Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2198 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2198 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 4447-2017 proposto da:
CARTONI BERNARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ELEONORA D’ARBOREA 30, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO ANGELONI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ape legis;
– con troricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002;

cf;,,

Data pubblicazione: 30/01/2018

- intimata avverso la sentenza n. 4453/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non par-

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
(come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. L’avv. Bernardo Cartoni ricorre per la cassazione della sentenza
della CTR – Lazio che il 9 novembre 2015, confermando la decisione della CTP – Roma, ha negato al contribuente la definizione della lite promossa sull cartella di pagamento per omesso versamento di
IRPEF e IVA dovute per l’anno d’imposta 2006. Il fisco si difende
con controricorso. Il contribuente replica con memoria.
2. Il ricorso non è fondato.
2. Contrariamente all’assunto del contribuente, secondo l’orientamento
di legittimità largamente maggioritario e ampiamente condiviso da questa Corte, il condono fiscale delle liti pendenti (L. n. 289 del 2002, art.
16; D.L. n. 98 del 2011, art. 39), consentendo la definizione agevolata
delle sole vertenze aventi per oggetto un atto impositivo comunque
denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella,
emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (e del D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54 bis), con cui il fisco richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha
natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una
mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con rife-

Ric. 2017 n. 04447 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

tecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

rimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione

(ex plurimis Cass., Sez.6-5, Ordinanze n. 14344 del 081

0612017 e n. 1410 del 1910112017; Cass., Sez5, Sentenze n. 7536 del
15/04/2016, n. 7279 de113/04/ 2016, n.1571 del 28/01/2015 e n. 9194

2620 del 2016 nonché n. 9545 del 2011).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro =2.200,00= per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

del 21 / 04/ 2011; conf. anche Cass., Sez. 5, nn. 548, 9545, 5977, 8137 e

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