Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21984 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 03/09/2019), n.21984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8674-2018 R.G. proposto da:

D.M.A.L., rappresentato e difeso dall’Avv.

Pasquale Iannarelli, con domicilio ex lege presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

L.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Maria

Donzelli, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell’Avv.

Michele Mirenghi, via Bruno Buozzi, n. 32;

– resistente –

avverso la sentenza n. 39/18 della Corte d’Appello di Bari,

depositata il 15/01/2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.A.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 39/2018 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 15 gennaio 2018, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso L.P.A..

L.P.A. deduceva, in punto di fatto, di avere ottenuto, all’esito di una transazione con i coeredi di P.A., la titolarità di otto certificati di deposito al portatore, di valore nominale di Lire 2.400.000.000; di avere conferito incarico ad D.M.A.L., che l’aveva assistita legalmente in quella vicenda, di estinguere i suddetti titoli e di effettuare, per suo conto, con la somma ottenuta, una serie di operazioni finanziarie specificate nella scrittura privata del (OMISSIS), corrispondendole il resto; di avere versato sul conto corrente di D.M.A.L. Lire 765.330.000, pari ad Euro 395.259,96, perchè li gestisse al meglio, con investimenti oculati, nel proprio interesse; di non avere per circa cinque anni avuto bisogno della somma e di non averne chiesto conto ad D.M.A.L.; di essersi avvalsa delle prestazioni professionali di D.M.A.L. solo per l’apertura successoria della madre, P.A., deceduta nel 2005; di avere chiesto nel dicembre 2005 conto della somma corrisposta senza ricevere alcun riscontro

Si determinava, quindi, a citare in giudizio D.M.A.L., dinanzi al Tribunale di Foggia, per sentirlo condannare, previa risoluzione del contratto di mandato con lui intercorso, al risarcimento del danno, da liquidarsi in Euro 395.259,96 oltre agli interessi legali dal 29/10/2001 al saldo, in via subordinata, al risarcimento dei danni nella stessa misura per violazione degli obblighi di cui agli artt. 1782 e 1813 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, previa declaratoria della nullità della donazione rimuneratoria, alla restituzione del medesimo importo.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva che la somma pretesa dall’attrice gli era stata corrisposta a titolo di compenso per la complessa attività professionale svolta, detratta la somma di Lire 410.000.000 che, per il tramite di C.P., genero dell’attrice, aveva versato ai suoi familiari e a terzi, supportava l’eccezione con una quietanza liberatoria che l’attrice aveva sottoscritto in data 30/10/2001.

Spiegava domanda riconvenzionale per ottenere dall’attrice il pagamento di Euro 7.000,00 dovutigli a titolo di corrispettivo per l’assistenza legale prestata relativamente ad una denuncia di infrazione valutaria collegata alle operazioni di negoziazione degli otto certificati di deposito e dell’ulteriore somma di Euro 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla sua reputazione.

Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda dell’attrice. Condannava il 25-convenuto a restituirle la somma di Euro 387.438,57, al netto del compenso per l’attività svolta per contestare l’infrazione valutaria nel 2002 e per regolare la controversia con i coeredi di P.A., oltre agli interessi legali dal 14/09/2006.

Accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto relativa alla richiesta di corrispettivo per la redazione della memoria predisposta per contestare l’infrazione valutaria, determinato in Euro 1.500,00, respingeva quella avente ad oggetto il risarcimento del danno reputazionale.

La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava il gravame proposto da D.M.A.L..

Segnatamente, il giudice a quo riteneva che D.M.A.L. non avesse provato di avere corrisposto la somma di Lire 410.000.000 a parenti di L.P.A. e a terzi tramite il genero di quest’ultima nè quale fosse stato il compenso pattuito per l’attività professionale svolta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’Appello omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione delle prove per interpello e testimoniali articolate nell’atto di appello che, ove ammesse, avrebbero portato ad una diversa statuizione, e per non aver motivato da quale elementi avesse tratto la prova del conferimento da parte di L.P.A. di un mandato per la gestione della somma di Lire 765.330.000.

In questo modo la Corte d’appello avrebbe pronunciato una sentenza sostanzialmente priva di motivazione, dal momento che le prove da lui richieste erano astrattamente idonee a dare la prova reputata mancante dalla Corte d’appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte territoriale errato nella valutazione di una prova decisiva, la dichiarazione sottoscritta da L.P.A. il (OMISSIS).

La sentenza impugnata avrebbe dovuto pretendere da L.P.A., la quale non aveva disconosciuto la scrittura privata con la quale dichiarava di non avere nulla a pretendere dall’odierno ricorrente, la dimostrazione della causa giustificativa del bonifico effettuato il giorno prima, il (OMISSIS); invece, invertendo l’onere della prova, aveva preteso da parte sua la prova di come avesse impiegato detta somma.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere omesso un’approfondita disamina logico-giuridica degli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento in relazione alla quietanza liberatoria ed al bonifico.

Con la quietanza L.P.A. dichiarava di avere ricevuto il resoconto insieme con la consegna della complessiva somma di Lire 753.000.000 in moneta contante già corrispostale mediante diversi acconti. Il giorno primo aveva effettuato a favore del ricorrente un bonifico di Lire 765.350.000, corrispondenti alla somma di Lire 753.000.000 + Lire 12.240.000, che avrebbe dovuto fiscalmente figurare quale onorario professionale. La Corte territoriale non aveva considerato che la dichiarazione di restituzione della somma di Lire 753.000.000 doveva inevitabilmente considerarsi collegata al bonifico eseguito il giorno prima e non poteva avere altra spiegazione se non quella di ritenere definiti tutti i rapporti intervenuti tra le parti, anche con riferimento alle competenze professionali.

4. I motivi possono essere oggetto di una trattazione unitaria, perchè, sia pure con diverse prospettazioni e con la proposizione di censure cassatorie di contenuto differente, attengono tutti a questioni di carattere probatorio circa il conferimento di un mandato a favore dell’odierno ricorrente e circa gli effetti della quietanza liberatoria rilasciata dalla controricorrente.

Assume carattere preliminare la dedotta nullità della sentenza formulata con il primo mezzo impugnatorio.

La questione richiede che siano richiamati e ribaditi alcuni punti fermi:

– astrattamente incorre in contraddizione quel giudice che addebiti alla parte di non aver soddisfatto l’onere probatorio dei fatti costitutivi su di lei incombente e che nel contempo neghi l’ammissione della prova offerta, senza indicare la ragione del diniego (Cass. 30/05/2018, n. 13532);

– nondimeno, l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, giacchè il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie (Cass. 27/09/2018, n. 23347);

– corretto l’errore di sussunzione – peraltro, la prospettazione a supporto del motivo è formulata anche in termini di carenza motivazionale, sebbene tale vizio non risulti specificamente ricondotto ad una delle categorie logiche dell’art. 360 c.p.c. – resta il fatto il ricorrente non ha dimostrato che l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate avrebbe modificato l’esito della decisione (Cass. 16/08/2018, n. 20743). Le circostanze da provare indicate alle lettere l1), m1), n1) attengono al fatto accertato che all’attuale ricorrente fosse stato chiesto di occuparsi della questione relativa all’infrazione valutaria; quella indicata alla lett. o1), relativa alla asserita contestazione della eccessività del compenso preteso e alla richiesta degli estremi degli indirizzi degli altri coeredi P., anche ove provata, non avrebbe affatto attribuito fondamento alla tesi dell’attuale ricorrente, la cui difesa si è sempre basata sul fatto che la somma trasferitagli tramite bonifico bancario da L.P.A. non trovasse causa in un mandato ad investire, ma nello svolgimento dell’incarico professionale nella vicenda relativa alla successione ereditaria che aveva visto L.P.A. opposta agli eredi di P.A..

Ne consegue che nessun rimprovero può essere mosso sotto tale profilo al giudice a quo (cfr. Cass. 16/07/2018, n. 18827).

Tantomeno la sentenza impugnata merita censura per avere ritenuto che, sulla base delle prove raccolte (in particolare tenendo conto della scrittura privata del 5/09/2011, da cui emergeva che il compenso pattuito per l’attività svolta dall’odierno ricorrente era fissato in Euro 12.240.000: somma che egli era autorizzato a trattenere dalla somma ottenuta per la negoziazione dei certificati di deposito; dalla quietanza liberatoria del 30/10/2011 con cui L.P.A. dichiarava di non avere da pretendere null’altro dal proprio legale in merito alle attività espletate per suo conto), il versamento sul conto corrente dell’odierno ricorrente della somma di Lire 765.333.000 fosse avvenuto in forza di un mandato ad investire.

Spettava al giudice, infatti, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, avuto riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio, il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti: nel caso di specie L.P.A., ferma la richiesta di restituzione della somma, aveva fondato detta domanda in via principale sulla ricorrenza di un mandato inadempiuto e in via subordinata sulla ricorrenza di un contratto di deposito, a sua volta inadempiuto, e in via ulteriormente gradata sulla eventuale ricorrenza di una donazione rimuneratoria nulla per difetto di forma.

Il giudice avuto riguardo, appunto, per il contenuto della pretesa e tenuto conto dei fatti di causa aveva ritenuto, con una motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che la somma trasferita sul conto corrente dell’odierno ricorrente gli fosse stata attribuita in esecuzione di un contratto di mandato.

Ed aveva tratto tale convincimento non solo dai fatti posti a fondamento della domanda, ma anche dal riconoscimento da parte dell’attuale ricorrente di avere effettivamente ricevuto quella somma e di non averla restituita.

Nè può essere imputato alla Corte territoriale di avere disatteso la regola della distribuzione dell’onere della prova, pretendendo da D.M.A.L. la prova di avere ricevuto la somma ad altro titolo.

In primo luogo, è stato proprio quest’ultimo ad eccepire di avere utilizzato parte di quella somma secondo le indicazioni di L.P.A., senza tuttavia essere stato in grado di fornirne la relativa prova (il genero di L.P.A. che avrebbe ricevuto la somma per consegnarla ai parenti della prima aveva, infatti, in sede di esperimento della prova testimoniale negato la circostanza); e spettava all’attuale ricorrente fornire la dimostrazione della diversa causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale a suo favore.

5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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