Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21983 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19990/2011 proposto da:

MARENZANA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLIGNERI 11,

presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AMORE ARTURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 787/2010 della Corte di Appello di Torino,

depositata il 05/10/2010 R.G.N. 698/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

(Ndr: testo originale non comprensibile)-06-2016 dal Consigliere

Dott. De Marinis Nicola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 ottobre 2010, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Alessandria di rigetto della domanda proposta da S.G. nei confronti della Marenzana S.p.A., accoglieva, con la sola esclusione dell’incidenza ai fini del computo del TFR e salva l’operatività della prescrizione del credito vantato, la pretesa alla corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario e per l’intero quella relativa all’indennità di trasferta, condannando la Società al pagamento del minore importo di circa 20.000,00 Euro, rispetto ai circa 40.000,00 richiesti.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto alla luce delle riesaminate risultanze istruttorie, non discontinue e protratte per la durata oraria allegata, eccedente il normale orario di lavoro, le mansioni di autista addetto alla movimentazione di semirimorchi svolte dal S. all’interno dello stabilimento di (OMISSIS) fino al (OMISSIS) con conseguente diritto allo straordinario, valutata l’inapplicabilità per mancata adesione del lavoratore al c.d. patto di conglobamento dello straordinario nell’indennità di trasferta e ferma restando, comunque, la prescrizione dei crediti maturati anteriormente ai cinque anni dal primo atto interruttivo datato 29.10.2000, nonchè non opposta, riferendosi le controdeduzioni della Società a periodi antecedenti, la pretesa all’indennità di trasferta dal marzo all’ottobre 2001, data di cessazione del rapporto. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, poi illustrati con memoria. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, del R.D. 6 dicembre 1923, n. 26577 del regolamento CE 3820/1985 in relazione all’art. 2697 c.c. nonchè del CCNL e/o degli artt. 1362 e segg. c.c. in una con il vizio di motivazione, la Società ricorrente lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale teso ad escludere il carattere discontinuo delle mansioni svolte dal lavoratore, assumendone il contrasto con la qualificazione di lavoratore discontinuo emergente dalla legislazione nazionale e comunitaria e dal contratto collettivo di categoria.

Con il secondo motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2107, 2108, 2712 e 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 423, 432 e 116 c.p.c. oltre al vizio di motivazione, la medesima censura è proposta sotto il profilo dell’incongruità logico-giuridica dell’iter valutativo che ha portato la Corte territoriale a negare la qualifica di lavoratore discontinuo.

Il terzo motivo con il quale la Società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2108, 2697 e 2729 c.c. e artt. 112 e 116 c.p.c. in una con il vizio di motivazione, ripropone ancora la censura relativa all’erronea negazione della qualifica di lavoratore discontinuo con specifico riguardo all’accertamento della ricorrenza nella specie di prestazioni di lavoro straordinario.

Con il quarto motivo in cui ai medesimi vizi di violazione di legge e di motivazione si aggiunge l’ulteriore vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 11 bis e 19 del CCNL per il settore dell’autotrasporto, la Società ricorrente lamenta l’erroneità della statuizione della Corte territoriale in ordine all’inapplicabilità nella specie del patto di conglobamento dello straordinario nell’indennità di trasferta assumendo che al predetto patto vada riconosciuta natura di pattuizione collettiva valida erga omnes che, come tale, non necessita dell’adesione individuale del singolo lavoratore.

I primi tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano tutti infondati, dovendosi ritenere corretta la nozione di lavoratore discontinuo accolta dalla Corte territoriale, che fa riferimento al prestatore impegnato in mansioni di attesa e custodia, ruolo che, con congrua motivazione, la Corte medesima, ha escluso si attagli al S., disconoscendo la riconducibilità in concreto alle indicazioni formali risultanti dalle disposizioni qui invocate dalla Società ricorrente dell’attività svolta da questi, il quale, addetto alla movimentazione dal piazzale esterno dell’azienda all’interno della stessa per lo scarico ed il carico delle autobotti in arrivo con cadenza imprecisata nel corso della giornata, e, dunque, in un arco temporale eccedente il normale orario di lavoro, quale attestato dai fogli di servizio prodotti, veniva richiesto di una disponibilità continua all’esercizio delle ordinarie mansioni operative assegnate, senza poter fruire, nè aver di fatto fruito, di tempi utili al reintegro delle energie lavorative.

Parimenti infondato risulta il quarto motivo, atteso che. anche a voler ammettere, sorvolando sulla mancata allegazione o indicazione della collocazione in atti dell’invocato CCNL recante le norme in questione, si deve ritenere corretta la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale all’adesione del lavoratore al richiamato patto di conglobamento, dovendosi ritenere che, in difetto di allegazione e prova “dell’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge e nella misura da questa stabilita”, che costituisce presupposto di validità del patto di conglobamento da corredare, ai fini del successivo controllo giudiziale, della determinazione del compenso per lavoro ordinario e dell’ammontare degli altri compensi conglobati (cfr. Cass. 12.4.1980 n. 2375 e Cass. 10.1.1986, n. 94, citate dalla stessa Società ricorrente). si è in presenza di un atto di rinuncia, di competenza dell’interessato, cui, in difetto di specifica procura, il sindacato non risulta legittimato.

Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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