Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21976 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 22/03/2019, dep. 03/09/2019), n.21976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29818-2017 proposto da:

C.F., in qualità di legale rappresentante pro tempore

della (OMISSIS) SAS DI C.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio

dell’avvocato PARTNERS STUDIO MLT, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE FRANCESCO DONZELLI;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO PROVIS SPA in persona del suo Amministratore

Delegato Dott. S.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO GAMBI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2050/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 13 dicembre 2017, la società (OMISSIS) S.a.S. di C.F. (dichiarata fallita il 26/07/2018) ricorreva innanzi alla Corte di cassazione al fine di ottenere in via principale, la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti innanzi alla Corte d’appello di Firenze, iscritta alla R.G. 1762016 e, in via subordinata, la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d’appello di Firenze numero 2050-2017, depositata il 20 settembre 2017.

2. Con la pronuncia qui impugnata era stato rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, dopo aver ritenuto incontestato il mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria di un immobile maturati da agosto 2011 a febbraio 2013 e avere rilevato che la parte ricorrente si era legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing, aveva dato atto della risoluzione di diritto intimata dalla società concedente, alla quale conseguivano gli obblighi restitutori ex art. 1458 c.c. ed ex art. 1526 c.c., in ragione della quale la società utilizzatrice era rimasta debitrice della somma di Euro 107.272,68, comprensiva di interessi di mora fino al 7 ottobre 2013. La parte resistente Intesa San Paolo Provis s.p.a., in data 22 gennaio 2018 ha notificato controricorso principalmente per rilevare la mancata impugnazione della motivazione della Corte d’appello che ha ritenuto sussistere un giudicato interno sull’operata risoluzione di diritto.

3. Nel giudizio di primo grado la società convenuta – qui ricorrente – aveva chiesto la sospensione del procedimento in forza della pregiudizialità del procedimento parallelo di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla società concedente, e ciò al fine di evitare un possibile conflitto di giudicati; in ogni caso aveva dedotto l’illegittimità degli interessi moratori applicati in quanto usurari. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza e le eccezioni della convenuta motivando anche in punto di interessi, ritenendoli non usurari, tuttavia omettendo di rigettare tale domanda di accertamento di nullità, corrispondente ad altra pendente in altro precedente giudizio instaurato per il pagamento del credito insoluto.

4. La Corte d’appello, adita dalla società ricorrente, riteneva infondato l’appello, perchè i) la questione sul carattere usurario, e quindi illegittimo, degli interessi moratori convenuti era pendente in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il quale sussisteva un’ ipotesi di litispendenza che impediva al giudice successivamente adito di occuparsi della medesima domanda ex art. 39 c.p.c., in ciò correggendo la sentenza del Tribunale che si era inammissibilmente pronunciata in merito agli interessi, senza oltretutto addivenire a un esplicito rigetto della domanda di accertamento negativo; ii) su tale omissione di pronuncia, non vi era stato uno specifico motivo di impugnazione; iii) in ogni caso, il tema degli interessi moratori convenuti e applicati non può rilevare nel presente giudizio ove è stato chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto di leasing, intervenuta di diritto con statuizione non impugnata dalla parte; iv) anche ove fosse sussistente la nullità del contratto di leasing ex art. 1815 c.c. in conseguenza del carattere usurario degli interessi applicati, è comunque fondata la domanda di rilascio del bene immobile, conseguente alla ipotetica nullità del contratto, che farebbe venir meno il titolo della detenzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.; con il secondo motivo ha dedotto contraddittoria e illogica motivazione, con conseguente violazione e falsa applicazione art. 295 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poichè non sarebbe stato dalla Corte di appello considerato che la pretesa nullità della clausola sulla corresponsione di interessi moratori usurari non avrebbe determinato la nullità del contratto di leasing, mai dedotta, bensì la nullità della richiesta risoluzione del contratto; con il terzo motivo ha dedotto illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con conseguente violazione falsa applicazione art. 295 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono inammissibili per un’assorbente ragione.

1.2. La Corte d’appello ha preliminarmente rilevato che la sentenza del Tribunale non è stata impugnata nella parte in cui ha statuito che il contratto si è risolto di diritto per effetto della clausola risolutiva espressa e tanto basta ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Ed invero, il Tribunale, in relazione a tale clausola – valevole in caso di mancato pagamento da parte dell’utilizzatore di qualsiasi parte del canone alle scadenze o dei relativi accessori -, aveva dato atto della rilevanza del mancato pagamento dei canoni dall’agosto 2011 al febbraio 2013, ritenendo tale inadempimento senz’altro grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. per la richiesta di immediata restituzione del bene.

1.3. La mancata impugnazione di tale asserto da parte della società ricorrente determina l’inammissibilità dei motivi attinenti a ogni ulteriore ratio decidendi contenuta nella pronuncia impugnata: quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Sezioni Unite, N. 24469 del 2013; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 2006).

1.4. Gli ulteriori motivi restano pertanto assorbiti da quanto sopra rilevato, dovendosi tuttavia correggere la motivazione resa dalla Corte di appello ove ha ritenuto che la nullità della clausola sugli interessi moratori convenuti sarebbe in grado di rendere nullo il contratto di leasing, e quindi di determinare comunque un obbligo restitutorio del bene. Difatti, l’usura rende nullo il patto con il quale si convengono interessi moratori che eccedono il tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi (v da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018), ma non il contratto cui tale patto accede. La nullità della pattuizione di interessi moratori usurari riguarda piuttosto le conseguenze della mora debendi e dell’accertamento del credito conseguente all’inadempimento contrattuale; pertanto, detta nullità non si trasmette alla clausola del contratto di leasing che preveda la risoluzione di diritto per mancato pagamento di uno o più canoni convenuti, costituenti il corrispettivo convenuto, e la conseguente restituzione del bene.

2. Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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