Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21978 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 30/07/2021), n.21978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26391-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI

N. 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELO AVERNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AUGUSTO SEBASTIO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZ DI LECCE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TERMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2021 dal Presidente Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.L. – cittadino del Senegal – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Lecce ricorso avverso la decisione della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.

Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese poiché dapprima lo zio, presso cui viveva rimasto orfano, lo aggredì con l’aiuto dei figli e lo scacciò da casa, assieme alla moglie ed ai figli, in quanto rivendicava la disponibilità del bestiame ereditato dal padre e, quindi, lasciata la moglie ed i figli dai genitori di questa, trovò lavoro come magazziniere ma seppe da collega di esser stato accusato di furto dal figlio del suo datore di lavoro, sicché prima ancora di aver appurato se anche era stato denunziato lasciò il Senegal ed in due mesi giunse in Italia.

Il Tribunale salentino ebbe a rigettare la domanda del richiedente asilo in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale ritenendo che l’episodio di violenza narrato – rimasto isolato – non costituiva espressione di una persecuzione sussumibile nella normativa sulla protezione, bensì fatto privato che doveva trovar tutela mediante il ricorso all’Autorità locale dii Polizia; inoltre il Collegio salentino riteneva non affidabile il narrato reso dal C.; riteneva non sussistente in Senegal una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e riteneva non sussistenti condizioni atte a sostenere l’accoglimento dell’istanza di concessione della protezione umanitaria.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale pugliese articolato su unico complesso motivo.

Il Ministero degli Interni, benché ritualmente vocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal C. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c., – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, e norme delle direttive UE 2013/32 e 2011/95, nonché D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, poiché il Collegio salentino pur ritenendo lacunose le dichiarazioni da lui rese tuttavia non azionò, come dovuto in forza delle disposizioni di legge dianzi richiamate, il suo potere officioso istruttorio, al fine di procedere alla valutazione della credibilità in modo conforme alla disciplina positiva e, non solo, su sensazioni personali del Giudicante.

In particolare, continua il ricorrente, il Tribunale ha omesso di procedere alla sua audizione, benché ebbe a ritenere la scarsa credibilità del suo narrato, nonché di approfondire la sua vicenda personale anche in relazione all’accusa di furto mossa dal figlio del suo datore di lavoro e di assumere accurate informazioni su contesto politico-sociale del Senegal, specie con riguardo alla situazione di grave inosservanza dei diritti fondamentali della persona.

Infine il C. rileva come il Tribunale non ebbe ad esaminare la concorrenza del pericolo specifico da lui prospettato, posto che anche la persecuzione proveniente da privati assume rilievo ai fini della protezione internazionale se le Autorità locali non voglio o possono intervenire a difesa dei propri cittadini e nemmeno abbia adeguatamente valutato gli elementi, da lui versati in atti, lumeggianti il suo percorso di integrazione sociale in Italia, ritenuti rilevanti da altri Tribunali per altri suoi concittadini.

La censura appare nel suo complesso inammissibile posto che l’argomentazione critica svolta rimane sempre a livello astratto senza che si proceda ad effettivo confronto con la motivazione illustrata dal Collegio salentino su alcuno dei punti trattati.

Difatti il Tribunale ha puntualmente esaminato il narrato reso dal C. a giustificazione della sua decisione di espatriare e posto in evidenza come i fatti descritti nello stesso non configuravano alcuna persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, bensì una questione di natura squisitamente privata.

Inoltre il Collegio salentino ha anche esaminato la questione ai fini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sottolineando come il richiedente asilo non ebbe nemmeno a chieder la protezione dell’Autorità e come l’azione violenta ricordata, non solo rimase isolata sì da non configurare un’azione ” persecutoria ” posta in esser da privati, bensì atto teso ad intimidazione, cui conseguì il trasferimento del richiedente asilo, unitamente alla sua famiglia, in altra località.

Inoltre il Collegio salentino ha posto in evidenza le ragioni alla base della conclusione di non affidabilità del racconto specie con riguardo al pericolo di subire trattamenti contraria ad umanità e di essere incarcerato, posto che, anche a tenor del suo racconto, l’accusa di furto appare sua intima convinzione non suffragata da alcun elemento positivo – si fonda su sentito dire da collega di lavoro – lumeggiante una concreta esistenza di un procedimento penale nei suoi riguardi nonostante che la sua famiglia abiti ancora in Senegal.

Pertanto il Tribunale ha esaminato la specifica posizione personale sottoposta al suo esame sulla scorta delle dichiarazioni rese dal C. e delle informazioni assunte circa la situazione interna del Senegal.

Inoltre in relazione alla necessità di sua audizione in difetto di credibilità, nel ricorso il C. non ha indicato d’aver proposto al Tribunale nuovi temi d’indagine o d’aver segnalato fatti nuovi risetto al narrato reso in sede amministrativa a sostegno della sua richiesta di audizione, sicché non concorreva alcun obbligo dei primi Giudici di disporre apposita udienza per tale incombente, risultando sempre possibile al ricorrente comparire all’udienza fissata per rendere le dichiarazioni ritenute utili alla sua difensa.

Inoltre il Collegio salentino ha partitamente esaminato la situazione socio-politica del Senegal e dato puntualmente dato atto delle fonti utilizzate all’uopo e svolto precisa analisi delle informazioni desunte per concludere che la citata situazione non appare connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea, e messo, anzi, in rilievo come se effettivamente siano segnalate ancora difficoltà su rispetto dei diritti fondamentali, tuttavia queste non siano di entità tale da rifettersi in concreto sulla situazione personale del C..

Dunque il primo Giudice ha puntualmente esaminato la specifica condizione personale del richiedente asilo alla luce delle sue dichiarazioni e delle informazioni aggiornate sulla situazione interna del suo Paese, mentre l’argomento critico svolto rimane sul piano dell’apodittica contestazione.

Quanto infine alla critica portata alla statuizione di rigetto della domanda tesa al riconoscimento del diritto a godere della protezione umanitaria, la stessa è rimasta al livello di affermazione apodittica circa il percorso di inserimento sociale in Italia e di mero richiamo ad arresti giudiziali di merito, peraltro datati. Viceversa al riguardo il Collegio salentino ha puntualizzato come non concorrono ragioni di vulnerabilità soggettiva né oggettiva in forza delle acquisizioni in atti e delle ragioni dell’espatrio, non collegate in alcun modo a violazione dei diritti fondamentali da parte di Organismi statuali, bensì a ragioni squisitamente personali.

Inoltre il Tribunale ha partitamente valutato i dati fattuali afferenti l’impegno lavorativo del C. evidenziando come non lumeggiano esistenza di rapporto lavorativo regolare e stabile, mentre nemmeno risulta documentato altrimenti suo effettivo inserimento sociale in Italia.

Rispetto a detta specifica motivazione l’argomento critico svoto si limita a ribadire di aver seguito processo d’integrazione senza minimamente dettagliarlo fattualmente e richiamare arresti datati di altri Giudici, che ovviamente afferiscono alla specifica situazione personale dei richiedenti asilo promotori di detti giudizi.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

 

 

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