Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21978 del 12/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 12/10/2020), n.21978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1981-2019 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE DE LUCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2206/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale riteneva il ricorso inammissibile perchè proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica degli atti impugnati; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando il difetto di giurisdizione per il pagamento dei crediti INPS e per il resto confermava la decisione della CTP quanto all’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente; nel merito riteneva infondato il ricorso in quanto la contribuente aveva approfittato di una società “cartiera” utilizzandone le fatture emesse per detrarne l’IVA;
la contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione di norme processuali in quanto il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento per inutile decorrenza del termine di compiuta giacenza non può essere considerata attendibile in quanto non vi è prova che la contribuente sia stata avvertita del deposito al fine della compiuta giacenza e nonostante svariate richieste non sono stati mai prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui si dava notizia del deposito del piego presso l’ufficio postale.
Il motivo è inammissibile in quanto secondo questa Corte, in presenza di una questione giuridica implicante un accertamento di fatto (nel merito la ricorrente contesta l’affermazione della CTR secondo cui era avvenuto un tentativo di notifica e di tale tentativo era stata data notizia alla contribuente mediante avvisi in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento cosicchè la contribuente era stata avvertita del deposito al fine della compiuta giacenza), il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019): nella specie la ricorrente non ha nè allegato l’avvenuta deduzione della questione nè tanto meno ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto;
Ritenuto che pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020