Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2198 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 13/05/2010, dep. 31/01/2011), n.2198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – est. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERCICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.I.A.T. – Complesso Industriale Arredamenti Turco s.n.c. in

liquidazione, in persona del legale rappresentante, con sede in

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. BERGAMO Federico

del foro di Nola ed elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso

d’Aquino n. 104, presso, lo studio dell’Avv. Daniela de Berardinis;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CALVIZZANO (NA);

– resistente –

per la cassazione della sentenza Bella sentenza della commissione

tributaria regionale della Campania, Sez. 11^, n. 112.11.04 del 4

maggio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

Consigliere relatore Dott. Polichetti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ad istanza del Comune di Calvizzano veniva notificata alla società C.I.A.T. – Complesso Industriale Arredamenti Turco s.n.c. in liquidazione una cartella per ta.r.s.u. relativa agli anni da 1995 a 1998. La C.I.A.T. proponeva ricorso, chiedendo la riduzione dell’imponibile in relazione ai locali adibiti ad esposizione mobili, riduzione abrogata soltanto con regolamento del 1997. Deduceva, inoltre, che detto regolamento violava i principi di equità. La commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo che il Comune non si fosse attenuto alla circolare ministeriale del 22 giugno 1994, n. 95/E/5/2806, secondo la quale l’indice di produttività media è dato dal rapporto tra produttività per unità e produzione media generale. Criteri che erano stati disattesi dal regolamento comunale.

La commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la tassa dovuta dal 1 gennaio 1997, osservando:

– i rifiuti speciali, prima dell'”assimilazione” dovevano essere smaltiti a cura del produttore e le relative superfici non erano tassabili;

– i rifiuti della società erano da considerare speciali; per essi, con la legge 128/98, era venuta meno l’assimilazione ex lege ai rifiuti urbani;

– era mantenuto il potere discrezionale dei comuni a disporre l’assimilabilità: era, perciò, necessario uno specifico provvedimento;

– il Comune, con delibera del C.C. del 1998, aveva disposto l’assimilazione dei rifiuti speciali da attività economiche non pericolosi; misura giustificata dalla necessità di sostenere spese generali. Pertanto, non rilevava lo smaltimento in proprio, bastando l’attivazione del servizio; veniva richiamata anche la norma regolamentare costituente disciplina transitoria; la delibera era atto discrezionale e non aveva rilievo la sua mancata conoscenza da parte dell’utente.

Avverso tale sentenza la C.I.A.T. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

p. 2. I motivi di ricorso.

2.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 cod. proc. civ.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12 e 36; difetto motivazione e omesso esame di un punto decisivo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 5.

Deduce la C.I.A.T. che, nella memoria di costituzione, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello perchè non sottoscritto dal sindaco, ma da un dipendente comunale. Erroneamente, quindi, la CTR aveva ritenuto che la delibera del consiglio comunale avesse attribuito potere di rappresentanza e capacità processuale al funzionario. La successiva costituzione di altro difensore non aveva efficacia sanante, perchè questi non era fornito di procura speciale, da conferirsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La delibera successiva alla proposizione dell’appello, non poteva, pertanto, avere efficacia sanante.

2.2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 72; L. n. 241 del 1990, art. 3; art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente;

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; difetto di motivazione su un punto decisivo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.

Rileva che nella memoria di costituzione in appello la C.I.A.T. aveva dedotto che l’importo del tributo era stato liquidato in base ai dati dell’anno precedente, salvo contraria dichiarazione di parte o accertamento entro il terzo anno successivo a quello in cui era stata presentata denuncia. Il Comune, però, non aveva mai notificato accertamento, e la delibera di assimilazione non è titolo per iscrivere a ruolo un tributo o un maggior tributo. Per correggere dopo oltre tre anni la precedente iscrizione a ruolo era, pertanto necessario un accertamento (Cass. 9433/05; 15638/04).

Sul punto si denuncia anche omessa pronuncia sulla censura di omessa motivazione della cartella.

2.3. Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 597 del 1993, artt. 18, 21 e 22; difetto motivazione su un punto decisivo; in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.

Secondo la ricorrente, l’assimilazione non può avvenire a seguito della semplice emanazione della delibera; è necessario, infatti, che la categoria appartenenza sia specificata in base ai criteri determinati dallo Stato D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 18, comma 2, lett. d). Nella delibera si dava espressamente atto dell’impossibilità temporanea di adottare un regolamento che stabilisse criteri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione.

In ogni caso, la delibera di approvazione della tariffa non poteva valere prima della sua approvazione (22 maggio 1998).

Infine, occorreva considerare che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, consente l’attività di recupero ai produttori con spese a loro carico, senza applicazione della tassa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1. Il primo motivo è infondato. Il Collegio si uniforma, sul punto, alla consolidata giurisprudenza della Sezione, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 12868/2005, secondo cui può essere delegata ad un funzionario anche la rappresentanza processuale, oltre alla difesa tecnica dell’ente, e tale rappresentanza, ove prevista dallo statuto comunale, si estende anche alla proposizione dell’appello.

3.2. Meritano, invece, accoglimento il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente.

Si deve, innanzitutto, condividere, sulla base di una costante giurisprudenza della Sezione, la censura di omessa motivazione della cartella, atto che, contenendo per la prima volta l’enunciazione della pretesa fiscale dell’ente impositore, avrebbe dovuto contenere tutti gli elementi necessari per consentire un’adeguata difesa del contribuente. Ma, a parte il detto vizio formale, proprio perchè costituiva il primo atto con cui la pretesa fiscale veniva esternata, la cartella poteva essere impugnata anche per questioni concernenti il legittimo esercizio della pretesa del Comune per il periodo successivo al 1 gennaio 1997. Come ha esattamente rilevato la ricorrente, essendo l’autoliquidazione del tributo avvenuta in conformità al ruolo per l’anno precedente, una modifica della base imponibile necessitava la previa adozione di un atto di accertamento.

Un’iscrizione a ruolo in forza di jus superveniens deve, infatti, ritenersi ammissibile solo in forza di criteri automatici, e cioè solo in caso in cui non siano necessarie nuove valutazioni o apprezzamenti. Si richiamano le sentenze della Sezione n. 19167/2004 e 23582/2005, rese in materia di ta.r.s.u..

Deve altresì condividersi il rilievo della ricorrente, relativo alla novità della questione, introdotta per la prima volta in appello dal comune, relativa agli effetti conseguenti alla delibera comunale di assimilazione.

Si deve, infine, considerare assorbente, e quindi a prescindere dalla retroattività della relativa delibera, il rilievo che l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani non può avvenire automaticamente, ma soltanto sulla base di specifici criteri qualitativi e quantitativi. Indicazione del tutto omessa, tanto più che la delibera in questione dava atto della impossibilità temporanea di adottare un regolamento tecnico contenente i predetti criteri. Il Collegio richiama, in proposito, la sentenza della Sezione n. 18030/06.

3.3. In accoglimento del secondo e del terzo motivo la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. Poichè non sono necessari nuovi accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito ad essa attribuito dall’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, rigetta l’appello del Comune, dovendosi ritenere la totale fondatezza della difesa della società.

L’inesistenza di una giurisprudenza consolidata all’epoca del giudizio di merito giustifica una pronuncia di compensazione delle spese del grado di appello e del presente grado.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’appello del Comune; compensa le spese del grado d’appello e del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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