Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21980 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13460-2009 proposto da:
P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI LANZA 178, presso lo studio dell’avvocato ADONE ELVIRA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PUNZO LUIGI giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
G.A. (OMISSIS), G.R.
(OMISSIS), GR.AN. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1866/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 20/06/2008, R.G.N. 932/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/09/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1866/08 relativa ad R.G. 932/07, depositata il 20.6.2008 che aveva rigettato la domanda di revocazione dallo stesso proposta avente ad oggetto le sentenze n. 475/04 del tribunale di Monza e n. 1334/06 del 27.5.2006 della Corte d’appello di Milano.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
Nel caso in esame l’odierno ricorrente avv. P.L. aveva già proposto precedente ricorso per cassazione (R.G. 24376/2008 assegnato alla terza sezione civile) – con atto notificato ad Gr.
A., A. e R. al domicilio eletto presso il difensore avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi in data 8 ottobre 2008 – avverso la medesima sentenza impugnata con il presente ricorso.
Successivamente, con atto depositato presso la Corte di Cassazione – ufficio depositi in data 13 marzo 2009, lo stesso avv. P. comunicava di rinunciare al ricorso di R.G. n. 24376/2008, notificando l’atto di rinuncia agli intimati il 16 febbraio 2009.
Con decreto emesso il 19 marzo 2009 e depositato il 25 marzo 2009 il Presidente della terza sezione civile della Corte di cassazione, preso atto “che è stata depositata nella cancelleria della Corte dichiarazione di rinunzia sottoscritta personalmente dal ricorrente” e ritenuto “che la dichiarazione di rinunzia presenta i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.”, dichiarava “estinto il giudizio di cassazione”.
L’avv. P.L. ha, poi, proposto un successivo ricorso per cassazione (R.G. 13460 – 2009) avverso “sentenza di revocazione della Corte di Appello di Milano n. 1866/08 a R.G. 932/07, depositata il 20.06.2008 non notificata”.
Si tratta della stessa sentenza investita del ricorso per cassazione di R.G. 24376/200.
Il ricorso per cassazione di R.G. 13460/2009 è stato notificato agli intimati A., An. e G.R. al domicilio eletto presso il difensore avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi il 26.5.2009 ed iscritto a ruolo il 15.6.2009.
Ora, la consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell’impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità od, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell’inammissibilità o dell’improcedibilità o dell’estinzione (per rinuncia o altra causa).
Pertanto, unicamente tale declaratoria giudiziale determina una preclusione, con la conseguenza che la semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell’impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame (Cass. 9 aprile 2002, n. 5045;
Cass. 7 settembre 1999, n. 9475; Cass. 9 novembre 1974, n. 3493;
Cass. 30 ottobre 1963, n. 2904).
Ma, nella specie, come già detto, la declaratoria di estinzione per rinuncia è intervenuta con il decreto del Presidente della terza sezione civile della Corte di cassazione emesso il 19 marzo 2009 e depositato il 25 marzo 2009.
Ne consegue l’inammissibilità del presente ricorso.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011