Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21981 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/09/2019), n.21981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27408-2017 proposto da:

COMUNE DI ANCONA in persona del Sindaco pro tempore

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLAZIA 2-F, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNI FRATICELLI;

– ricorrente –

contro

L.G.M., L.L., L.A., in proprio e

quali eredi di N.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COSSERIA, 2 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO PICCININI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1222/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ALBERTO PICCININI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I signori L.A., L.G.M., L.L. e N.P. con citazione del 10/11/2006 convennero il Comune di Ancona davanti al Tribunale della stessa città per sentir pronunciare la responsabilità del medesimo per i danni subìti dall’immobile di loro proprietà (villa padronale e casa del custode) a seguito dell’edificazione di immobili su terreni limitrofi concessa dal Comune in attuazione di un piano particolareggiato. Assunsero che l’edificazione concessa dal Comune su terreni non idonei aveva determinato una notevole fuoriuscita di acqua dal suolo, la riduzione del piano campagna, e gravi lesioni alla loro proprietà.

Nel contraddittorio con il Comune, fu svolta una CTU, all’esito della quale il Tribunale di Ancona, accertato che gli immobili degli attori non avevano subito lesioni prima del 2000, epoca in cui erano iniziati gli interventi edificatori in esecuzione del piano particolareggiato, accertato il nesso causale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., tra la lottizzazione realizzata dal Comune ed i danni arrecati agli attori, ritenne sussistere una negligenza grave addebitabile all’Amministrazione comunale, sotto più profili, non giustificabile dall’assenza di un’adeguata struttura tecnica interna, in quanto dell’operato dei professionisti esterni cui l’Amministrazione si era rivolta, comunque essa era tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Il Tribunale condannò pertanto il Comune a risarcire il danno per complessivi Euro 1.128.962,91, maggiorabile di Euro 56.000,00 per spese di trasferimento degli occupanti la villa per l’esecuzione dei lavori, da corrispondere previo consuntivo.

La Corte d’Appello di Ancona, adita in via principale dal Comune, ed in via incidentale dai L., ha, per quel che ancora di interesse in questa sede, rigettato l’appello principale, ritenendo infondata la carenza di legittimazione passiva del Comune sollevata dall’appellante sia con riguardo alla pretesa responsabilità dei due geologi che avevano svolto l’indagine tecnica, sia al Consorzio di gestione delle acque, sia alla Regione sia alle imprese che avevano eseguito i lavori. Ha affermato la responsabilità del Comune ai sensi della legge urbanistican. 1150 del 1942 non solo circa il potere-dovere di disporre il piano particolareggiato, sia sul dovere di vigilanza, sia sul dovere di accertamento della concreta edificabilità dei terreni ed ha ritenuto che il medesimo non aveva tenuto in adeguata considerazione le criticità segnalate dai tecnici, aveva rilasciato concessioni edilizie senza tenere conto del D.P. Regione Marche 31 agosto 1990, n. 6640 e dei limiti di profondità ivi indicati per gli scavi, non aveva vigilato la fase esecutiva delle opere assentite. La sentenza d’appello ha confermato la responsabilità del Comune per non aver affidato gli studi geologici anche in relazione alle aree adiacenti e non solo a quelle interessate dalla costruzione ed in particolari i pendii. In parziale accoglimento dell’appello incidentale dei danneggiati la Corte di merito ha condannato il Comune di Ancona al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 69.538,41, oltre interessi e spese del grado.

Avverso la sentenza il Comune di Ancona propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso L.L., A. e G.M.. La causa, già esaminata dalla Sesta Sezione Civile, è stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Occorre preliminarmente rilevare che i motivi di ricorso sono tutti aspecifici e non contengono nè l’indicazione delle norme violate nè i profili di censura in relazione ai quali questa Corte è chiamata a svolgere il proprio controllo. Ne consegue la loro palese inammissibilità in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., 6-5 n. 635 del 15/1/2015)”.

Pur volendo prescindere da tale preliminare profilo di inammissibilità occorre considerare che tutti i motivi sono volti a contestare alla impugnata sentenza il mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva del Comune, proponendo una rilettura del merito della controversia e non misurandosi con le rationes decidendi della impugnata sentenza.

1. Con il primo motivo denuncia “la carenza di legittimazione passiva del Comune e la responsabilità dei geologi T. e C. incaricati dal Comune dei sondaggi preliminari alla valutazione di fattibilità del PPE. Violazione di legge sotto molteplici aspetti”. L’unico profilo di legittimità che si può ritenere prospettato dal ricorrente è quello della violazione delle norme codicistiche sul contratto d’opera – artt. 2222 e 2238 c.c. – per affermare la responsabilità individuale e personale dei geologi che svolsero le indagini geologiche. Trattasi di motivo inammissibile perchè non correlato alla ratio decidendi. La Corte d’Appello ha, sul punto, affermato con argomentazione non censurata e dunque passata in giudicato che “i soggetti incaricati si inseriscono, seppur in via temporanea, nell’apparato organizzativo della P.A., rientrando nel procedimento deliberativo, esecutivo, risultando in tal modo integrati gli estremi del rapporto di servizio con l’Amministrazione, la quale deve ritenersi responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2049 c.c., anche per la considerazione in sè decisiva, che l’attività di edificazione è stata pur sempre acconsentita dall’ente comunale al quale era demandata la valutazione definitiva al riguardo che, lo si è visto, neppure ha tenuto conto delle conclusioni contraddittorie ed insufficienti a cui erano pervenute le relazioni redatte dai geologi.

2. Con il secondo motivo denuncia la concorrente eventuale responsabilità della regione Marche qualora si ritenesse che la responsabilità per danni derivasse da vizi dello studio geologico preliminare. Violazione di legge sotto molteplici aspetti.

Il motivo incorre nella medesima carenza di specificità del primo ed è inammissibile perchè non correlato alla ratio decidendi: la sentenza, dopo aver premesso che, quand’anche si ritenesse la concorrente responsabilità della Regione, ciò non varrebbe ad escludere quella prioritaria del Comune ha ritenuto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente che in ogni caso, sia che potesse ravvisarsi la concorrente responsabilità della Regione sia che la medesima dovesse escludersi, in ogni caso resterebbe confermata la statuizione di responsabilità del Comune.

3. Con il terzo motivo denuncia la responsabilità dei progettisti e geologi e dei progettisti delle imprese e delle cooperative realizzatrici delle costruzioni costituenti il PPE per gli studi accessori alla progettazione generale e specifica e attuativa del PPE Q2/A Montedago. Violazione di legge sotto molteplici aspetti (artt. 2043 e 2050 c.c.; D.P.R. n. 380 del 2001).

Il Comune lamenta che il giudice di appello non abbia ritenuto responsabili esclusivi del danno il Consorzio di urbanizzazione con il quale il Comune aveva stipulato una convenzione per l’esecuzione delle indagini geognostiche e della bonifica geologica. Il motivo è aspecifico, difetta di autosufficienza ed in ogni caso non potrebbe condurre ad alcuna affermazione di responsabilità del Consorzio in quanto la medesima è stata affermata come eccezione per paralizzare la domanda senza che il medesimo sia stato chiamato in causa.

4. Con il quarto motivo denuncia la responsabilità delle imprese esecutrici della lottizzazione e dei direttori dei lavori per eventuale inottemperanza delle prescrizioni date dalla Regione in via preventiva all’atto della valutazione dell’edificabilità dell’area interessata al PPE. Violazione di legge sotto molteplici aspetti.

Il motivo è aspecifico e non si misura con la ratio decidendi secondo la quale le imprese esecutrici vanno esenti da responsabilità perchè hanno eseguito dei progetti a monte non idonei in sede di concessione edilizia, sicchè la responsabilità, anche sotto questo ulteriore profilo, resta da addebitarsi al Comune.

In ogni caso la Corte d’Appello ha indicato i motivi di responsabilità in relazione a comportamenti esclusivi del Comune affermando che eventuali corresponsabilità di altri enti pubblici e privati avrebbero potuto eventualmente concorrere in via solidale, non cumulativa, senza eliminare quella del Comune. Questa statuizione non è censurata sicchè su di essa è sceso il giudicato.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 13.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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