Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21974 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 12/10/2020), n.21974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36618-2018 proposto da:

S.M.R., rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI

CROCE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

A.T.S. VAL PADANA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO n. 108, nello

studio dell’avv. GIORGIO ALLOCCA dal quale è rappresentata e difesa

unitamente all’avv. FAUSTA FACCIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata

il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato ai sensi e per gli effetti L. n. 689 del 1981, art. 22, S.M.R. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1/2015 con la quale la A.S.L. di Mantova (oggi, A.T.S. VAL PADANA) aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2.000 per violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7 e dal D.Lgs. n. 151 del 2007, allegato 1, punti 1 e 2, lett. a), per aver trasportato una bovina non idonea ad essere trasferita. L’opponente contestava il difetto di legittimazione della A.S.L. di Mantova, poichè il trasporto aveva avuto origine nel territorio di competenza della A.S.L. di Lodi, il proprio difetto di legittimazione passiva, perchè destinatario della sanzione sarebbe esclusivamente il trasportatore, e l’assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestatole, poichè l’animale era in realtà del tutto idoneo al trasporto al momento del carico sul mezzo.

Si costituiva in giudizio la A.S.L. di Mantova resistendo all’impugnazione.

Con sentenza n. 376/2015 il Giudice di Pace di Mantova rigettava l’opposizione confermando l’ordinanza ingiunzione opposta.

Interponeva appello la S. e si costituiva anche in seconde cure la A.S.L. per resistere al gravame.

Con la sentenza n. 353/2018, oggi impugnata, il Tribunale di Mantova rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.M.R. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la A.T.S. VAL PADANA.

Parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’incompetenza territoriale della A.T.S. VAL PADANA (già A.S.L. di Mantova) in conseguenza del fatto che il trasporto aveva avuto inizio in Comune di (OMISSIS) e quindi nel territorio di competenza della A.S.L. di Lodi. Ad avviso di parte ricorrente, l’illecito avrebbe natura istantanea e si consumerebbe all’atto del carico dell’animale sul mezzo di trasporto; in quel momento, quindi, si radicherebbe la competenza territoriale alla contestazione dell’illecito.

La censura è infondata.

Il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7 comma 1, prevede testualmente che “Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all’Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000”. La condotta illecita, quindi, non si esaurisce affatto – come sostiene parte ricorrente- con il carico dell’animale inidoneo sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l’intero suo trasporto, cioè il suo trasferimento da un luogo all’altro. Sotto tale profilo, peraltro, la norma appare del tutto logica, posto che essa mira ad evitare che possano essere avviati alla macellazione animali malati o comunque in condizioni di salute non idonea, e ciò ad evidente tutela non soltanto del benessere dell’animale stesso, ma anche della salute umana: è quindi coerente con la ratio della disposizione in oggetto il fatto che le condizioni dell’animale siano verificate non soltanto al carico sul mezzo, ma soprattutto all’atto del suo scarico, poichè è questo il momento che conclude il trasporto della bestia, la quale poi, dopo la sua verifica di idoneità, viene avviata alla macellazione. Poichè nel caso specifico la bovina è stata caricata in territorio del (OMISSIS) ed è stata trasportata sino al macello sito in (OMISSIS) appare del tutto coerente con il dettato normativo e la ratio della disposizione la circostanza che le condizioni di salute e di idoneità dell’animale siano state verificate dall’autorità sanitaria territorialmente competente con riferimento alla località in cui il trasporto si è concluso. La località di partenza del trasporto (che, peraltro, ben potrebbe essere collocata anche al di fuori del territorio nazionale) risulta del tutto indifferente ai fini della sussistenza dell’illecito in concreto contestato all’odierna ricorrente, poichè la ratio dell’art. 7 è quello di assicurare la verifica dell’idoneità dell’animale al trasporto, con un controllo che si esegue al termine dell’attività. Va aggiunto, per completezza di analisi, che il controllo di idoneità allo scarico dell’animale non esclude la concorrente potestà di verifica, in capo all’autorità sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di inizio del trasporto ovvero di altri enti accertatori che possano intervenire nel corso del traporto, tanto in relazione all’idoneità dell’animale trasportato che rispetto alle modalità con cui il trasporto viene eseguito, al fine di assicurare l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, commi 2, 3 e4, che specificano rispettivamente le caratteristiche minime del mezzo utilizzato (comma 2) e il trattamento che, nel corso del trasporto, va assicurato all’animale (terzo e comma 4).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, del Reg. CE 1/2005, art. 2, del D.Lgs. (recte, Legge) n. 689 del 1981, artt. 2,3,4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la violazione poteva essere contestata esclusivamente al trasportatore, e dunque – nel caso specifico – non a S.M.R., bensì alla L.C.B. S.a.s. di S.M.R. & C..

La censura è infondata.

Nel caso di specie è pacifico che il trasporto sia avvenuto con l’utilizzazione di mezzi di proprietà, o comunque nella disponibilità, della L.C.B. S.a.s. di S.M.R. & C., la quale quindi ha assunto la veste di trasportatore, e le relative responsabilità, a prescindere da chi materialmente abbia condotto il mezzo sul quale era stata caricata e trasportata la bovina riscontrata non idonea al trasporto.

Come rilevato dal giudice di merito, poichè la società in accomandita semplice non è dotata di autonoma personalità giuridica, la violazione è stata contestata, e l’ordinanza ingiunzione emessa, nei confronti del socio accomandatario, S.M.R.. Nel proporre il motivo di censura, quest’ultima non specifica di aver contestato, nel corso del giudizio di merito, la circostanza che l’ordinanza ingiunzione fosse stata emessa e le fosse stata notificata in veste di persona fisica, e non invece nella qualità di socia accomandataria della L.C.B. S.a.s. di S.M.R. & C., ma si limita a rimarcare la differenza tra la qualifica di trasportatore e quella di conducente. Nel far ciò, la ricorrente dimentica di dar rilievo al fatto che comunque almeno la prima delle due qualifiche si configura nei suoi riguardi, in virtù del semplice fatto che la L.C.B. S.a.s., della quale la S. era pacificamente la socia accomandataria e quindi la legale rappresentante al momento dei fatti contestati, avesse eseguito il trasporto utilizzando un mezzo proprio. Dal che consegue che l’emissione e la notificazione dell’ordinanza ingiunzione all’odierna ricorrente non è di per sè erronea, posta la qualifica di trasportatore sussistente in capo alla L.C.B. S.a.s. e la posizione di socio accomandatario di quest’ultima rivestita dalla S..

In argomento, va affermata la vigenza del principio, già posto in materia di violazioni tributarie, per cui le sanzioni amministrative previste dall’ordinamento gravano sulla sola persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, qualora si tratti di persone giuridiche; laddove invece manchi la personalità giuridica del soggetto che ha commesso la violazione, sussiste la responsabilità, e quindi la diretta sanzionabilità, della persona fisica responsabile per le condotte riferibili all’ente privo di personalità giuridica (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9448 del 22/05/2020, Rv. 657722).

Il principio trova corrispondenza logica nella presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo per le violazioni al c.d.s. punibili con la sanzione pecuniaria, per vincere la quale lo stesso ha l’onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Prova che, tuttavia, è esclusa quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente della persona giuridica o dell’ente o associazione priva di responsabilità proprietari del veicolo nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l’ente all’agente, l’attività posta in essere da quest’ultimo nell’esercizio e nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, è direttamente riferibile ai primi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18062 del 27/08/2007, Rv.599438; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16199 del 03/08/2005, Rv. 584112).

Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato i principi appena richiamati, valorizzando l’assenza di personalità giuridica della L.C.B. S.a.s. di S.M.R. & C. ed il fatto che comunque sussisteva la responsabilità della ricorrente, quale persona fisica che rivestiva la qualifica di rappresentante legale della società in accomandita. Nè la S. deduce, nel motivo di ricorso in esame, di aver offerto nel giudizio di merito la prova che il trasporto fosse avvenuto contro la sua volontà o comunque al di fuori della sua sfera di controllo.

Da quanto precede deriva che la sanzione amministrativa è stata correttamente contestata alla S., e l’ordinanza ingiunzione giustamente emessa nei riguardi di quest’ultima, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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