Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21978 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22586-2008 proposto da:

P.C. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE VINCENZO con studio in

72013 CEGLIE PESSAPICA (BR), VIA F. PETRARCA 21/B, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (OMISSIS) in persona del Sindaco

legale rappresentante pro tempore Prof. F.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1,

presso lo studio dell’avvocato MUSA LEONARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CONTE AUGUSTO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

P.C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2008 del TRIBUNALE DI BRINDISI sede

distaccata di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 06/05/2008, R.G.N.

179/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione, per

l’accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale P.

(ric. 22586/2008) con assorbimento degli altri motivi, anche del

ricorso incidentale nonchè ex art. 336 c.p.c. del ricorso 9690/2009;

ex art. 384 c.p.c., comma 2, accoglimento opposizione al precetto

proposta dal P., condanna del Comune alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.C. proponeva opposizione al precetto notificatogli ad istanza del Comune di Ceglie Messapica, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 20.037,27, oltre interessi successivi fino all’effettivo soddisfo e spese.

Si costituiva il Comune di Ceglie Messapica contestando il fondamento dell’opposizione.

li tribunale, con sentenza del 6.5.2008, dichiarava “l’efficacia dell’atto di precetto per la somma di Euro 5.009,63 per sorte capitale e non dovuta la somma di Euro 25,82.

Propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi il P..

Resiste con controricorso il Comune di Ceglie Messapica che propone anche ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

I ricorsi – principale ed incidentale – sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Essi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nhn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo). La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

Ricorso principale.

A prescindere dal parziale assemblaggio del ricorso principale, che ne comporterebbe già, sotto questo profilo, la sua inammissibilità – per avere l’attuale ricorrente, dopo l’indicazione dell’iniziale antefatto, composto la parte della “sommaria esposizione dei fatti della causa” di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 riproducendo atti (atto di citazione, comparsa di costituzione e risposta, comparsa conclusionale, motivazione della sentenza impugnata) del giudizio di merito (Cass. ord. 22.9.2009, n. 20393; cass. ord. 3.6.2010. n. 15631; v. anche S.U. ord. 9.9.2010, n. 19255; cass. 16.3.2011, n. 6279) senza che ad essa abbia fatto seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, deve rilevarsi quanto segue.

Il ricorrente: principale propone otto motivi di violazioni di norme di diritto (artt. 474, 479 e 112 c.p.c., art. 161 c.p.c., comma 1, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c.; art. 2697 c.c.; D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (tariffa forense).

I quesiti posti al termine della illustrazione dei motivi nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono inadeguati.

In particolare, il quesito posto al termine della illustrazione del primo motivo è generico, e si risolve in un’enunciazione di carattere generale, non contenendo alcune riferimento al caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; Sez. Un. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi, per le medesime ragioni, anche con riferimento ai quesiti posti al termine della illustrazione del terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale.

In particolare, il quesito posto al termine del sesto motivo non indica neppure quali sarebbero state le questioni, il cui ordine sarebbe stato sovvertito dal giudice del merito in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il quesito posto al termine dell’illustrazione del settimo motivo, poi, è inadeguato – con la conseguente inammissibilità del relativo motivo – perchè pone una domanda generica alla Corte di legittimità, senza individuare quale sarebbe la violazione contestata al giudice del merito. Ne consegue l’impossibilità per la Corte di enunciare il principio di diritto che risolva il caso concreto sul punto.

L’ ottavo motivo è inammissibile perchè il quesito posto non coglie la ratio decidendi sul punto.

Il giudice del merito ha, infatti, ritenuto che i diritti e gli onorari per le sessioni e la corrispondenza informativa con il cliente si riferiscono esclusivamante alle attività svolte nel giudizio di cognizione, e sono stati già liquidati dal giudice della cognizione; con la conseguenza che il giudice ha escluso, perchè ritenuta non dovuta, l’ulteriore somma a tale titolo indicata nel precetto. Da ultimo, il secondo motivo è manifestamente infondato.

Nessuna omissione di pronuncia può essere imputata al giudice del merito che non si è pronunciato sulla domanda di restituzione degli interessi corrisposti in virtù delle sentenza di primo grado perchè – come puntualmente indicato in sentenza – , sulla loro richiesta di restituzione, si era formato il giudicato per la mancata impugnazione sul punto.

Il ricorso principale è, quindi, rigettato.

Ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse.

L’interesse ad impugnare, infatti, va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. 25.6.2010, n. 15353; cass. 24.3.2010, n. 7057).

Nella specie, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale sul punto toglie interesse all’impugnazione incidentale in questa sede proposta, posto che il suo accoglimento non porterebbe alcun risultato utile, specie se si tiene conto delle vicende successive relative alla correzione della sentenza in oggetto (di cui al R.G. 9690/ 2009).

Conclusivamente, il ricorso principale è rigettato; quello incidentale dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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