Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21977 del 17/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21977 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 19638-2013 proposto da:
CREDIT RECOVERY SERVICE SRI 01046620538 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MERULANA 53, presso lo studio dell’avvocato
ERNESTO RAMPINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro

EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimata –

avverso l’ordinanza RG. 885/2013 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositata il 4/07/2013;

q-cp as

72;

Data pubblicazione: 17/10/2014

-

\

,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PA GETTA.

La Credit Recovery Service s.r.l. , in persona del legale rappresentante
p.t. , ha proposto istanza per regolamento di competenza avverso la
ordinanza in data 2.7.2013 con la quale il Tribunale di Velletri, giudice
del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in
favore del Tribunale di Grosseto in funzione di giudice civile, a
pronunziare sul ricorso in opposizione a cartella esattoriale proposto
dalla odierna istante.
Equitalia Centro s.p.a non ha svolto attività difensiva
E’stato acquisito il parere del P.G. che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Parte ricorrente non ha provato che la istanza per regolamento di
competenza è stata notificatq a Equitalia Centro s.p.a. come prescritto
dall’art. 47, comma 2 cod. proc. civ. .
Consegue la inammissibilità del ricorso.
Nulla per k spese.
Il ricorso è stato depositato in data successiva a quella (31/1/2013)
di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l’art. 13
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del
seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta
Ric. 2013 n. 19638 sez. ML – ud. 15-07-2014
-2-

Ordinanza

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integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel

precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”.
Essendo l’istanza per regolamento di competenza inammissibile, deve
provvedersi in conformità.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2014.

provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo

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