Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21978 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/09/2018), n.21978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22564/2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANLUCA PESCOLLA;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA – UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), quale

successore a titolo universale della Banca Popolare di Ancona

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n. 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da A.A. nei confronti di UBI Banca Unione Banche Italiane S.p.A., diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al predetto per giusta causa;

2. che i giudici d’appello, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado, ritenevano legittimo il licenziamento, intervenuto a seguito di contestazione disciplinare del 27/3/2016 relativa all’ammanco complessivo di Euro 235.884,96, di cui Euro 222,884,96 mancanti in cassa e Euro 13.000,00 mancanti dal bancomat;

3. che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di due motivi;

4. che la società si è costituita con controricorso;

5. che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 e/o art. 111 Cost., anche in relazione alla violazione degli artt. 112,113 c.p.c. e 132 c.p.c., n. 4, nonchè art. 118 disp. att. c.p.c., motivazione apparente. Osserva che con il primo motivo di gravame aveva dedotto l’illegittimità del licenziamento disciplinare perchè la Banca non aveva rispettato le procedure L. n. 300 del 1970, ex art. 7, omettendo di sentire il lavoratore a propria difesa, pur avendone costui fatto richiesta; che in quella sede era stato rilevato che il Tribunale di Larino aveva erroneamente applicato il criterio della ragionevolezza nel comportamento delle parti nel corso della procedura L. n. 300 del 1970, ex art. 7 – criterio dal quale conseguiva la possibilità del datore di lavoro, in casi eccezionali, di non attendere il lavoratore incolpato – poichè durante il periodo di svolgimento del procedimento disciplinare l’ A. si trovava in stato di malattia; che al riguardo la sentenza si era limitata ad affermare: “la Corte richiama inoltre espressamente le ulteriori argomentazioni esposte dal giudice di prime cure in particolare in tema di audizione dell’ A., proporzionalità ed imputabilità, essendo stata operata una ricostruzione dei fatti di causa nella corretta valutazione delle risultanze istruttorie”; che, pertanto, la Corte d’appello aveva reso una motivazione per relationem priva dei requisiti minimi tali da poter essere ritenuta comprensibile e giuridicamente valida, poichè aveva omesso di richiamare i punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado e di confutare le censure mosse contro di essi con il gravame, così difettando dei requisiti indispensabili di sufficienza;

2. che il motivo è fondato, rilevandosi che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione e che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (in tal senso Cass. n. 7347 del 11/05/2012). Pertanto “adempie all’obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche, purchè dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte” (Cass. 08/06/1998 n. 5612, Cass. 16/02/2007 n. 3636, Cass. 11/06/2008 n. 15483, Cass. 20/05/2011 n. 11138, Cass. 14/10/2015 n. 20648);

3. che, assolto dal ricorrente l’onere, ex art. 366 c.p.c., n. 6, di identificazione del tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, così da individuare la prospettata elusione dei doveri motivazionali da parte del giudice di secondo grado (Cass. 20/03/2017 n. 7074), si evidenzia che quest’ultimo non ha fornito, sia pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello, sì da poter ritenere corretto e appagante il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze, in adempimento dell’obbligo delineato sub 2 con riferimento alla motivazione per relationem;

4. che in base alle svolte argomentazioni va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA