Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21984 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2017, (ud. 22/09/2016, dep.21/09/2017),  n. 21984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13403-2010 proposto da:

S.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MINZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GIFOLI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/05/2009 R.G.N. 1597/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Salerno, con sentenza depositata in data 6/5/2009, pronunziando sul gravame proposto da S.R., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, respingeva l’appello, compensando le spese del grado.

La S. chiedeva, in sostanza, che, accertata e dichiarata la violazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 e dell’art. 1175 c.c., le fossero liquidati, a titolo di risarcimento dei danni, i ratei di pensione da maggio 2002 a dicembre 2004, oltre accessori con annullamento della pratica di indebito.

Per la cassazione della sentenza la predetta S. ha proposto ricorso articolato in sei motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo a ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed erronea interpretazione della L. n. 88 del 1989, art. 54,artt. 1175 e 1218 c.c. e art. 115 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito abbiano male interpretato la disposizione normativa invocata.

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la S. deduce la nullità della sentenza oggetto del giudizio di legittimità “per carenza e contraddittorietà della motivazione”, nonchè la violazione ed erronea interpretazione del calcolo della pensione.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione vengono dedotte, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza “per carenza e contraddittorietà della motivazione”, nonchè la violazione ed erronea interpretazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, L. n. 155 del 1983, art. 6 e art. 36 Cost.: al riguardo, si lamenta che nella sentenza impugnata si affermi che l’indebito trovi giustificazione nella disciplina normativa della mobilità lunga, prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza “per carenza e contraddittorietà della motivazione” e l’erronea interpretazione dell’art. 2033 c.c., artt. 38 e 2 Cost. e si sostiene che, ammettendo che ai ratei percepiti a titolo di mobilità lunga, come implicitamente sostenuto dalla Corte distrettuale, si applichi la disciplina generale in materia di interpretazione dell’indebito, nella fattispecie non potrebbe ravvisarsi, in capo all’INPS, un diritto alla ripetizione di quanto percepito dalla S. per la predetta mobilità.

5.6. Con il quinto ed sesto motivo si deduce, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza “per carenza e contraddizione”: l’erronea valutazione dell’illegittimità della segnalazione di indebito, poichè la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che l’ente previdenziale non aveva indicato e specificato, come avrebbe dovuto, gli elementi fondamentali su cui si basa la ripetizione della presunta percezione indebita: ed altresì l’erronea valutazione dei mezzi di prova articolati e dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado.

7. Il ricorso e inammissibile.

La sentenza oggetto del giudiziale di legittimità è stata depositata il 6 maggio 2009. Quindi, ratione temporis, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo avrebbe dovuto concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 4394/2010). Ed infatti alla stregua del disposto del predetto articolo. “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la motivazione”. Tale norma, inserita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, è stata abrogata dalla L. 18 giugno 2000, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d). Ai sensi dell’art. 58, comma 5, della medesima: legge “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

E, nella fattispecie, oltre a mancare la formulazione dei quesiti in ordine alle censure formulate in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nei motivi in cui vengono formulate le censure in riferimento al n. 5 dello stesso articolo non vi è la chiara indicazione dei fatti e delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione oggetto del giudizio di legittimità.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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