Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21979 del 31/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 31/10/2016), n.21979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19416-2014 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

FORTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5524/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2014 R.G.N. 1148/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato COZZOLINO FABIO MASSIMO per delega orale Avvocato

SALONIA ROSARIO;

udito l’avvocato FORTINI FEDERICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 3/6/2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede resa il 12/3/2014, condannava la RAI S.p.A. a corrispondere a P.A., l’indennità ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, pari alla retribuzione globale i fatto dal licenziamento alla reintegra, nella misura di Euro 1.837,50 mensili, oltre accessori di legge ed a versare, altresì, i contributi previdenziali.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAI S.p.A. sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La P. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale depositando altresì memoria.

La RAI ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Con il primo motivo di ricorso la RAI S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione alla prova ed all’accertamento della natura subordinata del rapporto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che i giudici di merito hanno accertato la natura subordinata del rapporto di cui si tratta dando rilievo ad elementi indiziari sussidiari del tutto insufficienti in quanto mancanti del carattere della decisività, non tenendo conto, in violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., della mancanza di prova che era a totale carico della P., in ordine al requisito della eterodirezione che costituisce l’elemento distintivo della subordinazione.

2. Con il secondo motivo, la RAI S.p.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto provata la circostanza, decisiva ai fini del presente giudizio, che alla P. sarebbe stato impedito dalla RAI di svolgere altra attività occasionale sulla base di un’unica testimonianza.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Tale motivo viene articolato in via subordinata, nell’ipotesi di conferma della sentenza gravata e si eccepisce che i giudici di appello abbiano omesso di statuire in ordine alla configurabilità di un rapporto part-time.

4. Con il quarto motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione dell’art. 1372 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la violazione e l’erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si deduce che i giudici di appello hanno omesso di considerare, e quindi di pronunciarsi, sulla rilevanza del comportamento concludente della P. su circostanze decisive ai fini del giudizio.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la P. deduce error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia inopinatamente ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo risarcitorio, sull’erroneo presupposto di accogliere l’eccezione di c.d. assorbimento formulata dalla RAI.

6. Con il secondo motivo la lavoratrice lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in relazione al c.d. criterio dell’assorbimento, rilevando che i giudici di appello avrebbero dovuto respingere le eccezioni della RAI e confermare il riconoscimento in favore della lavoratrice dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18 S.L. nella misura mensile di Euro 2.143,74 dal fatto illecito alla reintegra e, per l’effetto, condannare controparte al relativo pagamento.

1.1 Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

E’ da premettere che il caso all’esame ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati peculiari.

Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile.

Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l’uno o l’altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi.

Soccorre, peraltro, in questa actio finium regundorum tra lavoro autonomo e subordinato l’insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata.

E’ noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013).

In subordine, l’elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa; mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l’assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l’una che con l’altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre – e già da epoca meno recente – Cass. 7796/1/1993; 4131/1984).

Ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l’altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell’esercizio della loro autonomia contrattuale.

Pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di volere escludere l’elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l’uno che con l’altro tipo di prestazione d’opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca no recente, Cass. 4220/1991; 12926/1999).

Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione (Cass. 812/1993).

Al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata; con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli dì fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell’ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass., 4770/2003; 5960/1999). Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro.

Di recente, con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; l’orario di lavoro fisso e continuativo; la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; l’inserimento nell’organizzazione aziendale.

E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).

Tutto ciò premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, la Corte di merito non ha requisito della eterodirezione ed ha tratto il convincimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dalla cadenza settimanale obbligatoria della prestazione resa con continuità dalla P. ed altresì dalle modalità di pagamento del compenso in cifra fissa su base mensile. Senza, quindi, esaminare gli elementi qualificanti la subordinazione, quali enunciati dalla Corte di legittimità, la Corte di Appello si è soffermata su elementi di contorno, non decisivi ai fini della qualificazione del rapporto, senza compiutamente pervenire alla delibazione dei punti di emersione probatoria alla luce dei richiamati, costanti insegnamenti giurisprudenziali.

La sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità va, dunque, cassata relativamente al primo motivo di ricorso principale.

Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale, considerata l’evidente pregiudizialità ed il carattere assorbente che, nella fattispecie, il momento della qualificazione del rapporto riveste nei confronti dell’intera controversia, in cui lo stabilire se si sia in presenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione attiene all’intero thema decidendum.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale. Cassa con rinvio, in relazione al motivo accolto, alla Corte di Appello di Roma, anche per la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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