Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21976 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6676-2006 proposto da:

GUIDO FALCONI PELLAMI SPA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante F.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RELLI AMEDEO giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

N.M. (OMISSIS), in qualità di erede di

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZONE SERGIO giusto mandato in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/05/2005; R.G.N.488/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato PANARTI BENITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28 luglio 1997 venne notificato a N.M., in qualità di erede di M.G., su richiesta della Banca Toscana, pignoramento immobiliare. Altro pignoramento, questa volta a istanza della Banca Nazionale del Lavoro, le venne notificato il 24 giugno 1998. Infine, il 7 dicembre dello stesso anno le fu notificato, a istanza di Guido Falcini Pellami s.p.a., decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto.

I pagamenti reclamati dagli istanti erano relativi a debiti contratti dal dante causa dell’esecutata.

Si oppose la N. con atto notificato il 25 gennaio 1999 deducendo: a) che con dichiarazione del 23 settembre 1996, trascritta il 27 successivo, aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario; b) che il 28 luglio 1998 aveva dichiarato di volersi avvalere della procedura di liquidazione prevista dagli artt. 498 e segg. cod. civ., nominando all’uopo, quale assistente, il notaio Regini; c) che in data 4/8 settembre 1998 il notaio aveva proceduto alla pubblicazione sul Foglio Annunci Legali della Provincia di Pistoia dell’invito ai creditori a inviare le proprie dichiarazioni di credito.

L’opposta Guido Falcini Pellami s.p.a., costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni. Sostenne che l’atto di precetto era legittimo perchè, prima che l’erede facesse richiesta di liquidazione concorsuale, ex art. 503 cod. civ., due creditori avevano eseguito pignoramento immobiliare in suo danno, di talchè ella non poteva più avvalersi di quella procedura.

Con sentenza del 31 ottobre 2001 il Tribunale di Pistoia, in accoglimento dell’opposizione proposta da N.M., ha dichiarato la nullità del precetto alla stessa intimato da Guido Falcini Pellami s.p.a..

Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d’appello di Firenze lo ha respinto in data 16 maggio 2005. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre Guido Falcini Pellami s.p.a., formulando un solo motivo. Resiste con controricorso N.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

2 Nel ricorso si da atto che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente in data 19 novembre 2005. E tuttavia, insieme al ricorso, è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

3 Va invero al riguardo ribadito il seguente principio di diritto: la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale: al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Ne consegue che, laddove il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ma poi si limiti a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia, con annessa relata, avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. civ. 10 dicembre 2010, n. 25070).

4 Il ricorso è improcedibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 (di cui Euro 1.600,00 per onorari) oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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