Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21983 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19307-2009 proposto da:

B.C. DETTO (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende giusto

mandato in atti;

– ricorrente-

contro

D.G. (OMISSIS), VILLA EUROPA ALL’EUR SRL;

– intimato-

nonchè da:

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato

PETTINARI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusto mandato in

atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

B.C. DETTO (OMISSIS) (OMISSIS), VILLA EUROPA

ALL’EUR SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2526/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2008; R.G.N.7219/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato MANCINI ANDREA;

udito l’Avvocato PETTINARI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza del

ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R. (già G.) convenne dinanzi al Tribunale di Roma il dottor B.C. e la Casa di cura Villa Europa all’Eur s.r.l. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva effettuato dal medesimo dott. B. presso la suddetta casa di cura per correggere una malformazione congenita del seno.

Tale intervento, non correttamente eseguito, aveva lasciato inalterata la malformazione rendendo così necessaria una ulteriore operazione.

I convenuti chiedevano il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 dicembre 1997 accoglieva la domanda attrice e condannava in solido il dott. B. e la Casa di Cura Villa Europa al risarcimento dei danni nella misura di L. 36.777.000, oltre accessori.

Proponeva appello il B..

La Casa di Cura Villa Europa all’Eur chiedeva il rigetto della domanda sostenendo la sua estraneità al rapporto di prestazione d’opera professionale tra paziente e medico.

Proponeva appello incidentale la D. chiedendo la condanna del dott. B. e della Casa di cura Villa Europa al pagamento dell’ulteriore somma di L. 25.000.000 a titolo di risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13 giugno 2000 condannava il dottor B. e la Casa di cura al pagamento della somma di L. 3.522.000 oltre accessori a titolo di restituzione delle somme ad essi corrisposte per l’intervento.

Proponeva ricorso per cassazione la D. alla quale resisteva, formulando anche ricorso incidentale, la Villa Europa s.r.l..

La Corte di cassazione, con sentenza del 20 settembre 2004 n. 18853, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale della Casa di cura ed accoglieva quello principale della D. dichiarando fondati i tre motivi dalla stessa proposti.

Affermava in particolare la Corte di cassazione che, una volta riconosciuta l’esistenza del danno, lo stesso doveva essere liquidato in tutte le sue componenti.

Con atto notificato il 18 ottobre 2005 la D. riassumeva il giudizio chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento dell’ulteriore somma – rispetto a quella già riconosciuta dal Tribunale – di Euro 51.600,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti.

Si costituivano in giudizio B. e la Casa di Cura Villa Europa chiedendo, in totale riforma della decisione di primo grado, il rigetto di tutte le domande proposte dalla D..

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 2526/08, rigettava l’appello principale proposto da B.C. ed in accoglimento dell’appello incidentale di D.R. ( G.), condannava B.C. e la s.r.l. Casa di cura Villa Europa all’Eur al pagamento, in favore della stessa D., della somma di Euro 22.500,69, oltre accessori; condannava B. e la Casa di Cura Villa Europa all’Eur al rimborso in favore della D. delle spese di lite.

Propone ricorso per cassazione B.C. con quattro motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale D. R..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con i quattro motivi del ricorso principale parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 324 c.p.c. e art. 2009 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”; 2) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”; 3) “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”; 4) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 112 c.p.c. e/o art. 394 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

I motivi si concludono con i seguenti quesiti: 1) “Considerato quanto dispone l’art. 2909 c.c. (…) nonchè l’art. 324 c.p.c. (…), ritenuto che con sentenza n. 2071/00 la Corte d’Appello ha accertato che la D. non aveva riportato danni a seguito dell’intervento chirurgico del dott. B., ritenuto che tale capo della sentenza di 2^ grado non è stato impugnato (…), costituisce violazione delle norme richiamate la decisione della Corte d’Appello oggetto del presente capo di ricorso con cui è stato posto a carico del dott. B. l’onere dell’eventuale secondo intervento cui si risolvesse la D.? In ordine al vizio di motivazione (…)”; 2) “Considerato quanto dispone l’art. 2909 c.c. (…) nonchè l’art. 324 c.p. (…), ritenuto che con sentenza n. 2071/00 la Corte d’Appello ha ritenuto che la D. non aveva riportato danni estetici a seguito dell’intervento chirurgico del dott. B., ritenuto che tale capo della sentenza di 2^ grado non è stato impugnato (assumendo fra le parti valore di cosa giudicata), costituisce violazione delle norme richiamate la decisione della Corte d’Appello oggetto del presente capo di ricorso con cui è stato deciso avere la D. subito un danno all’integrità fisica a seguito dell’intervento medesimo e conseguentemente avere essa diritto ad un ristoro? In ordine al vizio di motivazione (…)”; 3) “Vizio di motivazione. Conseguentemente la motivazione della Corte d’Appello sul capo in esame appare manifestamente contraddittoria laddove ha disposto il ristoro in favore della D. del danno biologico costituito dalle cicatrici e – nello stesso tempo – nel farle conseguire il ristoro delle spese dell’intervento utile ad eliminare le medesime cicatrici sicchè la paziente avrebbe diritto a conseguire – allo stesso tempo – il risarcimento del danno biologico da riparare ed il rimborso delle spese del secondo intervento riparatore”; 4) “Costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. la decisione del Giudice in sede di rinvio – richiesto di emettere condanna al pagamento della somma di L. 25.000.000 – che emette la condanna al pagamento – per la medesima causale – della somma corrispondente a L. 37.408.736? – Costituisce violazione dell’art. 394 c.p.c. la decisione del Giudice che accoglie le conclusioni formulate dalla parte, conclusioni che siano diverse da quelle già prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, laddove la necessità delle nuove conclusioni non sorga dalla sentenza di cassazione?”.

I motivi sono inammissibili perchè partono da un presupposto errato, ossia dalla formazione del giudicato. Invece la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2071/00 è stata annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18853/04 che ha accolto integralmente tutti i motivi di doglianza della D., accertando la sussistenza del danno e stabilendo che tale danno doveva essere risarcito in tutte le sue componenti.

Con il ricorso incidentale D.R. chiede il risarcimento dei danni da lite temeraria.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “a) Rientrano fra i compiti e le funzioni di codesta Suprema Corte anche quelli demandati genericamente a ciascun giudice relativamente alla pronuncia di condanna per responsabilità aggravata della parte soccombente in ipotesi di rigetto ovvero di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione dalla stessa attivato ?;

b) E’ ammissibile, in fase di giudicato di legittimità, l’autonoma domanda proposta dalla parte resistente volta a ottenere, in via incidentale, il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a carico di quella ricorrente nell’ipotesi del positivo accertamento che quest’ultima abbia promosso e/o proseguito una lite manifestamente temeraria?”.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 “bis” cod. proc. civ., in quanto l’illustrazione del motivo è accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consente di risolvere il caso “sub iudice” (Cass., 2 dicembre 2008, n. 28536).

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale con compensazione delle spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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