Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21984 del 17/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21984 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

LO

sul ricorso proposto da:
EDILCOSTRUZIONI di Trivero Roberto s.r.1.,

in persona

/1 tA
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa per procura a margine del ricorso dagli Avv.ti
Mario Garavoglia e Claudio Lucisano ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via Crescenzio n.91.
– ricorrentecontro
AGENZIA delle ENTRATE,

Generale

pro

tempore,

in persona del Direttore
rappresentata

e

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

difesa
cui

Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente

Data pubblicazione: 17/10/2014

domiciliata.
-resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n.44/28/08 depositata in data
1.10.2008;

udienza del 16.5.2014 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Claudio Lucisano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale

Dott.Giovanni Giacalone, che ha concluso per

l’inammissibilità ed in subordine per il rigetto del
ricorso, ed in ulteriore subordine per la rimessione
alle SS.UU.

Svolgimento del processo

A seguito di verifica fiscale, con processo
verbale notificato nell’anno 2001, vennero rilevate in
capo all’Edilcostruzioni di Trivero Roberto s.r.1, per
l’anno di imposta 1999, maggiori componenti positive di
reddito con conseguente riduzione della perdita
dichiarata e recupero ai fini IRAP.
Intervenuta la legge n.289/2002, la Società, prima
della notificazione di avviso di accertamento, decise
di aderire al condono tombale per le imposte dirette
per gli anni 1997, 1998, 2000 e 2001 mentre, per
l’annualità 1999, decise di utilizzare la sanatoria

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

prevista

dall’art.15,

comma

4,

stessa

legge

limitatamente all’IRAP.
A

fronte

di

tale

parziale

definizione

l’Amministrazione finanziaria emise avviso di
accertamento con il quale veniva accertato il reddito
ai fini IRPEG in quanto “l’istanza di definizione

n.289/2002, con affrancamento delle perdite, non
esplicava i suoi effetti per l’anno 1999, perché la
società non aveva provveduto ad affrancare le perdite
relative al suddetto anno di imposta, trattandosi,
quindi, di perdite inutilizzabili, così come stabilisce
la normativa al riguardo”.
Il ricorso proposto dalla Società -la quale
riteneva che, alla luce della circolare n.12/2003,
fosse attribuita al contribuente “la facoltà di
scegliere se definire l’intero processo verbale oppure
una delle imposte limitatamente ad un periodo
d’imposta”- venne accolto dall’adita C.T.P., ma la
decisione, impugnata dalla Parte pubblica, venne
riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello -rilevato
che l’art.15 della legge n.289 del 2002 prevede la
definizione agevolata non per imposta o per settore
impositivo ma per avviso di accertamento- riteneva che
la norma imponesse la definizione di tutte le imposte
oggetto di avviso di accertamento con la conseguenza
che la definizione, nella specie, doveva riguardare

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presentata dalla parte ai sensi dell’art.9 della legge

entrambe le imposte

(IRAP e IRPEG)

oggetto di

accertamento e non solo una.
Aggiungeva la C.T.R. che l’istanza di definizione
doveva essere effettuata, ai sensi dell’art.9 stessa
legge, per tutte le imposte e per tutte le annualità
per cui, anche sotto tale aspetto, la definizione

di imposta 1999, doveva ritenersi illegittima con
“simmetrica legittimità” dell’avviso di accertamento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Società
affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di
costituzione al fine di partecipare alla pubblica
udienza.
Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso la Società deduce
la nullità del capo di sentenza relativo al recupero
posto in essere ai fini dell’I.R.A.P. perché emesso
ultrapetita, con violazione dell’art.112 c.p.c.,
In particolare, secondo la prospettazione difensiva,
i Giudici regionali avrebbero ritenuto la necessità che
la definizione riguardasse il processo verbale di
constatazione nel suo complesso, laddove l’Ufficio
aveva disconosciuto la validità della definizione
perchè (come evincibile dall’avviso di accertamento) la
“parte non ha definito ex art.15 legge n.289/02
l’intero settore impositivo delle imposte dirette”.
Ai sensi dell’art.366 bis c.p.c. viene articolato il
seguente quesito:

“dica la Corte se, al sensi del

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effettuata dalla contribuente, con esclusione dell’anno

disposto dell’art.112 c.p.c., sia affetta da nullità la
sentenza di appello che riforma uno del capi della
decisione di primo grado sulla base di un motivo
differente da quello proposto dall’appellante”.
1.1.11 motivo non merita accoglimento per più
ragioni. Il quesito non adempie ai dettami di cui

puntualizzati da questa Corte, risolvendosi in una
generica riproduzione della norma asserita come
violata. Peraltro, come da stessa prospettazione della
ricorrente, nella specie la C.T.R. non ha pronunciato
su una domanda (rectius motivo di appello) non proposta
ma, come in suo potere, ha proceduto a qualificare la
domanda avanzata con l’atto di appello ritualmente
proposto.
2.Con il secondo motivo, proposto avverso il capo
di sentenza relativo all’effettuato recupero ai fini
I.R.A.P., si deduce la violazione e falsa applicazione
della legge tributaria (art.360, coma 1, n.3 c.p.c.,
in relazione all’art.15 della legge n.289/2002).
Secondo la prospettazione difensiva, l’interpretazione
di detta norma fornita dalla C.T.R. (secondo la quale
il citato art.15 imponeva la definizione per tutte le
imposte oggetto di avviso di accertamento o p.v.c.) era
errata in quanto non evincibile dalla lettera della
legge che, anzi, distingueva espressamente le singole
imposte e gli importi da versare per la loro
definizione; mentre il legislatore laddove aveva inteso
imporre al contribuente la definizione “in blocco” di

5

all’art.366 bis c.p.c., quali reiteratamente

tutte le imposte applicabili ad un’annualità, lo aveva
previsto esplicitamente, come ad esempio, con l’art.9
della stessa legge.
3.Con il terzo motivo la ricorrente, in relazione
al capo di sentenza relativo al recupero ai fini
dell’I.R.P.E.G., deduce

la violazione e falsa

n.3, c.p.c. in relazione al combinato disposto del
commi 1, 14 lett.a) e 15 dell’art.9 legge n.289/2002).
Secondo la prospettazione difensiva la circostanza che
fosse stato esclusa dal condono cd.”tombale”
l’annualità del 1999 (per la quale ostava il disposto
del comma 14, lett.a) della stessa norma) non era causa
ostativa, per come ritenuto dalla C.T.R., all’adesione
per le altre annualità, in quanto la medesima
disposizione, al suo comma 15, precisava espressamente
che la preclusione di cui al comma 14,1ett.a) si
applica “con esclusivo riferimento ai periodi di
imposta ai quali si riferiscono gli atti e i
procedimenti ivi indicati”.
4.1 motivi possono trattarsi congiuntamente siccome
connessi.
4.1. La

legge n.289 del 2002, per quanto qui

interessa, prevede:
-all’art.9(Definizione

automatica

per

gli

anni

pregressi):I contribuenti, al fine di beneficiare de//e
disposizioni di cui al presente articolo, presentano
una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3
e 4 dell’articolo 8, concernente, a pena di nullità,

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applicazione della legge tributaria (art.360 coma 1,

tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la

presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione
automatica per tutte le imposte di cui al coma 2,
lettera a), nonché, anche separatamente, per l’imposta
sul valore aggiunto;
al comma 14 dello stesso art.9:

le disposizioni del

presente articolo non si applicano qualora:a) alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, nonché invito al contraddittorio di cui al
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 relativamente al
quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi
degli artt. 15 e 16 della presente legge; …. Per i
periodi d’imposta per i quali sono divenuti definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui al
citati D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54, comma 5, il contribuente ha
comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, fermi restando gli effetti del
suddetti atti;…

al

successivo

comma

15,

sempre dell’art.9:

Le

preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano con esclusivo riferimento al periodi
d’imposta al quali si riferiscono gli atti e i
procedimenti ivi indicati.

7

-all’art.15 (Definizione degli accertamenti, degli atti
di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle
sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione):

Gli avvisi di

accertamento per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non sono ancora spirati i termini

contraddittorio di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n.
218, artt. 5 e 11 per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non è ancora intervenuta
la definizione, nonché i processi verbali di
constatazione relativamente al quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non è stato
notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto
invito al contraddittorio, possono essere definiti
secondo le modalità previste dal presente articolo,
senza applicazione di interessi, indennità di mora e
sanzioni salvo quanto previsto dal coma 4, lettera b
bis) ..
4.2 Dall’esame del superiore quadro normativo emerge,
anzitutto, l’esigenza del legislatore di riferire la
definizione automatica (relativa ad annualità non
accertate e, pertanto, a liti solo potenziali e non in
atto come invece previsto nell’art.16) a tutte le
annualità per cui l’ufficio potesse, perché non
decaduto, ancora procedere ad accertamento.
Soccorre, pertanto, la medesima ratio, ripetutamente
affermata da questa Corte in riferimento all’analoga
definizione automatica di cui alla legge n.413 del

8

per la proposizione del ricorso, gli inviti al

1991, secondo cui “In tema di condono fiscale in
materia di i.v.a., L. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 49,
comma 5, stabilisce che la dichiarazione integrativa
contenga, a pena di nullità, la richiesta di
definizione per tutti i periodi d’imposta di cui al
precedente comma 1, per i quali sia stata presentata la

dichiarazione integrativa che non comprenda la
richiesta di definizione anche per le annualità 1983 e
1984 per le quali il termine per l’accertamento era
stato prorogato di tre anni dal d.l.n.69/1989 art.9”
(Cass.n.15161/2006, 26288/2005, 10598/2003, 11232/2002,
5882/2002, 15398/2001, 9148/2000).
4.3 Nulla impedisce, però, che, nell’ambito di tali
annualità, possano essere stati notificati accertamenti
o altri atti che, a norma del comma 14, precluderebbero
la possibilità di definire automaticamente tutte le
annualità in esame. E, alla luce del quadro normativo
sopra delineato, per le annualità per le quali è già
intervenuto accertamento o sia stato notificato (come
nel caso in specie)processo verbale con esito positivo
non appare corretto, ermeneuticamente, ritenere
preclusa la possibilità di optare per la definizione in
virtù del successivo art.15, in quanto ciò
contrasterebbe col disposto del comma 15 dell’art.9 che
limita la preclusione all’annualità cui l’atto si
riferisce.
4.4. In tal senso, peraltro, si è già espressa, seppur
in fattispecie parzialmente diversa, la giurisprudenza

9

dichiarazione annuale con conseguente invalidità della

di questa Corte (cfr.Cass.n.21120/2011 in motivazione)
e la prassi (circolare del MEF n.12/2003 correttamente
citata dalla ricorrente) la quale ha precisato che

“in

relazione all’obbligo di indicare nella dichiarazione
tutti i periodi di imposta oggetto di definizione
automatica, secondo quanto disposto dall’articolo 9,

periodi di imposta per i quali alla data del primo
gennaio 2003 sia stato notificato o comunicato uno
degli atti specificati nel comma 14, lett.a) per
quali è richiesta la preventiva definizione ai sensi
degli articoli

15 e 16″ ed ancora che

si ritiene

possibile definire il processo verbale di constatazione
per le singole annualità e/o singole imposte oggetto
del processo verbale”.
5.Nel caso in esame, appare incontestato che la
contribuente

ha

condonato

ex

artt.

15

citato

l’annualità 1999 (per la quale sola aveva avuto
comunicato processo verbale con esito positivo ai fini
IRAP) con la conseguenza, alla luce dei principi sopra
esposti, dell’ammissibilità del condono tombale per le
ulteriori annualità.
6. Ne consegue,

in accoglimento del secondo e del

terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata,
che non ha fatto corretta applicazione della normativa
di riferimento come sopra interpretata, ed il rinvio al
al Giudice di merito che provvederà, oltre che al
regolamento delle spese, al riesame alla luce dei
principi sopra illustrati.

10

coma 1 _non necessariamente devono essere inclusi i

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, in
accoglimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e
rinvia,

anche

processuali,

per

il

regolamento

delle

spese

a diversa Sezione della Commissione

Tributaria Regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
16.5.2014.

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