Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21975 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 31/10/2016), n.21975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2961/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

F.D., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MISSORI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI TOMMASO CIAMBRONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/01/2010 r.g.n. 343/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale Avvocato

GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per: rinvio a nuovo ruolo in

attesa decisione SS.UU., in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Catanzaro, con sentenza depositata il 28/1/2010, riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede il 7/2/2007, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra F.D. e la società Poste Italiane relativamente al periodo (OMISSIS), affermando che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal (OMISSIS) e condannando Poste Italiane a riammettere in servizio la ricorrente ed a corrispondere alla stessa le retribuzioni commisurate all’ultima retribuzione globale di fatto, dalla data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di 1^ grado e sino all’effettivo ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a dieci motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La F. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, (art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c.), sostenendo che erroneamente la Corte di merito avrebbe reputato che Poste Italiane S.p.A. avrebbe omesso di fornire, come sarebbe stato suo onere, ogni elemento utile da cui potesse desumersi che la lavoratrice avesse inteso rinunciare alla domanda di nullità della clausola appositiva del termine.

2. Con il secondo motivo, formulato ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. e art. 1421 c.c., poichè il giudice di secondo grado, che avrebbe dovuto occuparsi dei soli motivi di nullità del termine dedotti con il ricorso introduttivo, aveva, invece, illegittimamente ampliato l’indagine a cause di nullità non tempestivamente dedotte dalla controparte.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1362 c.c. e segg. e art. 1325 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la Corte distrettuale non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che la maggiore novità introdotta dal D.Lgs. del 2001, è certamente rappresentata dal superamento del carattere tassativo delle ipotesi di apposizione del termine previste dalla legislazione precedente in materia e dall’introduzione di una tecnica di formazione a clausola generale; tanto che, ribaltando l’impostazione precedente che considerava vietate le assunzioni a termine, salve le ipotesi espressamente indicate dalla legge o dai contratti collettivi (in forza della delega ad essi conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23), la nuova normativa consente, in seno all’art. 1, la stipulazione di contatti a tempo determinato, salvo talune eccezioni specificamente indicate, in ogni caso in cui sussistano ragioni di carattere oggettivo, ovvero tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la Corte di merito motivato sulla idoneità del riferimento operato in seno al contratto ad una serie di accordi sindacali sulla mobilità del personale relativi all’intera compagine aziendale ed alla concomitante necessità di fare fronte alle assenze per ferie del personale dipendente nel periodo estivo, a costituire elemento di sufficiente specificazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs., delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, come, in realtà, già si evince, ad esempio, dalle Disposizioni finali dell’accordo del 17 ottobre 2001, del 23 ottobre 2001 e successivi, sino a quello del 17 aprile 2002.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito travalicato il chiaro tenore letterale dell’art. 4, comma 2, del decreto, il quale pone espressamente a carico del datore di lavoro l’onere di provare, non già la sussistenza delle ragioni oggettive legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, ma solo quelle che legittimano l’eventuale proroga del contratto medesimo.

6. Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe, a parere della società ricorrente, illegittimamente ristretto l’ampiezza della previsione dell’art. 1 citato, limitando le ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, senza considerare che la legittimità de contratto deve essere valutata soltanto alla luce degli eventi indicati nella causale, mente il datore di lavoro non è onerato della prova di circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate nella medesima causale.

7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, non rinvenendosi nella motivazione della Corte di merito alcun accenno o giustificazione in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati da Poste.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, dell’art. 12 disp. gen., degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1419 c.c. e segg., avendo la Corte di merito erroneamente affermato che la violazione del citato art. 1 comporta la nullità della clausola appositiva del termine con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

9. Il nono motivo attiene “alle conseguenze economiche ed agli effetti dello ius superveniens (L. n. 183 del 2010, art. 32)”.

10. Con il decimo motivo, dedotto in via subordinata, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare evidenziando che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità sarebbe incorsa nella violazione dei principi e delle norme sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni.

I motivi terzo, quarto quinto, sesto e settimo sono fondati e, stante l’evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, essendo, in sostanza, tutti diretti a confutare l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, accolta dalla Corte di merito.

Invero, è da premettere che il contratto a termine di cui si tratta è stato stipulato per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18, 23 ottobre e 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”.

Al riguardo, il Collegio non ritiene di doversi discostare dagli ormai consolidati arresti giurisprudenziali nella materia (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 1577/2010, 2279/2010, 6328/2010, 10033/2010, 8286/2012), alla stregua dei quali, ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale qui si fa richiamo, viene sottolineato che l’introduzione di un sistema (derivante dal superamento di quello rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962, che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti), articolato per clausole generali – in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte delle suesposte ragioni -, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dall’obbligo del datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare le ragioni; potendo queste ultime essere finalizzate a soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie determinate. E ciò, per evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge. La giurisprudenza cui si è fatto riferimento, tuttavia, ha privilegiato la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine ed ha pertanto concesso un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche.

Al riguardo, la Corte di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha preso adeguatamente in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e, soprattutto, non ha proceduto alla valutazione del grado di specificità delle ragioni secondo la metodologia cui si è fatto innanzi richiamo, sottraendosi, in tal modo, all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto al fine di delibarne l’effettiva sussistenza.

Non ha, inoltre, motivato in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori puntualmente articolati dalla società al fine di dimostrare la reale sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, ledendo, in tal modo, il diritto di difesa della società medesima.

I giudici di secondo grado, inoltre, non si sono adeguatamente soffermati sulla idoneità del riferimento operato in seno al contratto ad una serie di accordi sindacali sulla mobilità del personale relativi all’intera compagine aziendale ed alla concomitante necessità di fare fronte alle assenze per ferie del personale dipendente nel periodo estivo, a costituire elemento di sufficiente specificazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs., delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, come, in realtà, già si evince, ad esempio, dalle Disposizioni finali dell’accordo del 17 ottobre 2001, del 23 ottobre 2001 e successivi, sino a quello del 17 aprile 2002, ritenendo erroneamente che il datore di lavoro debba essere onerato della prova di circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate nella medesima causale.

Per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti -restando, all’evidenza, assorbiti gli altri -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il 3^, 4^, 5^, 6^ e 7^ motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA