Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21974 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 21/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17878-2016 proposto da:

AKKA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE VAGNOZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO MILIA;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORD WIDE FUND OF NATURE WWF ITALIA

ONLUS, COMUNE DI CHIETI, AUTORITA’ DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE

DELL’ABBRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 100/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 6/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avvocati Giovanni Giovannelli per delega dell’avvocato

Giuliano Milia e Roberto Palasciano per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso proposto da Akka s.r.l. per ottenere l’annullamento: 1) del provvedimento 16.7.013 del Servizio G.C. della Regione Abruzzo, di ritiro in autotutela del proprio precedente parere di compatibilità geomorfologica del progetto di costruzione di un complesso polifunzionale presentato da Akkra, nell’ambito del bando di concorso per la realizzazione del progetto (OMISSIS) ((OMISSIS)) denominato (OMISSIS); 2) del parere sfavorevole di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) del progetto, reso il 24.9.013 dal competente Comitato di Coordinamento Ragionale; 3) dell’ordinanza 19.11.013 del dirigente del Servizio Genio Civile della regione che aveva ordinato alla società la messa in pristino, rispetto ad illecite attività di rinterro, delle aree di sua proprietà ricadenti nel perimetro del (OMISSIS).

Il tribunale, ritenuta la propria giurisdizione su tutte le domande, ha rilevato che le impugnazioni dei primi due provvedimenti erano tardive e le ha poi esaminate, dichiarandole infondate anche nel merito; ha infine affermato che l’ordinanza di ripristino era immune dai vizi prospettati, in quanto atto vincolato, esecutivo di accertamenti divenuti inoppugnabili, emanato nell’esercizio dell’attività di polizia idraulica e finalizzato all’imposizione del divieto di eseguire qualsiasi opera atta a modificare il regime delle acque ricadenti all’interno del perimetro del (OMISSIS).

La sentenza è stata impugnata da Akka con ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, cui la Regione Abruzzo ha resistito con controricorso.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Riveste priorità logica il secondo mezzo di censura, con il quale Akka lamenta che il giudice a quo abbia affermato la tardività delle domande di annullamento dei primi due provvedimenti.

La ricorrente premette al riguardo che tali provvedimenti, secondo quanto richiesto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4 indicavano nel TAR l’autorità dinanzi alla quale era possibile impugnarli e sostiene che, poichè essa aveva tempestivamente proposto al giudice amministrativo il ricorso contro entrambi, il TSAP avrebbe dovuto fare applicazione del principio enunciato da Cass. S.U. n. 9947 del 2009, secondo cui, nell’ipotesi in cui l’atto amministrativo indichi il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere, ma lo faccia in modo errato, l’interessato che lo impugni tempestivamente dinanzi al giudice indicato incorre in errore scusabile; con la conseguenza che il successivo ricorso, proposto dinanzi al giudice munito di giurisdizione, non può considerarsi tardivo, avendo la parte diritto alla rimessione in termini.

Il motivo è infondato.

La sentenza richiamata da Akka non può infatti trovare applicazione nel caso di specie, in cui il giudizio dinanzi al TAR era ancora pendente e la ricorrente non aveva inteso, quantomeno implicitamente, rinunciarvi, nè, alla data di proposizione del secondo giudizio, apparivano sussistenti i presupposti della transiatio iudicii, avendo, al contrario, il TAR emesso, ai sensi dell’art. 79 c.p.a., un’ordinanza di sospensione del processo, per la ritenuta pregiudizialità delle questioni concernenti la legittimità dell’ordinanza di ripristino, con la quale aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione sui ricorsi contro i primi due provvedimenti

2) Al rilievo della tardività delle domande di annullamento del provvedimento 16.7.013 del Servizio G.C. della Regione Abruzzo e del parere negativo di VIA consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse all’impugnazione, dei motivi di ricorso – da tre a dodici – con i quali Akka censura le argomentazioni svolte ad abundantiam, e impropriamente, in sentenza per escludere la fondatezza delle predette domande: il giudice a quo doveva infatti arrestarsi alla pronuncia di tardività, e di conseguente irricevibilità, dei ricorsi, con la quale aveva definito e chiuso i giudizi, spogliandosi della potestas iudicandi sul merito delle relative controversie (cfr. per tutte, fra molte, Cass. S.U. nn. 3840/07).

3) Il TSAP ha invece ritenuto tempestiva la domanda di annullamento dell’ordinanza 19.11.013 di messa in pristino e l’ha respinta nel merito.

Restano dunque da esaminare il primo motivo del ricorso, che deduce il difetto di giurisdizione del giudice a quo anche con riguardo a tale domanda, nonchè gli ultimi due motivi, che censurano le motivazioni del suo rigetto.

4) Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, Akka assume di aver proposto il ricorso dinanzi al TSAP per scrupolo, avendo le sue controparti a loro volta eccepito il difetto di giurisdizione del TAR Abruzzo, da essa originariamente adito per ottenere l’annullamento anche della predetta ordinanza, e contesta, sotto vari profili, l’affermazione dell’inerenza del provvedimento alla materia delle acque pubbliche.

Il motivo non merita accoglimento.

Queste S.U., con la recente sentenza n. 21260 del 2016, hanno affermato che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice, e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo punto della decisione.

Il principio, cui va data continuità, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, ancorchè la ricorrente affermi di aver adito il TSAP per tuziorismo, ovvero per tutelarsi per il caso di fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del TAR avanzata dalle controparti.

A fronte della predetta eccezione, si ponevano ad Akka due distinte opzioni: o azionare l’apposito rimedio costituito dal regolamento preventivo di giurisdizione, o attendere la pronuncia del TAR, impugnandola nel caso in cui il giudice amministrativo avesse declinato la propria giurisdizione in favore del TSAP.

Va escluso, per contro, che la ricorrente potesse promuovere ricorso al TSAP contestandone, nel contempo, la giurisdizione, essendo sconosciuto all’ordinamento l’istituto dell’adizione, per così dire, “condizionata” o “con riserva” del giudice, cui la parte si rivolga in via esplorativa, o per cautela, chiedendogli, sostanzialmente, di emettere una sentenza che la veda soccombente e che vada perciò contra factum proprium.

5) Con gli ultimi due motivi del ricorso, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, Akka lamenta che il TSAP abbia ritenuto l’ordinanza di messa in pristino atto vincolato, esecutivo di accertamenti divenuti inoppugnabili, emanato nell’esercizio dell’attività di polizia idraulica e finalizzato all’imposizione del divieto di eseguire qualsiasi opera atta a modificare il regime delle acque ricadenti all’interno del perimetro del (OMISSIS).

A sostegno dei motivi la ricorrente assume che la decisione non ha tenuto conto dell’assoluto deficit motivazionale dell’ordinanza, che, a sua volta costituirebbe il riflesso di un’istruttoria lacunosa e sommaria; svolge poi una serie di rilievi tecnici, per desumerne l’illegittimità del provvedimento, che non avrebbe indicato con certezza documentale la quota originaria da prendere a riferimento per conferire al terreno lo status quo ante ed avrebbe anzi erroneamente presupposto che detta quota fosse quella successiva a prelievi, effettuati negli anni ‘80, durante i lavori di costruzione dell’Autostrada (OMISSIS), e risulterebbe lacunosa anche nella definizione planimetrica dell’area oggetto dell’intervento; rileva, infine, che i terreni erano già nello stato attuale nel 2007, allorchè essa li ha acquistati, con la conseguenza che non le possono essere attribuite, in termini di responsabilità, presunte attività di escavazione effettuate nel periodo antecedente.

I motivi sono inammissibili per assoluto difetto di specificità.

La ricorrente, in primo luogo, non chiarisce sotto quali esatti profili abbia impugnato l’ordinanza dinanzi al TSAP; introduce poi nella presente sede una serie di questioni di fatto che non risultano esaminate in sentenza e che non si vede come possano formare oggetto di sindacato da parte di questa Corte, in difetto persino di allegazione della loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice a quo, della loro omessa valutazione, nonchè della loro decisività; assume, infine, in via totalmente generica l’erroneità della decisione, senza considerare che, avendo affermato la natura vincolata del provvedimento, il giudice ha perciò stesso ritenuto prive di rilevanza le doglianze concernenti il difetto di motivazione, implicitamente dichiarandole assorbite.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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