Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21982 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. III, 30/07/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 30/07/2021), n.21982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12771-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIETTA COCCO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro

C.A., CA.AC., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2290/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Chieti accolse la domanda proposta da Ina Assitalia s.p.a. nei confronti di A., G., Ac. e C.F. condannando i convenuti, in parti eguali, in qualità di eredi della madre R.F., a rimborsare all’attrice la somma di 149.647,13 (oltre accessori), che la stessa aveva pagato alla Regione Abruzzo in forza di una polizza fideiussoria contratta dalla R.;

pronunciando sul gravame principale di C.F. e su quello incidentale della sorella A., la Corte di Appello di L’Aquila li ha rigettati entrambi, confermando integralmente la sentenza di primo grado (seppur con alcune precisazioni);

la Corte ha osservato -per quanto ancora di interesse- che:

tutti i rilievi esposti da C.F. per contestare la sua legittimazione passiva in qualità di erede della madre erano “superati dal dirimente contenuto della dichiarazione dal medesimo resa dinanzi al Giudice dell’Esecuzione all’udienza del 18.11.1999, nella quale egli ha chiaramente dichiarato la sua accettazione dell’eredità. Il contenuto di tale dichiarazione è dunque inequivocabilmente riferibile all’art. 475 c.c., atteso che, in atto pubblico, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla”;

peraltro, anche sotto il profilo dell’accettazione tacita dell’eredità, andava considerato che “l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, costituisce un atto espressivo di tale accettazione”; inoltre, “l’appellante, avendo dichiarato di essere del possesso dei beni ereditari (…), non ha provato né dedotto di avere redatto l’inventario nel termine previsto dall’art. 485 c.c., dovendosi quindi considerare erede puro e semplice” “pertanto la rinuncia all’eredità, successivamente compiuta dall’appellante, non assume alcun effetto, cosicché il Tribunale di Chieti ha correttamente affermato la qualità di erede del medesimo e quindi la sua legittimazione passiva rispetto al diritto di credito dedotto in giudizio”;

da ciò conseguiva anche “l’infondatezza del primo motivo di appello, concernente la mancata ammissione dei mezzi istruttori già chiesti dall’odierno appellante atteso che gli stessi sono irrilevanti rispetto alle circostanze emergenti univocamente dagli atti del giudizio, con particolare riguardo alla qualità di erede assunta da C.F.”;

“occorre poi aggiungere, per quanto concerne la produzione documentale nel presente grado del giudizio, che la stessa è soggetta all’attuale formulazione dell’art. 345 c.p.c. e quindi alla dimostrazione dell’impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado per una causa non imputabile, che in questo caso non è stata fornita”;

ha proposto ricorso per cassazione C.F., affidandosi a due articolati motivi;

ha resistito la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia), con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed error in procedendo, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame (artt. 546 c.p.c. obblighi del terzo, 547 c.p.c. dichiarazione del terzo, 476 c.c. accettazione tacita, art. 475 c.c. accettazione espressa, art. 116 c.p.c. valutazione delle prove, art. 1180 c.c. adempimento del terzo, art. 2730 c.c. confessione) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente agli articoli indicati”;

il ricorrente censura sotto vari profili l’affermazione della sua legittimazione passiva, conseguente alla sua qualità di erede ritenuta sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, e conclude (cfr. “riepilogando” a pagg. 21 e 22) che: “1) C.F. è il soggetto chiamato all’eredità e non l’ha accettata. 2) E’ nel possesso dei beni ereditari (…) solo perché gestisce l’attività di impresa alberghiera (…) in forza di un contratto di affitto di azienda, attività che svolgeva nell’immobile facente parte della massa ereditaria. 3) Può stare in giudizio per rappresentare l’eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all’ereditanda, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa R.F. e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. 4) La domanda di pagamento è stata proposta nei suoi confronti, in qualità di terzo ed in tale veste oltre che come erede non ancora succeduto, egli aveva l’onere di resistere, intervenendo quale terzo (…). 5) Ed è ciò che ha fatto C.F., con le dichiarazioni di cui al verbale di udienza del 18.11.99 (ha evidenziato che vi erano altri coeredi e quindi la domanda di pagamento andava rivolta anche agli altri potenziali coeredi, vi erano altri debiti ereditari, lo stesso C.F. era creditore della massa ereditaria, i decreti ingiuntivi dei dipendenti erano stati tutti opposti dalla de cuius e quindi il credito non era né certo né liquido né esigibile, infatti i decreti opposti (erano) stati notificati alla defunta madre R.F., i giudizi dovevano essere riproposti nei confronti della massa ereditaria, chiedeva l’interruzione del giudizio per l’avvenuto decesso della madre l’eventuale sospensione, in attesa della definizione dei giudizi di opposizione). 6) Infine il pagamento, perché ordinato dal G.E., è stato fatto con denaro proprio e non della massa ereditaria (somme accantonate dal terzo sul libretto bancario). L’affermazione o meglio la semplice dichiarazione dell’opposto di essere erede, non integra minimamente i requisiti formali e sostanziali di una accettazione espressa di eredità”;

il motivo è -sotto ogni aspetto- inammissibile:

non è deducibile il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto ricorre una “doppia conforme” di merito e il C. -che ne era onerato, per evitare la dichiarazione di inammissibilità del motivo- non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello fossero tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016); le altre censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza e, a cascata, per difetto di interesse, una volta che non risulti idoneamente censurata la ratio fondante della decisione, ossia l’affermazione che il C. aveva dichiarato di avere accettato l’eredità in un atto pubblico, ossia nella dichiarazione resa dal medesimo nel procedimento di pignoramento presso terzi in data 18.11.99;

in effetti, per quanto emerge dai passaggi sopra trascritti, il ricorrente omette di trascrivere tale dichiarazione (si limita ad un sunto assai generico a pag. 22) e, altresì, di “localizzarla”, ossia di indicarne la sede cdi reperimento dell’ambito degli atti processuali, in tal modo rendendosi inottemperante alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

l’inammissibilità di tale censura priva di interesse ogni altra deduzione, giacché l’accertamento dell’avvenuta accettazione espressa rende recessiva ogni considerazione volta a contrastare la configurabilità di un’accettazione tacita o a sostenere che il C. abbia agito senza spendere la qualità di erede;

il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed error in procedendo, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame sulla richiesta di ammissione ex art. 345 c.p.c., di produzione documentale”: il ricorrente lamenta la mancata ammissione della produzione, in appello, di una copia del “libretto di deposito a risparmio” intestato a C.F. e relativo alla procedura di pignoramento presso terzi; documento che -secondo l’assunto del ricorrente- sarebbe valso a dimostrare “che le somme assoggettate a pignoramento non erano dell’eredità, ma somme personali di C.F., atteso che nel libretto risulta chiaramente che erano somme nominativamente intestate all’odierno ricorrente”; assume che detta produzione “avrebbe comportato un diverso iter procedimentale” e rileva che la possibilità di produrre nuovi documenti in appello sussiste “sia quando tali documenti siano “indispensabili” (…), sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado”;

il motivo è inammissibile, giacché non investe la specifica affermazione di irrilevanza del documento compiuta dalla Corte (“rispetto alle circostanze emergenti univocamente dagli atti del giudizio, con particolare riguardo alla qualità di erede assunta da C.F.”), limitandosi ad affermare -al riguardo- che “non è condivisibile l’assunto che la semplice dichiarazione del C. possa assurgere ad una accettazione dell’eredità”; né contesta adeguatamente l’ulteriore considerazione della Corte circa la mancata dimostrazione della impossibilità di produzione del documento in primo grado (deduce, invero, che, “per un mero disguido”, il documento non era stato spillato agli altri prodotti); si limita, invece, a postulare una indispensabilità che è stata univocamente (ancorché implicitamente) esclusa dalla Corte per il ritenuto carattere dirimente dell’accettazione espressa dell’eredità;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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