Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21983 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/09/2018), n.21983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1705-2017 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO SARCONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, LUIGI CALIULO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 08/11/2016,

emesso sul procedimento iscritto al n. 8100/2014 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.L. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per la cassazione del decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 5 del Tribunale di Foggia che, dopo aver omologato con esito negativo l’accertamento tecnico preventivo con cui si chiedeva l’accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità, aveva posto a suo carico le spese processuali e quelle di c.t.u..

2. L’Inps ha resistito con procura speciale in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso M.L. formula due motivi, entrambi aventi ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c. e art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5.

Riferisce che nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio per a.t.p.o. era presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, sebbene senza l’esplicito riferimento alla relativa norma giuridica ed al reddito, confortata dalla prodotta documentazione fiscale.

Sostiene che risultassero pertanto integrati i presupposti per l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e di quelle di c.t.u.

2. Il ricorso è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte cha ha stabilito (v. ex aliis Cass. n. 24303 del 29-11/2016) che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 che disciplina il contenuto dell’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi;

3. si è anche aggiunto che con la dichiarazione sostitutiva iniziale deve intendersi implicitamente assunto l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito intervenute nel corso del giudizio, volendosi in tal modo salvaguardare l’efficacia della dichiarazione nei diversi gradi del medesimo procedimento, non comportando quindi la mancanza di assunzione esplicita dell’impegno l’inefficacia della dichiarazione (cfr. da ultimo Cass. 9206 del 10/4//2017).

4. A tanto consegue l’ idoneità della dichiarazione formulata in calce al ricorso introduttivo, sottoscritta dal M. con l’autentica del difensore, nella quale egli dichiarava di “avere un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3 e art. 77 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

5. Il decreto impugnato dev’ essere pertanto cassato in relazione alla statuizione sulle spese.

6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di irripetibilità delle spese del procedimento per a.t.p.o. ed esonero della parte dal pagamento delle spese di c.t.u., che vanno poste a carico dell’Inps.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e vanno distratte in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

8. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto DAL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto DALLA L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese processuali del giudizio per a.t.p.o. dinnanzi al Tribunale e pone a carico dell’Inps le spese di c.t.u.

Condanna l’INPS alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Vincenzo Sarcone.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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