Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21980 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 31/10/2016), n.21980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10915-2011 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., R.F. C.F. (OMISSIS), B.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI, 4, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1876/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2010 R.G.N. 1515/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato ESPOSITO ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di R.F., B.P. e G.G. ad essere inseriti nella graduatoria definitiva per la riqualificazione del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata il 30.12.2004 per l’area C posizione economica C3 (Coordinatore Amministrativo Sede Centrale di (OMISSIS) quanto alla R. ed alla B. e di Coordinatore Tecnico C3 Provveditorato Opere Pubbliche quanto al G.) con i punteggi ai medesimi attribuiti ed indicati nell’elenco dei candidati ammessi con riserva di cui all’art. 5 dei Decreti in data 30.12.2004 nn. 5815 e 5817.

2. In esito a critico e argomentato esame della normativa contrattuale collettiva nazionale ed integrativa e della disciplina del bando di riqualificazione, ha ritenuto che l’art. 15 del CCNL per il comparto Ministeri per il quadriennio (OMISSIS), nel disciplinare i passaggi interni da una posizione economica all’altra, consentiva a tutti i dipendenti di ogni area la partecipazione alle relative procedure, senza limitarla, così come pretendeva l’Amministrazione, ai soli appartenenti alla posizione economica immediatamente inferiore, i quali potevano vantare soltanto una preferenza nella graduatoria finale; che la progressione “per saltum” non era in contrasto con l’art. 97 Cost., atteso che nella fattispecie dedotta in giudizio, disciplinata dall’art. 15 del richiamato CCNL, il passaggio non era riferito ad aree funzionali diverse ma a posizioni economiche all’interno della medesima area, era limitato ad un previamente determinato numero di posti, ed in cui il percorso di riqualificazione non conduceva alla promozione in via automatica, ma prevedeva una selezione mediante esame e titolo, sicchè non si realizzava una progressione automatica in base all’anzianità ma era condizionato all’esito positivo del corso e dell’esame finale.

3. Ha affermato che non era ravvisabile un legittimo esercizio di potere di autotutela da parte del Ministero, perchè il bando era conforme ai precetti dettati dalla contrattazione collettiva e non si poneva in contrasto con alcuna norma imperativa; che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando nè espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale in virtù dell’art. 2077 c.c..

4. Ha rilevato che il bando nella fattispecie in esame, in conformità con la previsione di cui all’art. 15 del CCNL, non aveva limitato la partecipazione dei dipendenti inseriti nella stessa area, sia pure in posizioni economiche diverse, ma, anzi, l’aveva espressamente consentita.

5. Avverso la sentenza il Ministero delle Infrastrutture ricorre per cassazione con due motivi, al quale resistono R.F., B.P. e G.G. con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 CCNL comparto Ministeri 1998/2001, dell’art. 7 CCI in data 11 maggio 2001, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1 e 2 e degli artt. 3 e 97 Cost.

7. Deduce che nel sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri le posizioni economiche Cl, C2, C3, all’interno della qualifica C sono vere e proprie fasce funzionali e che la procedura selettiva preordinata al passaggio da una posizione economica all’altra, sia pure nell’ambito della qualifica C, non costituisce una semplice progressione economica all’interno di un’area o fascia funzionale ma un vero e proprio passaggio da un’area, o fascia funzionale, ad un’altra.

8. Sostiene che la previsione relativa alla progressione “per saltum” di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3 è stata dichiarata Costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con le sentenze 1/1999 e 194/2002; che le parti sociali avevano modificato l’art. 7 CCNI ex Ministero Lavori Pubblici 11 maggio 2001 con atto aggiuntivo 4 giugno 2003 prevedendo che: “i dipendenti che hanno fatto istanza solo per il cd. doppio salto saranno collocati d’ufficio, ove possibile, nelle graduatorie delle medesime aree professionali e sedi da loro indicate nella domanda, per la posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza”.

9. Con il secondo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL comparto Ministeri quadriennio (OMISSIS) e del D.Lgs. n. 287 del 1999, art. 11, comma 2.

10. Deduce che, ai sensi dell’art. 15 punto) del CCNL e del D.Lgs. n. 287 del 1999, art. 11 i controricorrenti dovrebbero essere esclusi dalla selezione ove si trovassero a concorrere per lo stesso posto con altri soggetti provenienti dalla posizione C2.

11. Sostiene, inoltre, che l’art. 15 punto b del CCNL prevede che “il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà… mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza e che il D.Lgs. n. 287 del 1999, art. 11, comma 1 ha riservato la riqualificazione esclusivamente ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore, prevedendo che ” la riqualificazione professionale del personale in servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato presso le amministrazioni interessate dai processi di riordino avviene applicando le medesime modalità previste dal CCNI per le progressioni professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore.

12. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla Corte di avere erroneamente escluso che nel sistema di classificazione del personale del Comparto Ministeri le posizioni economiche C1, C2 e C3, all’interno della qualifica C, siano vere e proprie fasce funzionali e assume che la procedura selettiva preordinata al passaggio da una posizione economica ad un’altra, sia pure nell’ambito della qualifica C, implicherebbe il passaggio ad un’area o fascia diversà. Nel ricorso non v’è, invero, alcuna deduzione che consenta di ritenere che la questionè sia stata sottoposta alla Corte territoriale, la quale, appunto non ha assunto alcuna statuizione che oggi il Ministero censura di erroneità.

13. Il motivo è infondato nella parte in cui il Ministero deduce violazione dell’art. 15 del CCNL comparto Ministeri quadriennio (OMISSIS).

14. Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. SSUU 23329/2009, 6502/2012, 1399/2015, salva qualche isolata deviazione (Cass. 16990/2013), cui il Collegio ritiene di dare continuità, l’art. 15 del c.c.n.l. (OMISSIS) del compatto Ministeri, nel disciplinare i passaggi interni nell’ambito di ciascuna area professionale, dispone che il passaggio da una posizione all’altra avvenga nei limiti dei posti mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali viene considerato elemento determinante la posizione economica di provenienza, mentre la pregressa esperienza e i titoli di studio e professionali assumono rilievo come elementi utili. Come la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato, la disposizione non esclude affatto che ai percorsi preordinati al passaggio di posizione possano partecipare i dipendenti appartenenti a posizioni non immediatamente inferiori a quelle di accesso, dovendosi osservare, al contrario, che l’estensione della partecipazione a tutti i dipendenti dell’area professionale è esplicitata nella previsione di una rilevanza determinante, ai fini della graduatoria, della posizione di provenienza; nè potrebbe assumere un significativo rilievo l’indicazione contenuta nella tabella di riepilogo dei passaggi interni, allegata al contratto, che, nel prevedere soltanto il passaggio dalla posizione “C2” a quella “C3”, ha evidentemente valore descrittivo e non è comunque idonea a vanificare la precisa regolamentazione contenuta nella disposizione contrattuale.

15. Così intesa, la previsione collettiva non mostra profili di contrasto con i principi costituzionali, tali da renderla invalida e priva di efficacia.

16. In particolare, non sussiste la divergenza, ipotizzata dal ricorrente Ministero, con il principio di cui all’art. 97 Cost., riferito all’accesso alle carriere e alle promozioni dei dipendenti pubblici, così come definito dalla Corte costituzionale mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 549 del 1995, art. 3 (cfr. Corte cost. n. 1. del 1999; n. 194 del 2002). Ed invero, il principio ribadito in successivi interventi della stessa Corte costituzionale e nella giurisprudenza di queste Sezioni unite (Corte Cost. 205/2004; Cass. SS.UU 15403/2003), è che l’accesso a funzioni più elevate, cioè il passaggio ad una area o fascia funzionale superiore, determina una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso, sì che sono da ritenere illegittime ie norme che stabiliscano il passaggio alle aree o fasce superiori, in deroga alla regola generale, o, comunque, non prevedano alcun criterio selettivo, o verifiche attitudinali idonee a garantire l’accertamento dell’idoneità dei candidati in relazione ai posti da coprire, così realizzando un automatico e generalizzato scivolamento in alto del personale dipendente; e in tale illegittimità risulta certamente coinvolta anche la partecipazione alle procedure interne, non propriamente concorsuali, finalizzate all’accesso ad aree o fasce superiori, dei dipendenti appartenenti ad aree o fasce non immediatamente inferiori rispetto a quelle di accesso, ove ciò finisca per determinare una rilevanza automatica dell’anzianità.

17. Ma tale eventualità non ricorre nella fattispecie disciplinata dall’art. 15 del contratto collettivo in esame, in cui il passaggio non si riferisce a diverse aree funzionali, bensì a posizioni economiche all’interno di una medesima area, ed è comunque limitato ad un certo numero di posti, preventivamente individuato, e in cui, peraltro, il percorso di riqualificazione non conduce automaticamente alla promozione dei partecipanti, ma prevede una selezione mediante esami e titoli, sì che l’accesso “per saltum” dei dipendenti di posizione non immediatamente inferiore non scaturisce affatto da una progressione automatica in base all’anzianità, ma è condizionato all’esito dei corso e dell’esame finale e all’utile collocazione nella graduatoria di merito, realizzando dunque una eventualità di avanzamento del tutto opposta alla promozione ritenuta illegittima in base ai richiamati principi costituzionali.

18. Alla stregua di tali considerazioni l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata si rivela corretta.

19. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 del CCI di amministrazione sottoscritto il 11.5.2001 come modificato dall’atto aggiuntivo in data 4.6.2003 al CCNL dell’ex Ministero dei lavori Pubblici, il motivo è inammissibile perchè il Ministero si è limitato a riportare in ricorso un brevissimo stralcio di detto contratto, insufficiente da sè solo, a ricostruirne contenuto e portata, e nemmeno ne ha indicato la sede di produzione processuale (Cass. SSUU28547/2008; Ord. SSUU 7161/2010).

20. Vanno sul punto richiamati i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui la possibilità di valutare la conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo – che non può, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimità – è condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest’ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente dal contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8″ (Cass. 8231/2011, 19227/2011, 23177/2013, 5745/2014).

21. Ulteriore profilo di inammissibilità della censura in esame deriva dal fatto che il ricorrente si è limitato a dedurre la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 de CCNI omettendo di indicare quali criteri di ermeneutica legale siano stati violati.

22. La censura è, comunque, infondata perchè, secondo quanto si evince dallo stralcio del testo riportato nel ricorso, deve ritenersi che la previsione dell’atto aggiuntivo in esame sia nulla in applicazione del principio affermato nella decisione di questa Corte n. 13992/2015, al quale il Collegio, ritiene di dare continuità, secondo cui “Una nullità per contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 si configura soltanto in presenza di contratti collettivi integrativi nazionali, ma non di meri atti aggiuntivi (quale quello in data 4 giugno 2003) ad essi accedenti, in quanto fonti non di pari grado, ma di efficacia precettiva limitata alla nera integrazione delle loro disposizioni, nel senso di una migliore precisazione, specificazione e completamento, mai di modificazione integrante revoca o abrogazione per previsione contraria, pertanto nulla”.

23. Il secondo motivo è infondato, non essendo ipotizzabile alcun contrasto con l’art. 97 Cost. e con il D.Lgs. n. 287 del 1999, art. 11, in quanto la disciplina di una procedura meramente interna di sviluppo del personale si deve considerare interamente demandata alla contrattazione, collettiva, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2 e art. 40 (Cass. 6502/2012).

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese dei giudizi, di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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