Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21980 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 03/09/2019), n.21980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30162-2017 proposto da:

M.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO BARONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA GENERALI ASSICURATRICE MILANESE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 516/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto ingiuntivo del 18 ottobre 2013 il Giudice di pace di Caulonia ingiungeva a M.G. di pagare all’Agenzia Generali Assicuratrice Milanese S.p.A. di Reggio Calabria l’importo relativo al premio di proroga annuale di una polizza scaduta il (OMISSIS). Avverso tale decreto M.G. proponeva opposizione eccependo di avere comunicato alla ricorrente formale disdetta nel termine previsto dal contratto, sia con la lettera trasmessa a mezzo fax il (OMISSIS), sottoscritta personalmente, sia con successiva lettera inviata con raccomandata l'(OMISSIS), proveniente dalla subagente C.M.T. e non sottoscritta dall’opponente. Costituendosi in giudizio la compagnia eccepiva l’invalidità della disdetta per inosservanza della forma (raccomandata) prevista dall’art. 2 delle condizioni di polizza, deducendo che non poteva considerarsi valida la raccomandata inviata dalla subagente. L’opponente insisteva nella validità di tale modalità di disdetta, qualificandola come atto predisposto dal falsus procurator per il quale era intervenuta la ratifica con effetto retroattivo;

il Giudice di pace, con sentenza del 16 gennaio 2015, riteneva valida, sia la disdetta a mezzo fax, che quella inviata con lettera raccomandata e accoglieva l’opposizione;

avverso tale sentenza la compagnia proponeva appello davanti al Tribunale di Locri richiamando la giurisprudenza sul carattere non vessatorio delle clausole contenenti il patto sulla forma e la conseguente nullità della disdetta adottata con modalità diverse da quelle stabilite dalle parti. Si costituiva l’appellato insistendo sulla validità della disdetta intimata dalla subagente;

il Tribunale di Locri, con sentenza del 9 maggio 2017, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., accoglieva l’appello, rilevando che il contratto di assicurazione prevedeva una forma convenzionale per la disdetta che avrebbe dovuto essere esercitata esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal contraente. L’indicazione di modalità particolari per la comunicazione non costituiva una clausola vessatoria con la conseguenza che, in difetto di un valido atto di recesso unilaterale, il contratto doveva ritenersi tacitamente prorogato. Quanto alla ratifica, riteneva non dimostrata la sussistenza di atti aventi tali valore che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere perfezionati prima della scadenza del termine fissato per la disdetta;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.G. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Generali Assicuratrice Milanese S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La sentenza è viziata nella parte in cui il Tribunale avrebbe escluso la prova della ratifica dell’atto di disdetta. Al contrario, tale circostanza risultava dalla non contestazione da parte della compagnia di assicurazioni dell’esistenza di atti di ratifica formalizzati con le raccomandate del 19 febbraio e del 19 marzo 2013 inviate da M.G. al difensore di controparte. La compagnia, negli scritti difensivi, si sarebbe limitata ad eccepire la mancanza del potere di rappresentanza dell’assicurato, in capo al subagente, ma non anche la mancata esistenza di atti successivi di ratifica. Tale istituto troverebbe applicazione nel caso di specie perchè la disdetta sarebbe stata intimata da chi non aveva il potere, per difetto di preventiva procura. La ratifica sanerebbe con effetto retroattivo tale eventuale vizio. Analoghe considerazioni vanno riferite all’ipotesi di disdetta proveniente dal falsus procurator, con la precisazione che l’unico soggetto legittimato a proporre l’eccezione del difetto di potere rappresentativo sarebbe lo stesso rappresentato, cioè il contraente M.G. e non l’assicuratore;

con il secondo motivo si lamenta la violazione gli artt. 1362,1366 e 1370 c.c. e dell’art. 166 del codice delle assicurazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica nella parte in cui avrebbe escluso che l’atto di recesso poteva essere formalizzato con lettera raccomandata del subagente. In realtà, l’art. 2 delle condizioni di polizza si limita a prevedere che la disdetta debba essere effettuata con lettera raccomandata, ma non anche che la stessa debba essere sottoscritta personalmente dal contraente. Inoltre, l’alea derivante dall’eventuale lacunosa formulazione delle condizioni di contratto, predisposte in maniera unilaterale dall’assicuratore, non potrebbe ricadere sull’assicurato;

con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1352,1324 e 1387 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La sentenza di appello pur riconoscendo che la disdetta era stata intimata a mezzo raccomandata, avrebbe contraddittoriamente precisato che si trattava di disdetta a forma libera e non con modalità concordate dalle parti. Al contrario, la raccomandata recante la disdetta, seppure inviata dalla subagente, sarebbe un atto giuridicamente valido e non potrebbe essere ignorato dal giudicante. In ogni caso, ricorrerebbe l’atto di ratifica rappresentato dalla raccomandata del 19 marzo 2013 inviata al difensore di controparte dal contraente e sulla base di tali elementi il Tribunale avrebbe dovuto decidere la questione relativa al potere di rappresentanza del subagente alla luce del principio di non contestazione in ordine alla esistenza di una procura o comunque di una rappresentanza in capo al predetto subagente;

con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1324,1398 e 1399 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe erroneamente sostenuto che un eventuale atto di ratifica dovrebbe intervenire prima della scadenza. Tale principio sarebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che consente la ratifica, anche implicita, seppure nel rispetto della forma eventualmente prescritta, mentre non ricorrerebbe un termine finale per la ratifica (Cass., 17 febbraio 2014, n. 3616). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non avrebbe rilevanza la circostanza che la ratifica sia intervenuta dopo la scadenza del termine utile per la comunicazione della disdetta;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e riguardanti tutti il profilo della rilevanza della forma convenzionale fissata dalle parti riguardo alle modalità di redazione della disdetta e l’eventuale efficacia di un atto di ratifica;

le censure oggetto del primo, terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente perchè strettamente connesse, sono fondate in quanto la disdetta inviata con le modalità previste all’art. 2 delle condizioni di contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'(OMISSIS), sottoscritta dalla subagente C.M.T. che ha agito per conto dell’assicurato M., va qualificata quale atto proveniente dal falsus procurator, che può essere ratificato con effetto retroattivo. Ciò è avvenuto con l’invio delle raccomandate spedite da M.G. al difensore di controparte in data 18 febbraio e 19 marzo 2013. Tale ratifica aveva la medesima forma richiesta dall’art. 2 delle condizioni di polizza e non doveva intervenire necessariamente prima della scadenza del termine per la disdetta (Cass. 17 febbraio 2014 n. 3616);

questa Corte intende dare continuità a quanto affermato nella decisione del 3 giugno 2015 n. 11453 secondo cui la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta stipulato dal falsus procurator non richiede che il titolare del diritto manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma la volontà può desumersi implicitamente, purchè sia rispettata la forma scritta e risultare da un atto che manifesti in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere;

è opportuno aggiungere che sono, invece, errate le considerazioni contenute nel primo e terzo motivo che fanno leva sul principio di non contestazione da parte dell’assicuratore sul significato da attribuire alla clausola relativa alla forma della disdetta, poichè la non contestazione si riferisce a fatti storici, che sono nella disponibilità delle parti e non a questioni giuridiche che, nel caso di specie, riguarderebbero la validità o meno del potere di rappresentanza e il significato della clausola n. 2 delle condizioni di contratto;

le censure oggetto del secondo motivo, riguardando l’interpretazione dell’art. 2 delle condizioni generali di contratto, sono assorbite;

la sentenza va, pertanto, cassata e la lite può essere decisa nel merito non essendo necessario espletare un’ulteriore indagine. L’opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell’assicuratore al pagamento delle spese di lite riferite all’intero procedimento nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, terzo e quarto motivo; dichiara assorbito il secondo e decidendo nel merito accoglie l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l’Agenzia Generali Assicuratrice Milanese S.p.A. al pagamento delle spese di lite che per la fase di merito si liquidano in Euro 500 per compensi e, per quella di legittimità, in Euro 510 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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