Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21979 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/09/2018), n.21979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22772-2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINTURICCHIO

n.45, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BORELLI, rappresentato

e difeso dagli avvocati GIORGIA TOSCHI, FEDERICA MOSCHINI, MONICA

MINGUZZI, DANILO MANFREDI;

– ricorrente –

contro

PARADIGMA IMMOBILIARE S.R.L., C.F. (OMISSIS), già Agriparadigma

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via ANTONIO GRAMSCI n.9, presso

lo studio degli avvocati ARCANGELO GUZZO e CLAUDIO MARTINO, che la

rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all’avvocato

PIERGIORGIO SANGIORGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1000/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della domanda proposta da C.L. – impiegato di terzo livello con mansioni di analista nel settore ambientale – nei confronti di Paradigma immobiliare s.r.l. (già Agriparadigma s.r.l.), aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamenti per giusta causa intimatigli l’11 e 16 aprile 2014, perchè fondati su fatti inidonei a legittimare la risoluzione del rapporto, disponendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;

che la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rilevato che dovevano ritenersi sussistenti i fatti disciplinari posti a fondamento della prima intimazione (rifiuto di svolgere un’attività lavorativa che in precedenza era stata pacificamente prestata dal lavoratore), ma doveva comunque ritenersi illegittimo il recesso intimato, stante la violazione del principio della proporzionalità, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava nella misura di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto l’indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di due motivi;

che la società si è costituita con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla volontà del datore di lavoro di stipulare un contratto di collaborazione e di cessare il rapporto di lavoro subordinato, desumibile da circostanze precedenti alle contestazioni disciplinari e illuminanti l’intera vicenda;

che con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (il lavoratore aveva più volte evidenziato alcune questioni afferenti al rapporto di lavoro e aveva richiesto risposte, mai pervenute dall’azienda). Osserva che da circa un anno e mezzo prima delle contestazioni disciplinari il C. aveva evidenziato al datore di lavoro, tra le altre, le questioni relative al recupero del monte ore straordinario, alla mancata formazione fornita ai dipendenti e alle attività extracontratto, cioè non ricomprese nelle mansioni del lavoratore. Da tali circostanze doveva desumersi che il datore di lavoro aveva eluso per anni le richieste del lavoratore, per poi utilizzarle ai fini delle contestazioni disciplinari scaturenti dal licenziamento;

che il primo motivo è inammissibile poichè, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), denunciato con il motivo, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). I richiamati parametri non risultano rispettati nel caso in esame, riguardando la censura non un fatto storico, ma, piuttosto, una deduzione desumibile da fatti, quale la volontà del datore di lavoro di pervenire alla stipula di un rapporto di collaborazione;

che del pari inammissibile è il secondo motivo, posto che i fatti di cui si assume sia stato omesso l’esame sono stati presi in considerazione, nella sostanza e per i punti salienti, dalla decisione. Ed invero risulta dal tenore della sentenza che era insorto un contrasto tra le parti, atteso che il C. riteneva che alcuni compiti di consulenza non fossero compresi nel rapporto di lavoro subordinato, nonostante egli li avesse continuativamente svolti in precedenza, ancorchè tali circostanze non fossero state ritenute dalla Corte territoriale idonee a sminuire la rilevanza dei contestati fatti disciplinari;

che, inoltre, con riferimento alle circostanze che si assumono trascurate in entrambi i motivi, non si evince la decisività delle stesse, poichè nè l’eventuale dimostrazione dell’assunto di cui alla prima censura, nè l’esame dei fatti indicati nella seconda censura valgono ad elidere le condotte di insubordinazione contestate al lavoratore e poste a fondamento delle contestazioni disciplinari;

che per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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