Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21979 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9690-2009 proposto da:

P.C. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE VINCENZO con studio in

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR), VIA F. PETRARCA 21/B, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE CEGLIE MESSAPICA (OMISSIS) in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore Prof. F.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio

dell’avvocato MUSA LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CONTE AUGUSTO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2008 del TRIBUNALE DI BRINDISI sede

distaccata di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 06/05/2008, R.G.N.

179/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione, per

l’accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale P.

(ric. 22586/2008) con assorbimento degli altri motivi, anche del

ricorso incidentale nonchè ex art. 336 c.p.c. del ricorso 9690/2009;

ex art. 384 c.p.c., comma 2, accoglimento opposizione al precetto

proposta dal P., condanna del Comune alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.C., con il presente ricorso affidato a due motivi, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, ha impugnato, chiedendone la cassazione, la “sentenza n. 122/2008 resa dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. G.G., il 22/01/2008, depositata il 6.5.2008 e notificata il 21/03/2009, relativamente alla parte corretta con ordinanza resa il 15/01/2009 (e annotata sulla sentenza il 03/03/2009) con la quale il Tribunale ha disposto la correzione dell’errore materiale rilevato nella su estesa sentenza, quantificando in Euro 17.940, 60 anzichè in Euro 5.009,63 l’importo per il quale è stata dichiarata l’efficacia dell’atto di precetto”.

Resiste con controricorso il Comune di Ceglie Messapica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 122/2008 resa dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana il 22.1.2008, depositata il 6.5.2008 e notificata il 21.3.2009, relativamente alla parte corretta con ordinanza del 15.1.2009 è inammissibile.

Pur essendo ammissibile, infatti, l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 288 c.p.c., u.c. avendo ad oggetto le parti corrette della sentenza e finalizzata a dimostrare che si trattava di errore non materiale o di calcolo,, ma di giudizio, con conseguente violazione del giudicato, il ricorso per cassazione è tardivo, per non essere stato notificato entro il termine indicato dalla norma, vale a dire entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (Cass. ord. 2.12.2004 n. 22658;

cass. 16.7.2002 n. 10299; cass. 17.5.2001 n. 6761).

L’ordinanza di correzione risulta notificata (all’avv. Grazia Vitale il 20.1.2009) e all’avv. Vincenzo Vitale – difensore dell’odierno ricorrente – in data 29.1.2009, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 17.4.2009 e notificato all’avv. Grazia Vitale il 20.4.2009, oltre il termine di scadenza dei sessanta giorni decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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