Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21973 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18707-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RASELLA

155, presso lo studio dell’avvocato MARTIN HARTNER, rappresentato e

difeso dall’avvocato ETTORE RIZZO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO – PREFETTURA DI MATERA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 381/2015 del TRIBUNALE di MATERA del

13/04/2015, depositata il 15/04/2015 e notificata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STIMANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 24.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Matera n. 381 del 15.4.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – P.G. ricorre – con atto articolato su tre motivi – avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato accolto l’appello proposto dall’Ufficio territoriale del Governo di Matera contro la sentenza 21.3.06 del giudice di pace di Matera, di accoglimento dell’opposizione da lui proposta ad una cartella esattoriale per pagamento di sanzioni per infrazioni al codice della strada; ma notifica il ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato, anzichè a quella Generale in Roma.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. per la preliminare necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione e quindi ai limitati fini dell’adozione di adeguata ordinanza interlocutoria, senza necessità di esaminare in questa sede i tre motivi (il primo, relativo all’applicazione in appello dell’art. 50 c.p.c., nonostante il dispiegamento del gravame dinanzi a giudice territorialmente incompetente; il secondo, per omessa estensione del contraddittorio in appello a litisconsorte, benchè solo processualmente, necessario; il terzo, quanto all’intempestività dell’introduzione dell’appello con ricorso anzichè con citazione), nè la questione – peraltro rilevabile di ufficio – sull’appellabilità originaria della sentenza di opposizione all’esecuzione resa in primo grado in periodo compreso tra il 1.3.06 e il 4.7.09.

p. 3. – Deve infatti osservarsi che, qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perchè effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; rinnovazione che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza dall’impugnazione: e restando in tal caso abilitata l’intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso (vedansi, rispettivamente: Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062; Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242).

p. 4. – In tal senso può dirsi attestata anche la giurisprudenza più recente, per la quale “in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo” (Cass. Sez. Un., ord. 15 gennaio 2015, n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22079; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22767; Cass. 27 aprile 2011, n. 9411).

p. 5. – E’ indispensabile pertanto, se non altro allo stato e non risultando tuttora avvenuta nè la spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata Amministrazione, nè la spontanea rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione da parte del ricorrente (in astratto pure ammissibile, quand’anche in tempo successivo alla scadenza del termine per impugnare: da ultimo, v. Cass. 27 aprile 2011, n. 9411), proporre al Collegio di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma entro un breve termine”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il ricorrente ha depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, per avere anzi il ricorrente chiesto egli stesso termine per procedere alla rinnovazione ivi prospettata.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., del ricorso va ordinata la rinnovazione della notifica come in dispositivo.

PQM

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con ogni riserva all’esito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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