Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21982 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 12/10/2020), n.21982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20167-2019 proposto da:

E.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Novellini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 284/2019 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 14/02/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da E.M. nei confronti della sentenza che ha respinto l’appello avverso la pronuncia di primo grado che non aveva accolto le domande di protezione internazionale ed umanitaria richieste dal cittadino straniero;

-la Corte d’appello di Catanzaro aveva in particolare rilevato il giudicato formatosi sulla richiesta dello status di rifugiato e negato la protezione sussidiaria sulla scorta del carattere non veritiero e credibile del racconto posto a fondamento della domanda così come aveva escluso la sussistenza in capo al richiedente di condizioni di vulnerabilità;

– il E.M. ha riferito di essere originario della (OMISSIS), (OMISSIS), e di essere fuggito a seguito delle gravi minacce subite;

-egli ha in particolare esposto di essere stato prelevato un giorno dal suo negozio da persone, fra cui il cognate, che spacciandosi per poliziotti lo avevano portato in un bosco dove era stato picchiato; l’aggressione era finite solo dopo che era stato trovato il suo tesserino identificativo e che consentiva di ricostruire il legame con uno degli aggressori; dopo tale episodio, temendo che potesse ripetersi, decideva di lasciare il paese;

-la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di tre motivi;

-non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1 bis per non avere la Corte territoriale ritenuto rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria le gravi minacce subite dal richiedente a causa dei dissidi con al famiglia della moglie, non potendo ritenersi decisiva la loro provenienza da privati atteso il tenore del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, lett. c;

-il motivo è infondato;

– la corte d’appello ha ricostruito sulla scorta di fonti autorevoli ed aggiornate la situazione socio-economica della (OMISSIS) e, in particolare dell'(OMISSIS) dal quale proviene il richiedente, avendo presente che, ai sensi dell’art. 5 medesimo D.Lgs., può assumere rilevanza anche la capacità dello Stato dei partiti o di organizzazioni internazionali di offrire adeguata tutela in caso di danno grave derivante da soggetti privati, non statuali, come prospettato dal richiedente;

– a tal proposito la corte distrettuale ha escluso, in conformità al consolidato orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 3758/2018; 23604/2017; 16356/2017), la configurabilità di una simile condizione sociale di instabilità e di violenza indiscrimata da ritenere che il solo rientro nel Paese di provenienza esponesse il richiedente ad una minaccia individuale;

-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c) per non avere la corte d’appello esaminato e valutato la situazione di violenza ed instabilità del Paese di origine;

– la censura è infondata;

-come è noto la valutazione dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c deve essere condotta alla luce delle informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente con riferimento al momento di decisione della domanda (13897/2019; 13449/2019; 11096/2019);

– ebbene, ciò è quanto risulta aver fatto la corte territoriale che ha formulato la sua valutazione sulla (OMISSIS) e sull'(OMISSIS) in particolare, sui report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, di Amnesty International e delle European Country of origin information elaborate dall’Easo, senza che tali risultanze siano state smentite da fonti ufficiali di contrario avviso;

– nè può assumere rilievo decisivo il richiamo fatto dal ricorrente ad un precedente di merito in cui la protezione sussidiaria risulta essere stata riconosciuta ad un richiedente proveniente dalla zona interessate dalle azioni del gruppo terroristico di (OMISSIS) che coinvolgono cioè stati (OMISSIS) diversi dall'(OMISSIS);

-con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte territoriale riconosciuto la protezione umanitaria sulla base delle allegazioni acquisite, pur se predisposte in funzione del riconoscimento di status tipici, ma tuttavia sintomatiche di gravi motivi umanitari;

– il motivo è infondato;

– anche con riguardo a tale richiesta la corte territoriale ha valutato (cfr. pag. 13, 14 e 15) la condizione individuale del richiedente e ritenuto che, per come è stata allegata ed in comparazione con le condizioni del Paese di provenienza (cfr. Cass. 4452/2018), la decisione di diniego impugnata non presenti vizi di legge, nè abbia omesso l’esame di specifiche circostanze rilevanti e decisive ai fini della verifica di una situazione di vulnerabilità in conseguenza delle minacce asseritamente provenienti dalla famiglia della moglie;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bi se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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