Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21975 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 12/10/2020), n.21975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28730-2019 proposto da:

S.C.I. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO n. 211, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

YOUGENIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI n. 140,

presso lo studio dell’avvocato LUCA LUPIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato JASMINE ASAAD;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

viste le conclusioni del P.G., nella persona del sostituto

procuratore Dott. PEPE ALESSANDRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 4.9.2018 Yougenio S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8199/2018 emesso dal Giudice di Pace di Roma in favore di S.C.I. S.r.l. per il pagamento di Euro 2.135 oltre accessori a fronte di prestazioni di affissione pubblicitarie. L’opponente proponeva eccezione di incompetenza territoriale e contestava nel merito la pretesa. Si costituiva S.C.I. S.r.l., resistendo all’opposizione ed all’eccezione di incompetenza territoriale.

Con ordinanza del 3.7.2019 il Giudice di Pace di Roma declinava la propria competenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Bologna, previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per regolamento di competenza S.C.I. S.r.l. affidandosi a quattro motivi.

Resiste Yougenio S.r.l. con apposita memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5.

Il P.G., nella persona del sostituto procuratore Dott. PEPE ALESSANDRO, ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi proposti dal ricorrente, occorre evidenziare che nel caso di specie il regolamento di competenza è stato proposto in riferimento ad un provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Roma ha declinato la sua competenza in favore di diverso ufficio giudiziario.

Come esattamente rilevato anche dal P.G., ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 c.p.c., “Le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace”. Ne consegue l’inammissibilità del regolamento di competenza che abbia ad oggetto pronunce del Giudice di Pace, tanto se diretto avverso ordinanza che statuisca soltanto sulla competenza (cd. regolamento necessario di competenza, disciplinato dall’art. 42 c.p.c.) quanto se rivolto nei confronti di provvedimento che decida la competenza unitamente al merito (cd. regolamento facoltativo di competenza, previsto dall’art. 43 c.p.c.) e la necessaria deduzione dei relativi vizi mediante il rimedio generale dell’appello (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14185 del 29/05/2008, Rv. 603771; negli stessi termini, in materia di impugnazione della decisione sulla sola competenza resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1812 del 28/01/2014, Rv. 629727).

Infatti “La sentenza che accoglie l’eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace adito in sede monitoria e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo, non integra una decisione nel merito e contiene solo statuizioni sulla competenza; pertanto, se pronunciata in causa di valore inferiore a millecento Euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso ai sensi dell’art. 46 c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007, Rv. 597018; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8854 del 13/04/2007, Rv. 596087). Qualora invece il valore della causa superi la richiamata soglia di Euro millecento, i vizi della sentenza del Giudice di Pace con la quale quest’ultimo declini la propria competenza vanno necessariamente dedotti come motivi di appello, per effetto della regola generale di cui all’art. 339 c.p.c., comma 1.

Diversamente, “E’ ammissibile il regolamento di competenza promosso di ufficio dal giudice togato, adito in riassunzione, avverso la declinatoria di competenza del giudice di pace, ove lo ritenga competente per materia, poichè l’art. 46 c.p.c., preclude l’applicazione, nei giudizi innanzi al giudice di pace, delle disposizioni (artt. 42 e 43 c.p.c.) relative al solo regolamento su istanza di parte” (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 25232 del 27/11/2014, Rv. 633685).

Ne consegue che il provvedimento impugnato, con il quale il Giudice di Pace di Roma si è limitato a declinare la propria competenza territoriale, previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto, senza decidere nel merito l’opposizione proposta da Yougenio S.r.l., non poteva essere impugnata con regolamento di competenza, ma esclusivamente – alla luce del valore della causa, superiore alla soglia di Euro millecento – mediante la proposizione dell’appello.

Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente tenta di superare la chiarissima portata precettiva dell’art. 46 c.p.c., sostenendo che, per effetto dell’entrata in vigore della L. 21 novembre 1991, n. 374, sarebbe stata istituita in luogo del Giudice Conciliatore una nuova figura di magistrato professionale, appunto il Giudice di Pace, cui sarebbe richiesto il possesso di requisiti e titoli abilitativi idonei ad assicurarne la “profonda conoscenza degli istituti giuridici” (cfr. pag.2 della memoria), con conseguente impossibilità di ritenere ancora applicabile a tale nuova figura di giudice la norma di cui al sopra richiamato art. 46 c.p.c.. Quest’ultima infatti, nella prospettazione del ricorrente, si giustificherebbe soltanto in relazione alle decisioni di un giudice non professionale e comunque meno preparato del Giudice di Pace. Inoltre, il ricorrente ravvisa alcune irragionevolezze che si verrebbero a creare per effetto del diniego di ammissibilità del regolamento di competenza avverso le decisioni del Giudice di Pace: in particolare, non sarebbe prevista la remissione al primo giudice in caso di riforma della sentenza declinatoria della competenza resa dal Giudice di Pace, con conseguente perdita, per la parte appellante, di un grado di giudizio; la remissione al primo giudice sarebbe, invece, prevista in ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione avverso la decisione resa dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, con conseguente irragionevole anomalia del sistema processuale; laddove (in ipotesi) il Giudice di Pace affermasse la competenza del Tribunale, si potrebbe verificare la contemporanea pendenza, dinanzi a detto ufficio giudiziario, tanto del giudizio di prime cure, tempestivamente riassunto, che di quello di appello avverso la pronuncia declinatoria della competenza, con rischio di decisioni difformi.

Nessuno degli argomenti proposti dalla difesa di parte ricorrente coglie nel segno. In particolare, non il primo, in quanto in ogni caso la remissione degli atti al primo giudice è prevista dal vigente sistema processuale soltanto nelle ipotesi tassative di cui all’artt. 353 e 354 c.p.c. (motivi di giurisdizione; nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio; vizio del contraddittorio; nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c., comma 2). In tutti gli altri casi, “il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice” (cfr. art. 354 c.p.c., comma 1), ma deve deciderla nel merito, con conseguente concentrazione in unico grado del relativo giudizio. Il che, per inciso, non crea alcuna distonia nel sistema, posto che -da un lato- non esiste alcun principio costituzionale che imponga, in materia civile, il doppio grado di giudizio, e considerato -dall’altro lato- che nel vigente ordinamento sono previsti numerosi casi in cui la decisione è resa in unico grado e non è soggetta ad alcuna impugnazione, al di fuori ovviamente del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nemmeno è rilevante il paragone con il regime impugnatorio previsto per le sentenze non appellabili del Giudice di Pace: esse infatti, proprio perchè inappellabili, sono soggette al solo rimedio generale dell’art. 111 Cost., il cui effetto – in caso di accoglimento con rinvio del ricorso – non è affatto la restituzione degli atti al giudice di primo grado, posto che non è previsto alcun secondo grado di giudizio, ma semplicemente il rinvio della causa all’unico giudice di merito, che tornerà a deciderla in unico grado. Non soltanto, quindi, non vi è alcuna anomalia, ma (anzi) vi è assoluta coerenza tra i due diversi -e, peraltro, tra loro non confondibili, nè assimilabili- sistemi di impugnazione, posto che tanto nel caso di accoglimento dell’appello avverso la pronuncia del Giudice di Pace declinatoria della competenza, quanto nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione avverso la decisione inappellabile dello stesso giudice, viene assicurato comunque alla parte un unico grado di giudizio di merito, nel primo caso celebrato dal giudice d’appello, e nel secondo caso invece svolto dal Giudice di Pace, come giudice di unico grado.

Nemmeno è probante il terzo argomento, poichè la contemporanea pendenza, dinanzi al Tribunale, del giudizio di primo grado, riassunto a seguito della decisione declinatoria della competenza del Giudice di Pace in favore del Tribunale, e del giudizio di appello avverso quella stessa decisione, non comporterebbe alcun rischio di contrasto tra giudicati, ma imporrebbe solamente il coordinamento tra i due diversi giudizi, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive decisioni.

Di conseguenza, il regolamento di competenza proposto da parte ricorrente va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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