Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2198 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 05/07/2019, dep. 30/01/2020), n.2198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6116-2016 proposto da:

R.G., rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

MAURIZIO DI BELLA;

– ricorrente –

contro

L.S. anche in proprio, + ALTRI OMESSI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE GERACI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1824/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO

CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 25 maggio 2002 R.G. conveniva in giudizio i coniugi L.S. e Ra.Vi., chiedendo al giudice di accertare che i convenuti avevano alterato i confini tra i fondi di rispettiva proprietà (fondi donati da L.G., rispettivamente suocero e padre dell’attrice e della convenuta) e di condannare i convenuti – in virtù dell’impegno assunto con scrittura privata dalle parti sottoscritta in data 29 febbraio 1988 – a restituire il “terreno da loro illegittimamente usurpato”, a rilasciare il terreno “necessario per completare la strada di accesso all’immobile” e, comunque, a dichiarare i convenuti inadempienti agli obblighi dai medesimi assunti con la scrittura privata e a risarcire i danni “derivanti dalle usurpazioni di terreno e dalla inosservanza degli obblighi assunti”.

Espletata la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 16/2009 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, rigettava le domande.

2. Avverso la sentenza proponeva appello R.G.. Con sentenza 3 dicembre 2015, n. 1824, la Corte d’appello di Catania ha affermato di condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in appello (conformi a quelle del consulente d’ufficio nominato dal Tribunale) circa il sostanziale rispetto dell’accordo concluso tra le parti con la scrittura privata e ha quindi rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione R.G..

Resistono con controricorso L.S. (in proprio e in qualità di erede del marito Ra.Vi.), Ra.Gi., A. e A.L. (in qualità di eredi del padre Ra.Vi.), che anzitutto eccepiscono l’inammissibilità del ricorso “per esposizione dei fatti di causa caotica, incoerente e incompleta”, con “assemblaggio di parti diverse dell’atto di appello” e incoerenza tra il primo e il terzo motivo di ricorso, e poi formulano domanda di condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Preliminarmente si precisa che gli svariati documenti fatti pervenire da L.G., che non è parte del presente giudizio, sono inammissibili e che il Collegio è tenuto, in ogni caso, a vagliare unicamente i motivi di ricorso.

II. Il ricorso, di cui va affermata l’ammissibilità in relazione alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è articolato in tre motivi.

1) I primi due motivi sono strettamente connessi e ne è quindi opportuna la trattazione congiunta:

a. Il primo motivo lamenta “violazione dell’art. 950 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: nel chiedere al consulente tecnico d’ufficio “di determinare gli esatti confini del fondo R. rispetto al fondo L. e ciò sulla base della scrittura privata notar G. del 29 febbraio 1988 e in subordine sulla base dei titoli di provenienza e, in subordine ancora, delle mappe catastali”, la Corte d’appello avrebbe invertito l’ordine degli elementi di prova, così violando l’art. 950 c.c.

b. Il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”: il giudice d’appello non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti (atti notarili e prove testimoniali).

I motivi non possono essere accolti. Come risulta dall’atto di citazione, è stata la stessa ricorrente, nell’instaurare il processo, a invocare la scrittura privata del 1988 ai fini della determinazione degli “esatti confini” e così ottenere la restituzione del “terreno illegittimamente usurpato”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assume una “rilevanza probatoria, ai fini dell’individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità” (così Cass. 18511/2018). Il che d’altro canto è sostenuto dalla stessa ricorrente nello svolgimento del terzo motivo (cfr. p. 20 del ricorso in cui dapprima si sostiene che con tale scrittura le parti avevano “delimitato i confini tra le due proprietà” e poi si osserva che “in materia di regolamento di confini ove le parti vi procedano in via amichevole con una scrittura, come nel caso de quo, tale negozio costituisce un negozio di accertamento vincolante tra le parti” e ad esso “deve darsi la massima rilevanza probatoria per quanto attiene ai confini tra i fondi”).

2) Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza o del procedimento”: il giudice d’appello avrebbe “omesso di pronunciare sui motivi d’appello relativi alla omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in relazione alle domande di regolamento dei confini, all’actio negatoria, alla interclusione del fondo, al valore confessorio della scrittura, alla ingiusta condanna alle spese legali, alla legittimazione passiva di Ra.Vi. ed è incorso in vizio di ultrapetizione”.

Il motivo non può essere accolto: circa la rilevanza, ai fini della determinazione dei confini, della scrittura privata del 1988, questa non è certo stata omessa dal giudice d’appello, che su tale scrittura ha basato la sua decisione; quanto al regolamento dei confini, la stessa ricorrente riconosce (p. 22) che essi “risultano indicati in seno alla scrittura privata”, così che non è configurabile omessa pronuncia al riguardo; implicito nel rigetto della domanda di ripristino dei pretesi diversi confini è il rigetto della richiesta di rilascio del terreno necessario per completare la strada di accesso; impliciti nella conferma della sentenza di primo grado devono intendersi il rigetto dell’actio negatoria e il rigetto del motivo sulle spese del giudizio; non si vede poi quale vizio di ultrapetizione abbia posto in essere la Corte d’appello, limitandosi la ricorrente, nello sviluppo del motivo, a parlare di pronuncia ultra petita del giudice di primo grado; nella sentenza impugnata, infine, non viene negata la legittimazione passiva di Ra.Vi..

III. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Va rigettata la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, e neppure ricorrono i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (ratione temporis applicabile alla fattispecie).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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