Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21974 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6142-2006 proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 189, presso lo studio dell’avvocato LAURENZANO

CARMELA, rappresentata e difesa dall’avvocato SOMMARIO DOMENICO

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS),

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Sig. R.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MADERNA ALESSANDRO, giusto mandato in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2005 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

28/11/2005; R.G.N.2692/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato SOMMARIO DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 ottobre 2003 B.C. propose opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. avverso l’atto di precetto – e successivo pignoramento – con il quale, a istanza del Condominio (OMISSIS), le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 3.678,62. Resistette il Condominio.

Il Tribunale di Lodi, in data 7 gennaio 2005, ha rigettato 1’opposizione.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione B.C..

Resiste con controricorso il Condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

2 Preliminare e assorbente, rispetto ad altri profili, è il rilievo dell’inammissibilità del ricorso per tardività. Queste le ragioni.

La sentenza impugnata è stata depositata il 7 gennaio 2005. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 10 febbraio 2006, ben oltre, dunque, il termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.. Nè vale: opporre che, della L. 7 ottobre 1969, n. 742, ex art. 1 il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione, perchè tale norma, in virtù del comb. disp. della L. n. 742 del 1969, art. 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione. E la giurisprudenza di legittimità costantemente ritiene soggette a siffatto regime sia le opposizioni a precetto, che le opposizioni agli atti esecutivi (confr. Cass. civ. 7 aprile 2011 n. 7982). Segnatamente, quanto all’opposizione a precetto, 1’interpretazione, di non recente formazione (confr. Cass. 30 gennaio 1978, n. 431; 26 ottobre 1981, n. 5592), si giova, sul piano letterale, dell’espresso inserimento, operato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, tra le opposizioni all’esecuzione, dell’opposizione a precetto, che è volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata prima ancora che la stessa sia iniziata; e, sul piano teleologico, del rilievo che l’opposizione a precetto ingenera, in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata, una incertezza non dissimile dalle opposizioni proposte ad esecuzione iniziata, incertezza di cui il legislatore ha mostrato di tener conto prevedendo, nell’art. 481 cod. proc. civ., comma 2 la sospensione dell’efficacia del precetto, ove contro di esso venga proposta opposizione (confr. Cass. 6 dicembre 2002, n. 17440).

Per le considerazioni esposte il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 600,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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