Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21977 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/09/2018), n.21977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14936-2017 proposto da:

LUCART S.P.A., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI DUE MACELLI n. 66, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO

FALASCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO

n.13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BUSSA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIUSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/01/2017, emessa sul procedimento iscritto al

n100/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che A.M.L. conveniva in giudizio Lucart s.p.a. chiedendone la condanna, quale committente obbligato solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, al pagamento delle differenze di retribuzione che l’attore affermava di avere maturato alle dipendenze della Cooperativa il Castello service, a seguito di appalto conferito dalla Lucart s.p.a.;

che, fissata l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., in assenza di costituzione della controparte, il ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia agli atti e all’azione, seguita da ulteriore istanza nella quale si precisava di avere inteso rinunciare esclusivamente agli atti del procedimento e non anche alla domanda;

che il giudice, preso atto della volontà dell’istante, intesa come diretta esclusivamente a rinunciare agli atti, dichiarava estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c. con ordinanza;

che Lucart s.p.a. ha appellato l’ordinanza di estinzione del procedimento, assumendone la natura sostanziale di sentenza, al fine di ottenere la riforma della decisione e la declaratoria dell’intervenuta rinuncia dell’attore non solo agli atti ma anche all’azione, censurando la decisione del Tribunale per avere inammissibilmente qualificato errore materiale la divergenza tra le istanze di rinuncia susseguitesi;

che la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Lucart s.p.a., osservando che la predetta parte “non può dirsi tecnicamente soccombente con riferimento all’ordinanza di estinzione, resa in un giudizio nel quale la società non era ancora costituita e non aveva svolto alcuna domanda o eccezione e considerato come il provvedimento impugnato abbia avuto l’effetto di chiudere la lite davanti al giudice adito con una decisione in mero rito, come tale inidonea al giudicato sostanziale”;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lucart s.p.a. sulla base di tre motivi;

che il lavoratore si è costituito con controricorso, illustrato con memoria;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Osserva che la Corte d’appello aveva omesso di considerare che, nel caso di ordinanze di estinzione, nessuna della parti coinvolte può dirsi tecnicamente soccombente e che, pertanto, l’interesse ad agire va valutato non in base alla soccombenza tecnica nel giudizio ma in base all’effetto pratico della decisione impugnata. Osserva che la sentenza non ha tenuto in considerazione che nel caso in esame Lucart s.p.a. ha agito sulla base dell’art. 308 c.p.c.;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. 8 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; poichè nella specie viene in considerazione un’ordinanza di estinzione che non individua una parte vittoriosa e una soccombente, la sentenza avrebbe dovuto valutare la sussistenza dell’interesse ad agire non in base al dato formale della soccombenza tecnica ma in base ad elementi ulteriori che tengano conto degli effetti pratici della decisione impugnata. Rileva che l’effetto pratico del passaggio in giudicato dell’ordinanza impugnata è rappresentato dalla impossibilità per Lucart s.p.a. di far valere, in giudizio proposto nuovamente in primo grado dal lavoratore, l’intervenuta rinuncia all’azione da parte dello stesso;

che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 308 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Osserva che l’unico strumento che Lucart s.p.a. aveva a disposizione per dimostrare l’erroneità dell’ordinanza impugnata era l’impugnazione della stessa, non potendosi dimostrare l’intervenuta rinuncia all’azione, oltre che agli atti, in altro successivo giudizio;

che i motivi, unitariamente considerati, sono infondati, poichè rivolti ad ottenere la cassazione di una statuizione meramente processuale, inidonea ad arrecare pregiudizio alla parte ricorrente e rispetto alla quale non è configurabile soccombenza;

che, infatti, va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale la soccombenza di una parte ed il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso in cui l’impugnazione sia diretta, come nel caso in disamina, nei confronti di una statuizione meramente processuale. Ciò perchè l’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio mediante l’impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso, cosicchè non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice, ravvisando un ostacolo processuale all’esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anzichè esaminarla nel merito (vedi Cass. Sez. U. n. 21289 del 03/11/2005; Cass. n. 16016 del 11/07/2014);

che va considerato, altresì, che la stessa parte ricorrente non era costituita nel giudizio e che, ex art. 306 c.p.c., solo alla parte costituita avente interesse alla prosecuzione del giudizio è consentito, tramite il diniego dell’accettazione, di impedire la pronuncia estintiva. Conseguentemente non emerge in questa sede l’interesse della ricorrente al controllo della decisione che ha pronunciato l’estinzione del giudizio, stante l’inidoneità della stessa ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (limitandosi l’efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio), con la conseguenza che la società potrà far valere in sede autonoma la rinuncia all’azione eventualmente intervenuta, quale negozio di dismissione avente carattere sostanziale (sulle differenze tra rinuncia agli atti e rinuncia all’azione Cass. n. 23749 del 14/11/2011);

che in base alle svolte argomentazioni, in difformità rispetto alla proposta, il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA