Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21979 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 03/09/2019), n.21979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8996-2017 proposto da:

GYMNASIUM SRL, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROSARIO PESCA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO in persona del Direttore Generale

e Legale Rappresentante p.t. Dott. A.G., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIO CASILLI, GENNARO

SASSO, EMMA TORTORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale PEPE ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso per cassazione di Gymnasium s.r.l..

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’ASL di Salerno, già ASL SA (OMISSIS), vedeva rigettata dal Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1242/2010, la propria opposizione al decreto ottenuto dalla Società Gymnasium che le imponeva di pagare Euro 4.325,08, corrispondenti alle fatture n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), relative a prestazioni sanitarie riabilitative rese nel mese di (OMISSIS) in favore di assisti dal SSN.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 551/2016, pubblicata il 17/10/2016, investita del gravame dalla ASL di Salerno, revocava il decreto ingiuntivo, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’a.g.o. relativamente alla domanda formulata dalla società Gymnasium nei confronti della ASL DI Salerno.

La Corte territoriale rilevava che, nel proporre opposizione, la Asl di Salerno aveva contestato l’avvenuto superamento, da parte della società Gymnasium, dei volumi massimi di spesa per le prestazioni erogabili in regime di accreditamento, relativamente all’anno cui si riferiva la richiesta di pagamento, come avrebbero dimostrato tanto la Delib. Regionale n. 800 del 2006, relativa ai volumi di prestazioni sanitarie per l’anno 2006 e correlati limiti di spesa – con cui erano stati definiti i limiti di spesa di cui al D.G.R.C. n. 1843 del 2005 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che le ASL acquistano dai privati provvisoriamente accreditati ed era stato disposto che ai soggetti provvisoriamente accreditati venissero applicate le regressioni tariffarie necessarie per rimanere nei suddetti limiti – quanto la Delib. 29 dicembre 2006, n. 1120 – con cui la ASL aveva determinato i limiti di spesa e le relative regressioni tariffarie da applicarsi per l’anno 2006 alla macroarea di riferimento.

La società Gymnasium, in replica alle contestazioni della Asl, aveva dedotto che prima della notifica del decreto ingiuntivo la Asl non aveva adottato alcuna Delib. di determinazione del tetto massimo di spesa per ogni struttura accreditata, che un eventuale sforamento per macroarea non avrebbe potuto essere unitariamente ripartito tra tutte le strutture in regime di accreditamento provvisorio, indipendentemente dall’effettivo sforamento del tetto da parte di ciascuna struttura, che la regressione tariffaria per l’anno 2006 non poteva avere efficacia retroattiva.

Tali eccezioni, a giudizio della sentenza gravata, avevano inciso sulla giurisdizione: “trattandosi di un giudizio a contraddittorio differito, in seguito alla proposizione della opposizione le eccezioni del convenuto hanno comportato, come si è detto, la precisazione della originaria domanda, con la introduzione di questioni che involgono il pregiudiziale accertamento in ordine alla legittimità dell’attività posta in essere dalla P.A. nel corso del rapporto, devolvendone la cognizione al giudice amministrativo”, atteso che la giurisdizione si determina, ex art. 5 c.p.c., sulla base della domanda e non delle eccezioni salvo che queste ultime evidenzino che la pretesa attorea implichi l’accertamento di situazioni giuridiche soggettive eccedenti la cognizione del giudice adito ((Cass. (Sez. Un.) 12 novembre 2012, n. 19600)”.

Gymnasium SRL ricorre per cassazione avverso detta sentenza, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso I’ASL di Salerno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Gymnasium deduce la violazione dei criteri di riparto della giurisdizione, degli artt. 24,25 e 102 Cost. e dell’art. 1 c.p.c., con falsa applicazione dell’art. 103 Cost., comma 1, e delle norme attinenti alla giurisdizione di cui al D.Lgs. n. 89 del 1998, art. 33 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 nel testo risultante a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale.

Precisato di non avere affatto chiesto una revisione del potere autoritativo dell’Azienda sanitaria in materia di determinazione della spesa, ma solo l’accertamento dell’inopponibilità nei propri confronti di quel limite, la società ricorrente imputa alla sentenza gravata di avere violato il consolidato principio secondo cui, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Il thema disputandum è se le tre circostanze contestate dalla Gymnasium – a) l’essere stata la deliberazione di applicazione della Delib. regionale sulla fissazione del tetto massimo di spesa adottata successivamente al ricorso monitorio; b) il doversi operare la ripartizione all’interno della macroarea di appartenenza del servizio della ricorrente non già con incidenza su tutte le strutture in accreditamento, bensì considerando l’effettivo sforamento rispetto al tetto massimo da parte di ognuna; c) l’impossibilità che la regressione tariffaria operasse in modo retroattivo – abbiano comportato un mutamento della domanda originaria e con essa la giurisdizione: la prima perchè avrebbe negato l’efficacia sulla vicenda oggetto della controversia della deliberazione in quanto fatto sopravvenuto al giudizio; la seconda in quanto avrebbe denunciato l’illegittimità della Delib. in ragione del criterio di ripartizione adottato; la terza per aver negato l’incidenza sulla vicenda giudicata dell’efficacia della deliberazione regionale, data la sua inidoneità ad operare su di essa in quanto non dotata di forza retroattiva.

Sulla questione è intervenuta questa Corte che, a sezioni unite, con la pronuncia 02/11/2018, n. 28053, che qui trova applicazione, ha stabilito che “in tema di prestazioni sanitarie effettuate, in regime di c.d. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l’esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l’illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell’eccezione sollevata dalla ASL; in quest’ultimo caso, infatti, poichè il “petitum” sostanziale investe anche l’esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

In sostanza, questa Corte ha escluso che le repliche del privato abbiano modificato il petitum sostanziale che era e resta la richiesta di un corrispettivo per le prestazioni erogate, dovendosi esse intendere alla stregua di “fatti che il giudice ordinario dovrà esaminare per decidere sulla originaria domanda”, giacchè incidono sull’oggetto del processo ma non su quello della domanda.

3. Risultando confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio della controversia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che deciderà anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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