotto tale profilo la sentenza risulta viziata atteso che il Giudice di seconde cure rigetta il motivo di appello limitandosi a dire, impedendo di verificare l’esattezza o meno dell’iter logico della decisione, che l’eventuale responsabilità dell’ A. non inciderebbe su quella della società così come il contenuto della sua deposizione potrebbe addirittura essere non considerato ai fini della decisione attesa la sussistenza di altri elementi probatori che tuttavia non vengono indicati”.

Con il quarto motivo si denuncia “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini della decisione, ossia circa la valutazione delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria (art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: “Anche sotto tale profilo la Corte di Appello è incorsa in un vizio di motivazione in quanto ha escluso la responsabilità dell’ A., nonostante le risultanze probatorie deponessero in tal senso, senza spiegare l’iter logico seguito per ritenere irrilevanti e non decisive dette risultanze. Dalla motivazione infatti non risulta che il convincimento del giudicante si sia realizzato attraverso una valutazione di vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso”.

Con il quinto motivo si denuncia “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed esattamente circa l’asserita sussistenza della prova del credito (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: “Anche su tale punto la sentenza impugnata presenta una evidente lacuna motivazionale nella parte in cui non spiega le ragioni per cui sia stato ritenuto provato l’incasso degli assegni da parte dei R. nonostante dall’istruttoria emergesse il contrario”.

Con il sesto motivo si denuncia “Insufficiente, incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio, ossia circa la responsabilità esclusiva del socio accomandante che compie atti di gestione”.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi “La Corte d’Appello anche sotto tale profilo è incorsa in vizio di motivazione in quanto non ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali ritiene sussistente, anche nel caso in cui il socio accomandante compia atti di gestione, la responsabilità dei ricorrenti”.

Con il settimo motivo si denuncia “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ossia circa l’eccepita compensazione delle somme vantate dai ricorrenti in virtù delle prestazioni professionali eseguite”.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: “La Corte d’Appello anche sotto tale profilo è incorsa nel vizio di insufficiente motivazione atteso che non ha esplicato le ragioni per cui ha ritenuto il credito vantato dai R. per l’attività professionale svolta nell’interesse dei resistenti e provato, non esigibile nè liquido”.

I motivi sono inammissibili perchè non contengono i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione di tale disposizione – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

La sentenza non presenta comunque i vizi denunciati nei motivi 2), 3), 4) e 7) perchè la Corte ha adeguatamente motivato, mentre parte ricorrente attraverso la critica della motivazione tenta di proporre una diversa soluzione nel merito. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste infatti solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Il quinto motivo non è autosufficiente in quanto i ricorrenti, pur censurando le valutazioni sulle risultanze probatorie acquisite da parte del giudice d’appello, hanno omesso di dar conto di tali risultanze nonchè di riportarne e trascriverne il contenuto e di indicare ove esse sono contenute.

Soprattutto risulta carente il motivo del ricorso nella parte in cui non riporta, ai fini della autosufficienza, la censura dell’atto di appello che si sostiene essere stata disattesa dalla Corte distrettuale.

Il sesto motivo non è autosufficiente in quanto non vi è traccia delle emergenze processuali dalle quali ricavare che l’ A. fosse il solo ad aver posto in essere i comportamenti illeciti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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