Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21978 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21978 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 12569-2009 proposto da:
CICCHETTI DONATELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BERLIRI
giusta delega a margine;
ricorrente –

2015
2764

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 28/10/2015

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2009 della

COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 25/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott.

MARCO

udito per il ricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

MARULLI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Donatella Cicchetti ricorre per cassazione avverso la sentenza 13/10/09 con
la quale la CTR Lazio, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha provveduto a
riformare la sentenza di primo grado che, su ricorso della parte, aveva
dovuta in dipendenza della revoca delle agevolazioni “prima casa”, da essa
richieste all’atto dell’acquisto di un immobile in data 30.7.2001.
Il giudice d’appello, a confutazione dello specifico motivo di ricorso accolto
dal giudice di prime cure — che aveva ritenuto l’amministrazione decaduta
dalla potestà di recupero in quanto l’avviso impugnato era stato notificato
fuori termine, non trovando applicazione nella specie la proroga disposta dalla
legge di condono — si è detto invece convinto che proprio in applicazione della
proroga biennale prevista dall’art. 11, comma 1, 1. 289/02 “l’avviso di
liquidazione in contestazione era stato notificato correttamente”. Né poteva
“essere diversamente tenuto conto che l’attività di controllo e di accertamento
dell’esistenza dei presupposti per l’agevolazione è la medesima di qualsiasi
altro accertamento per il quale era stata disposta la proroga dei termini”.
Il mezzo è affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’erario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole, per gli effetti dell’art.
360, comma primo, n. 3, c.p.c., dell’errore di diritto consumato dal giudice di
appello nell’applicazione degli artt. 76, comma 2, D.P.R. 131/86 e 11, commi
1 e 1-bis, 1. 289/02, posto che “la proroga biennale dei termini di decadenza
dell’azione erariale risulta espressamente prevista solo per le fattispecie
relative all’accertamento di valore e degli incrementi di valore (comma I
dell’ari 11 cit.) e non al disconoscimento di agevolazioni tributarie
indebitamente fruite (cornmal -bis

dell’art. 11 cit.)”, opponendosi

all’estensione di essa alla fattispecie de qua, argomenti di ordine logicotestuale (“la mancata espressa inclusione di proroghe di termini nel comma 1bis dell’art. 11 … deve intendersi effettuata in perfetta sci a”), logicoRG 12569109 Cicchetti-Ag.Entra te

arull i
I

1

annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro

sistematico (“fra le modalità di definizione relativa ai valori ed agli incrementi
di valore — comma I — e quella riferita alla volontaria rinuncia ai benefici delle

fattuali radicalmente differenti”) e la natura “derogatoria ed eccezionale di
essa”.
2.2. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già chiarito — con indirizzo a cui il collegio ritiene di dover
dare continuità anche in ragione della sua stabilità (16069/15; 24683/14) — che
“la proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dall’art. 11,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata o
inefficace presentazione della domanda di condono nei termini, si applica
anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al
recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie,
in quanto l’art. 11, comma 1-bis, della legge n. 289 cit. ne consente la
condonabilità” (21280/13). Del resto come già si era osservato in precedenza
“nell’uno e nell’altro caso, infatti, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia
dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte,
sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la
proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (12069/10).
3.1. Il secondo motivo di ricorso addebita alla sentenza in esame a mente
dell’art. 360. comma primo, n. 5, c.p.c. vizio di insufficiente motivazione
poiché la CTR avrebbe accolto l’appello dell’ufficio senza fornire “una
sufficiente motivazione delle ragioni per cui la proroga biennale dei termini di
accertamento prevista dall’art. 11, comma 1, 1. 289/02 risulterebbe applicabile
anche alla fattispecie disciplinata dal successivo comma 1-bis, nonostante il
fatto che quest’ultimo non preveda alcuna forma di proroga dei termini di
accertamento e stante la sostanziale differenza fra le fattispecie disciplinate
dagli anzidetti due commi”.
3.2. Il motivo è infondato.
Premesso invero che il vizio di insufficiente motivazione è confiÚrabile
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RG 12569/09 Cicchetti-Ag.Entrate

agevolazioni fiscali indebitaMente richieste — comma 1-bis — non sussiste
alcun criterio di collegamento ontologico trattandosi di situazioni giuridiche e

e

soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla
sentenza impugnata sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della
medesima sentenza, del procedimento ‘logico che lo ha indotto, sulla base degli
elementi acquisiti, al suo convincimento, nella specie il vizio denunciato è
riguardo con motivazione congrua e del tutto adeguata — ed in questo aderendo
all’insegnamento di questa Corte che ha sottolineato che la proroga è intesa a
soddisfare le finalità di controllo dell’amministrazione (21280/13) — “che
l’attività di controllo e di accertamento dell’esistenza dei presupposti per
l’agevolazione è la medesima di qualsiasi altro accertamento per il quale è
stata disposta la proroga dei termini”.
4.1. La ricorrente deduce con il terzo motivo ex art. 360, comma primo, n. 4.
c.p.c., nullità della sentenza sotto il profilo dell’omessa pronuncia in ordine
alla sollevata eccezione di inapplicabilità nella specie della norma di proroga
in ragione della natura “derogatoria ed eccezionale” di essa, posto infatti che
“la suddetta eccezione non è stata minimamente presa in esame dai giudici di
appello, tanto che, sul punto, l’impugnata sentenza può considerarsi affetta da
vizio di omessa pronuncia”.
4.2.11 motivo è infondato.
Invero, osservato preliminarmente che non basta ad integrare gli estremi del
vizio di omessa pronuncia la mancanza di un’espressa statuizione del giudice,
ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si
palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, è per contro consolidato
convincimento di questa Corte che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia
nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione
adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo” (15679/15;
15566715; 5351/07), il che si verifica, “quando la decisione adottata comporti
la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito
una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di
rigetto quando la pretesa avanzata risulti incompatibile con l’impostazione
logico-giuridica della pronuncia” (18329/15, 1 63 09/1 5 ; 21312/13).
RG 12569/09 Cicchetti-Ag.Entrate

palesemente insussistente dal momento che il giudice di appello ha chiarito al

ESENTE DA REGIST2•ZA7.10NE
AI SENSI DEL D,P.R .uR/j 986
N. 131 TAB. ALL. E. – N. 5
MATERIA TRIEfUTARIA

Ora nella specie è di tutta evidenza che il lamentato vizio non ricorre,
dappoiché la CTR, avendo ritenuto la proroga applicabile, ha con ciò pure
implicitamente rigettato l’argomento della sua eccezionalità, risultando invero
la statuizione adottata in punto di applicabilità logicamente incompatibile — e
essendo la proroga prevista da una norma eccezionale essa non sarebbe perciò
estensibile fuori dai casi espressamente contemplati.
5. Il ricorso va dunque respinto. Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida nella somma di euro 3500,00=, oltre spese
prenotate a debito.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il giorno
22.9.2015
Il

s. est.

D s ti arco fMruIli

Il Presidente
Dott. Car o Piccininni

quindi implicitamente assorbente della relativa domanda — con la tesi che

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