Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21983 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 12/10/2020), n.21983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20721-2019 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato SVETLANA TURELLA,

ed elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2221/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.A., cittadino del (OMISSIS), ha proposto appello avverso l’ordinanza dell’11.10.2017, con la quale il Tribunale di Venezia rigettava la domanda di protezione internazionale. L’appellante contestava la decisione poichè il Tribunale aveva escluso l’esistenza di una situazione personale avente specifica rilevanza al fine di ottenere la protezione richiesta; non era stata data alcuna importanza alla situazione politica, economica e sociale del paese di provenienza; infine, era stata negata anche la protezione umanitaria.

Si costituiva in giudizio il MINISTERO dell’INTERNO chiedendo il rigetto dell’appello. Il P.M. esprimeva parere negativo.

Con sentenza n. 2221/2019, depositata in data 30.5.2019, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello.

Nell’audizione davanti alla Commissione Territoriale l’appellante aveva dichiarato di essere nato a (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS), nella regione di (OMISSIS), e di avere abbandonato il proprio paese poichè non voleva aderire al reclutamento da parte di alcuni individui, tra cui l’imam locale, avente lo scopo di combattere contro gli occidentali. Davanti al Tribunale di Venezia, l’esponente aveva dichiarato che l’8.10.2013 erano arrivate due persone che volevano formare un movimento contro nemici dell’Islam e volevano reclutarlo; l’appellante aveva chiesto loro di ritornare perchè voleva pensarci; appena erano andati via aveva avvisato la polizia e dopo due giorni, quando le due persone (tra cui l’imam) erano ritornate, la polizia le aveva arrestate, ma le liberava dopo sei giorni. Nei giorni successivi si era accorto di essere seguito da persone che avevano estratto le pistole e lo avevano portato in auto in una casa abbandonata, dove egli aveva subito percosse ed era stato ferito alla lingua con un coltello. Tra le persone che lo avevano percosso c’era l’imam, da lui conosciuto perchè due o tre volte il dichiarante si era recato per pregare nella moschea. Svenuto per il dolore, si era svegliato in ospedale, dove c’era anche il fratello. Arrivata la polizia e un giornalista: il fatto era stato oggetto di un articolo di stampa, scritto in lingua (OMISSIS). Dopo cinque giorni, era tornato al suo villaggio, e aveva riceveva altre minacce, per cui si era recato in Libia.

Secondo la Corte d’Appello il racconto non giustificava il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto conteneva evidenti contraddizioni con quanto dichiarato alla Commissione Territoriale, condividendo i rilievi del primo giudice.

La Corte di merito osservava, inoltre, che l’appellante nelle due audizioni non aveva mai fatto riferimento alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio; anzi aveva dichiarato che la sua zona d’origine era tranquilla poichè c’era una base militare (infatti, dall’EASO Country of Origin Information Report (OMISSIS) Security Situation, aggiornato a ottobre 2018, non risultava che in tale zona vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza il controllo delle autorità).

Secondo la Corte di merito neppure sussistevano i presupposti per la protezione umanitaria.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione I.A. sulla base di tre motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (la) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’Appello di Venezia applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto anche di quanto dedotto nel ricorso introduttivo e allegato in atti e per non avere assolto al proprio onere di cooperazione nel definire il quadro probatorio. Inoltre, la Corte d’Appello ha omesso di valutare la documentazione a supporto della storia quale la relazione della prima denuncia e il certificato medico prodotti unitamente al ricorso di primo grado”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (la) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, lett. c) nonchè in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per avere la Corte d’Appello di Venezia omesso di assolvere appieno al proprio onere di cooperazione istruttoria e omesso esame di un fatto decisivo con conseguente esclusione del diritto alla protezione sussidiaria invocata dal ricorrente. La Corte di merito, nella parte in cui nega la sussistenza di un rischio effettivo di subire un danno grave nell’accezione di cui all’art. 14, lett. c), pone a fondamento della propria decisione un’unica fonte, ovvero il rapporto EASO (OMISSIS) Security Situation 2018, omettendo di considerare che tale rapporto individua la regione di provenienza dell’appellante come luogo ove “dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, il PIPS ha rilevato 30 attentati terroristici, due dei quali di matrice settaria” e omettendo di prendere in esame tutta la documentazione fornita dalla difesa a conferma della presenza di violenza generalizzata nella regione”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (la) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione per avere la Corte d’Appello di Venezia omesso di tenere conto del fatto che, in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe in una condizione di estrema vulnerabilità, in quanto verrebbe catapultato in una realtà che ormai gli è estranea, dove i diritti umani non sono garantiti, interrompendo il proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativo intrapreso in Italia”.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i primi due motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I motivi medesimi sono infondati.

2.2. – A prescindere dal fatto che il ricorrente confonde e sovrappone il momento della valutazione della credibilità soggettiva col dovere di cooperazione istruttoria, deve rilevarsi che in relazione alla massima protezione ed ai casi disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) di “condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte” o “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente”, la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017). Nella specie, la valutazione di non credibilità, che attiene, in sè, al giudizio di fatto e non è qui ulteriormente apprezzabile, è stata effettuata per essere il racconto inattendibile e contraddittorio (Cass. n. 668 del 2020).

Questa Corte – chiarito dunque che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona” (Cass. n. 16925 del 2018) – ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 6368 del 2019; Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Laddove, tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 2019).

2.3. – Come precisato, inoltre, da questa Corte (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”. Nel ricorso, viceversa non si spiegano le ragioni per le quali, nello specifico, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela in favore del ricorrente, limitandosi il ricorrente a riferire del rischio in caso di suo rientro nel paese d’origine, potrebbe subire la vendetta dei capi e degli appartenenti al descritto movimento religioso.

La parte ricorrente mira, insomma, del tutto inammissibilmente, a confutare le valutazioni di merito operate dalla Corte distrettuale, tra e quali quella relativa alla sua inattendibilità, tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria, cui il motivo sostanzialmente si riferisce, presuppone che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente, infatti, si limita, poi, a contestare il rapporto dall’EASO Country of Origin Information Report – (OMISSIS) Security Situation, aggiornato a ottobre 2018 (da cui non risultava che in tali zone vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza il controllo delle autorità), ed a citare altri rapporti specifici da cui tuttavia non si evoncono più aggiornate, specifiche e diverse conclusioni in ordine al fatto che un eventuale rientro del richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza determinerebbe, senz’altro, l’incorrere del medesimo in seri rischi per la propria incolumità, collegati non già ad uno stato di violenza indiscriminata all’interno del paese di origine ovvero ad una situazione personale, credibile ed attendibile, rapportata alla situazione in generale della giustizia del Paese di provenienza riferita ai reati comuni.

3. – Il terzo motivo è inammissibile.

3.1. – La Corte d’appello ha spiegato le ragioni per cui riteneva insussistente una situazione di vulnerabilità del richiedente, in relazione alla zona di provenienza nel Paese d’origine. Nel ricorso, si contesta che la valutazione dei presupposti richiesti ai fini della protezione umanitaria possa essere, in astratto, autonoma rispetto alle altre misure di protezione internazionale, ma non si indicano fatti diversi da quelli già esaminati in sede di merito, proponendosi soltanto una diversa valutazione della situazione socio-politica del (OMISSIS) (Cass. n. 669 del 2020; Cass. n. 668 del 2020).

4. – Il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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