Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21981 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 31/10/2016), n.21981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18247/2011 proposto da:

DITTA SUCCHETTI CAPRIONI S.R.L., C.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PETTINARI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO

LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO BOLOGNA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO POLITA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

A.G., O.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/01/2011 r.g.n. 35/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 27/1/2011, la Corte d’appello di Ancona confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accertato la natura subordinata del rapporto intercorso tra C.E. e la ditta Zucchetti Caprioni s.r.l. Rilevò la Corte territoriale che, in ragione delle circostanze di fatto acquisite e in assenza di dimostrazione da parte della società di elementi che consentissero di individuare prestazioni specificamente pattuite, nonchè il relativo corrispettivo, doveva ritenersi che il rapporto intercorso tra le parti fosse qualificabile come di lavoro subordinato.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, sulla base di due motivi illustrati mediante memorie. Resiste il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce omessa motivazione nella forma della motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione dell’art. 132 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che la sentenza è affetta dal vizio di omessa motivazione sotto la forma della motivazione apparente, poichè non si comprende il percorso argomentativo seguito dal giudice del merito. Osserva che risulta omesso totalmente lo svolgimento del processo e che la decisione si fonda su una serie di affermazioni del tutto generiche e apodittiche, laddove avrebbe dovuto indicare le fonti del convincimento sulla base della volontà manifestata dalle parti e dell’effettivo svolgimento del rapporto.

2. Con il secondo motivo la società deduce motivazione, comunque, contraddittoria ed insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 2094 e 2222 c.c. Rileva la Corte che, ove non fosse ravvisabile il vizio dedotto sub 1), sarebbe, comunque riscontrabile un vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Osserva che la sentenza non ha preso correttamente in esame gli elementi di prova acquisiti ed ha alternato apodittiche affermazioni riguardo alla natura subordinata del rapporto ad affermazioni di senso contrario, omettendo di valutare fondamentali dati di fatto risultanti dalle prove acquisite, quali la volontà delle parti emergente dalla scheda contrattuale, l’assenza del potere disciplinare, l’autonomia nell’espletamento del lavoro all’esterno dell’azienda, il sistema retributivo tipico del lavoro autonomo.

3. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono infondati. Non sussiste, in primo luogo, il vizio di omessa motivazione o motivazione apparente, ravvisabile laddove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 5, n. 9113 del 06-06-2012, Rv. 622945). Ed invero la motivazione della sentenza dà conto del ragionamento giuridico sotteso alla stessa, consistente nell’esame di una serie di elementi sintomatici della subordinazione, a fronte dei quali rileva il difetto di allegazione e prova di circostanze contrarie ad opera di controparte. Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso difetta di specificità e si risolve in una rilettura delle risultanze processuali difforme da quella esposta in sentenza, in difetto, peraltro, dell’indicazione degli elementi istruttori la cui valutazione avrebbe potuto condurre a un diverso convincimento. In ordine, poi, ai dedotti vizi di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, premesso che la stessa formulazione della censura non è conforme al tenore dell’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente ratione temporis (come riformulato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) non essendo indicato il “fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione al quale si sarebbe evidenziato il dedotto vizio motivazionale, va rilevata, in ogni caso, la sostanziale coerenza delle argomentazioni e la valutazione di tutti gli elementi evidenziati in ricorso, ritenuti tutti compatibili con la natura subordinata del rapporto.

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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