Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21982 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio VALERIO GALLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO FRASCA giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

NEWLAST S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

NEWLAST S.R.L. C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

20, presso lo studio dell’avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANI ENRICO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

E.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 451/2011 della CORTE DI APPELLO DI MILANO,

depositata il 19/05/201 r.g.n. 131/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia;

uditi gli avvocati Frasca Francesco e Vizzardi Cristiano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sanlorenzo Rita che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Il Tribunale di Busto Arsizio accolse parzialmente la domanda proposta da E.M. – dipendente della Newlast s.r.l. e addetto agli uffici commerciali con qualifica di responsabile commerciale della “(OMISSIS)” condannando la società al pagamento di un premio sul fatturato verso clienti finali per la vendita di prodotti a marchio (OMISSIS) nel periodo compreso tra la data di assunzione ((OMISSIS)) e il (OMISSIS), nonchè al pagamento del minimo annuale per il restante periodo di durata del rapporto. Con sentenza depositata il 19/5/2011, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, interpretando il contenuto complessivo della lettera di assunzione, accertò anche il diritto del predetto al pagamento del premio sul fatturato in relazione ai prodotti a marchio Newlast, condannando la società a pagare per detto titolo ulteriori Euro 9.684,20, oltre accessori.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore, sulla base di due motivi. Resiste la società con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale sulla base di unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente principale deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio sul punto delle provvigioni maturate dal lavoratore nel periodo 7/1/2003-30/5/2003. Rileva che la sentenza impugnata quantifica la somma dovuta avuto riguardo all’ipotesi di calcolo formulata dal consulente sulla base del parametro degli ordini fatti nel periodo precedente al 1/6/2003, parametro contestato perchè mai pattuito dalle parti, poichè nella lettera di assunzione si faceva riferimento al diverso criterio del fatturato del gruppo Newlast. Rappresenta che, facendo riferimento alle fatture di vendita ai clienti finali del gruppo Newlast nel 2003, ne sarebbe risultato un importo per provvigioni in misura ben maggiore.

1.2. Il motivo non può essere accolto. Ed invero, a fronte del richiamo contenuto in sentenza ai criteri adoperati dal CTU, la censura avrebbe richiesto una maggiore specificazione, anche in termini di allegazioni documentali (mediante opportuna riproduzione delle parti della relazione di consulenza oggetto di contestazione e degli atti di parte di riferimento), risultando, al contrario, generica.

2.Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio sul punto del mancato riconoscimento delle provvigioni spettanti al lavoratore dal 1/6/2003 alle dimissioni. Rileva che la Corte territoriale, pur riconoscendo che l’affermato principio dell’irriducibilità della retribuzione dettato dall’art. 2103 c.c. investe anche la parte variabile della retribuzione, ha ritenuto che non sussistessero altre circostanze comparative significative al fine di dimostrare che la modifica della parte variabile della retribuzione fosse peggiorativa rispetto al trattamento previsto nella nota integrativa allegata alla lettera di assunzione. Osserva che, a partire dal 1/6/2003, era stato soppresso il premio minimo garantito ed era stato introdotto un tetto massimo alle provvigioni, da riconoscersi non sull’intero fatturato aziendale, ma esclusivamente sulle vendite eseguite dal lavoratore entro una limitata area di competenza e solo per effetto del superamento di un preciso budget, laddove in precedenza il premio prescindeva da limiti di sorta.

2.1. Anche il suddetto motivo è infondato. Correttamente la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto indimostrato che la modifica contrattuale, che pure prevedeva un premio di Euro 40.000,00 in caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita, fosse peggiorativa rispetto al pregresso, posto che non è in discussione, perchè implicitamente ammessa dal ricorrente con l’articolazione dei capitoli di prova, la circostanza relativa alla possibilità di raggiungimento dei suddetti obiettivi. Ciò è sufficiente a scongiurare un peggioramento della retribuzione nella sua parte variabile.

3. Con ricorso incidentale la Newlast s.r.l. deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale, contravvenendo alla volontà delle parti, riconosciuto all’ing. E. il diritto alle provvigioni fino al 31/5/2003 anche per le vendite di prodotti a marchio Newlast, e non solo a marchio (OMISSIS) come contrattualmente pattuito. Osserva che la Corte, in spregio al dettato degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., è contravvenuta alla volontà delle parti quale chiaramente emersa e documentata nella lettera di assunzione e nella relativa nota integrativa. Osserva che la lettura dei suddetti documenti, con l’espressa indicazione dei prodotti oggetto di premio, impone di limitare il diritto del lavoratore alla ricezione del premio sul fatturato dei soli prodotti (OMISSIS).

3.1. Si osserva in primo luogo che non rileva in questa sede l’eccezione di tardività formulata dal ricorrente principale in sede di memorie, sul rilievo che la Newlast s.r.l. aveva notificato la sentenza della Corte d’appello, pur essendo a sua volta soccombente, così provocando la decorrenza del termine breve per l’impugnazione anche per il notificante. Tale eccezione, infatti, è stata formulata “per la denegata ipotesi d’inammissibilità del ricorso del dott. Ing. E.”, ipotesi non realizzatasi in ragione della pronuncia di rigetto (e non d’inammissibilità) del ricorso principale.

3.2. Passando all’esame del contenuto del ricorso, se ne rileva l’inammissibilità, poichè le critiche svolte non concernono il mancato rispetto delle regole che presiedono all’interpretazione del contratto, ma, piuttosto, la stessa operazione valutativa degli elementi di fatto compiuta dal giudice, con specifico riguardo ai dati testuali emergenti dal contratto, risolvendosi in una diversa lettura del testo contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati”).

4. In base alle svolte argomentazioni va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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