Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21983 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 03/09/2019), n.21983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26714-2017 R.G. proposto da:

S.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già S.G.A. IMMOBILIARE DI

G.S. E C. S.A.S., in persona della liquidatrice e legale

rappresentante pro-tempore, G.S., rappresentata e difesa

dall’Avv. Guglielmo Borelli e dall’Avv. Marco Meliti, con domicilio

eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, via Luigi

Calamatta, n. 16;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., già MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1408/17 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 04/04/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Subito il furto della BMW X6, ottenuta in leasing dalla BMW Financial Service, assicurata contro il furto dalla Milano Assicurazioni, A.A., legale rappresentante della S.G.A. Immobiliare di A.A., poi divenuta S.G.A. Costruzioni S.R.L., denunciava il reato al comando dei carabinieri ed alla compagnia di Assicurazioni e chiedeva a quest’ultima di essere indennizzato del furto subito.

Stante il rifiuto opposto dalla Milano Assicurazioni, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per chiederne la condanna al pagamento dell’indennizzo pari ad Euro 80.000,00 – il valore per cui l’auto era stata assicurata – o alla diversa somma giudizialmente accertata e alla restituzione di quanto versato a titolo di premio assicurativo per il periodo, successivo al furto, in cui la copertura assicurativa era risultata senza causa.

Il Tribunale di Milano, prima, con la sentenza n. 13709/13, e la Corte d’Appello di Milano, poi, con la sentenza n. 1408/17, oggetto dell’odierna impugnazione, respingevano la domanda attorea, ritenendo la S.G.A. priva di legittimazione attiva, avendo la società locatrice, secondo quanto previsto dal contratto di locazione finanziaria, gestito direttamente con la compagnia di assicurazioni la richiesta di indennizzo.

S.G.A. Costruzioni S.R.L., oggi in liquidazione, ricorre, articolando cinque motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Nessuna attività difensiva è svolta da Unipol Assicurazioni S.P.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione alla denegata carenza di legittimazione attiva e omessa decisione su di un punto decisivo della controversia.

La sentenza gravata avrebbe negato erroneamente alla ricorrente la legittimazione attiva, assumendo che la BMW Financial Service si sarebbe riservata la facoltà di gestire direttamente il rapporto con la compagnia di assicurazioni e che non avrebbe mai manifestato il consenso alla gestione del sinistro e al risarcimento del danno a favore della ricorrente.

La Corte d’Appello ha fondato la propria decisione sul contenuto delle clausole del contratto di leasing, la n. 4.3 e la n. 5, ove era previsto l’obbligo a carico della società utilizzatrice di assicurare e mantenere assicurato a proprio onere, cura e spese il bene e che la società concedente, in quanto beneficiaria della copertura assicurativa, avesse la facoltà di gestire direttamente o tramite agenzie specializzate il rapporto con la compagnia di assicurazioni, per quanto qui interessa, in caso di furto.

Con lettera raccomandata del 15 aprile 2010, inviata per conoscenza anche alla società ricorrente che nulla eccepiva, la società BMW Financial Service aveva esercitato il proprio diritto alla gestione del sinistro e chiesto la liquidazione a proprio favore dell’indennizzo.

Le prospettazioni del ricorrente sono volte ad ottenere un esito diverso della decisione; la richiesta si fonda su un documento, contrassegnato con il n. 2, prodotto in appello, con cui la società concedente, diversamente da quanto già risultante dalla lettera raccomandata AR dell’aprile 2010 con cui dichiarava di avvalersi della facoltà contrattuale di gestire direttamente con la Unipolsai il sinistro e chiedeva la liquidazione dell’indennizzo a proprio favore, avrebbe dichiarato successivamente, l’8 febbraio 2011, di non essere legittimata ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice, non essendo la polizza vincolata a suo favore.

La ricorrente prospetta un travisamento della prova, ritenendo non provato l’esercizio da parte della BMW Finance Service della facoltà di gestione diretta del sinistro con la UNIPOLSAI, non avendo la Corte territoriale tenuto conto di un documento decisivo da cui sarebbe emerso che invece la società locatrice aveva dichiarato per iscritto di non avere la legittimazione ad agire nei confronti della compagnia Assicuratrice.

Così prospettato, è da escludere che il motivo incorra nella preclusione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta l’art. 348 c.p.c., u.c., non vertendosi in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti, perchè l’informazione probatoria asseritamente decisiva, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito (Cass. 05/11/2018, n. 28174).

Nondimeno, il motivo non può essere accolto.

In primo luogo, non sono chiare le ragioni per le quali tale documento di contenuto opposto rispetto a quello assunto a fondamento della propria decisione dalla Corte d’Appello non sia stato prodotto in primo grado (parte ricorrente si limita a contrassegnare il documento con il n. 2 e ad affermare di averlo prodotto unitamente all’atto di appello: p. 17 del ricorso); in secondo luogo, la ricorrente non ha in alcun modo soddisfatto gli oneri probatori su di lei gravanti: chi prospetta un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è tenuto a dimostrare, tra l’altro, che il fatto omesso sia stato oggetto di contestazione, perchè l’onere della prova attiene solo a fatti contestati (Cass. 28/06/2012, n. 10853): la carenza di contestazione non consente di attribuire al fatto omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (Cass., sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 9/09/2016, n. 19312); in aggiunta, deve essere rilevato un difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto del documento nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa decisività e quindi la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo del documento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente chiede a questa Corte la modifica della parte del provvedimento impugnato che aveva ritenuto assorbite le ulteriori questioni di merito in favore di una pronuncia che, accertata la sua legittimazione attiva, esamini nel merito la vicenda e ne accolga le domande.

3. Con il terzo motivo, rubricato “ammissibilità della documentazione prodotta”, la società ricorrente chiede a questa Corte che si pronunci sull’ammissibilità deì tre verbali di informazioni rese da persone informate sui fatti in quanto di formazione successiva al termine assegnato per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6.

4. Con il quarto motivo, rubricato “sulla rinuncia a pretendere la restituzione dell’automobile”, la ricorrente pretende di dimostrare l’infondatezza e la illegittimità della eccezione con cui la società assicuratrice aveva rimproverato alla società ricorrente di non avere preteso la restituzione del veicolo rinvenuto in Bielorussia.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, rubricato “onere della prova”, la società ricorrente pretende che, essendo stato provato che A.A. aveva subito effettivamente il furto del mezzo, la UnipolSAI Assicurazioni venga condannata ad indennizzare il furto.

6. I motivi numeri due – cinque oltre a non avere rilievo cassatorio, perchè chiedono a questa Corte inammissibili decisioni di merito, che, ove accolte, trasformerebbero il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, sono assorbiti dal mancato accoglimento del motivo numero uno.

7. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

8. Non è necessario provvedere alla regolazione delle spese, perchè la resistente non ha svolto attività difensiva.

9. Ricorrono i presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la resistente svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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