Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21973 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

L.S.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA LORENZO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DE GERONIMO FEDERICO;

– controricorrenti –

e contro

I.F.S.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

nonchè da:

V.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 45, presso lo studio dell’avvocato STRACQUADANEO

GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato CONSOLI MICHELE giusto

mandato in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

A.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4295/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2009; R.G.N. 10331/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FOGLIOLIO ETTORE; udito l’Avvocato CONSOLI MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto ricorso principale;

inammissibilità ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25 luglio 2001 C.C. evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i Ministeri dell’istruzione, università e ricerca scientifica, quello dell’economia e quello della salute, per sentir dichiarare ed accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di corrisponderle la remunerazione dovutale per aver frequentato il corso quadriennale di specializzazione tra il 1987 e il 1991 presso l’università degli studi di Napoli, così come stabilito nella direttiva CEE 82/76, remunerazione da commisurare all’importo riconosciuto, a titolo di borsa di studio, dal D.Lgs. n. 257 del 1991 in favore degli specializzandi post-1991. Dai Ministeri convenuti venne eccepita la prescrizione del diritto vantato dall’attrice, oltre alla infondatezza della pretesa nel merito.

Il Tribunale di Roma, ritenuta tardiva l’eccezione di prescrizione, accolse la domanda, condannando i ministeri convenuti al pagamento, in favore della C., della somma di 44.415 Euro (oltre interessi dalle singole scadenze bimestrali) a titolo di borsa di studio ex D.Lgs. n. 257 del 1991.

La sentenza verrà confermata dalla corte di appello di Roma, investita del gravame delle amministrazioni soccombenti, che ritenne (a sua volta) preclusa, perchè tardiva, l’eccezione di prescrizione, e infondate le ulteriori doglianze dei ministeri (afferenti alla mancata prova, da parte della appellata, rispettivamente, di non aver svolto alcuna attività lavorativa, di aver svolto presso la scuola di specializzazione un’attività di formazione a tempo pieno, di non aver percepito altro tipo di borsa di studio) poichè “prive di rilievo”, sulla base della conforme giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

La sentenza è stata impugnata dalla Avvocatura dello Stato con ricorso per cassazione articolato in 3 motivi.

Resiste con controricorso, corredato da memoria illustrativa, C.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato quanto al suo secondo motivo, sia pur entro i limiti di cui si dirà.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 249 par. 3) del Trattato CE in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è infondato.

Al di là dei non lievi profili di ammissibilità che esso pone sotto il profilo della preclusione della questione da giudicato interno, vengono mosse alla sentenza d’appello censure (violazione del disposto normativo di cui all’art. 112 c.p.c.) già esaminate e risolte da questa corte regolatrice con la sentenza 10813/2011, a mente della quale la qualificazione della domanda sì come operata dai giudice del merito deve ritenersi legittima volta che i fatti storici posti a base del petitum e della causa petendi – e, dunque, l’esigenza di tutela giurisdizionale che ha determinato la controversia – non mutino in alcun modo, ma siano stati ricondotti al loro referente normativo astratto nell’esercizio di una legittima attività di qualificazione in iure della vicenda (nella specie, della domanda del medico specializzato).

Da questa recente giurisprudenza il collegio non ha ragione alcuna di discostarsi.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il motivo è solo parzialmente fondato.

Non può trovare accoglimento la censura mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui – si sostiene – il giudice del merito non avrebbe (del tutto erroneamente) accolto l’eccezione di mancata prova, da parte della odierna contro ricorrente, delle modalità di svolgimento dell’attività formativa in ottemperanza ai contenuti minimi self executing delle Direttive, concernenti l’accesso, la durata, il modo il luogo e i controlli della formazione specialistica, alla luce del secondo “considerando” della direttiva 75/363.

La corte territoriale, difatti, ha, in proposito, correttamente applicato la giurisprudenza di questa corte regolatrice nella parte in cui osserva, da un canto (in consonanza con il dictum di cui a Cass. 6427/08), osserva come l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva fosse conseguenza dell’inadempimento del legislatore italiano non senza considerare, ancora, che la pronuncia poc’anzi ricordata (proprio al fine di ricondurre a diritto e a ragionevole equilibrio funzionale situazioni meritevoli di una disciplina sostanziale diacronicamente analoga) ha già avuto modo di precisare come la circostanza pacifica che i medici avessero, nel periodo di ritardata attuazione della direttiva, frequentato le scuole di specializzazione come allora organizzate lascia presumere, quantomeno in linea teorica, che essi le avrebbero frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie; dall’altro (nella scia di quanto affermato da Cass. 488/09) che la controricorrente non poteva in alcun modo ritenersi onerata della prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni professionali ovvero di non essere titolare di altre borse di studio, trattandosi di circostanze eventualmente rilevanti a titolo di aliunde perceptum, con onere della prova a carico del soggetto inadempiente – non senza considerare ancora come, nella specie, la C. avesse prodotto non soltanto il diploma di specializzazione, ma altresì il certificato del direttore della scuola attestante la sua ottemperanza a tutti gli obblighi di frequenza per le attività teoriche e pratiche dello statuto all’epoca vigente secondo il regolamento didattico predisposto dall’istituto universitario.

Fondato risulta, di converso, la censura dell’Avvocatura nella parte in cui, da un canto, rileva (f. 14 del ricorso) come la C. non avrebbe potuto aspirare all’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 275 del 1991; dall’altro, deduce (f. 20) che, pur ammessa la non rilevanza della prova dell’osservanza dei requisiti comunitari del corso di specializzazione (non essendo stata la direttiva comunitaria ancora recepita nell’ordinamento interno), la ragione di danno astrattamente deducibile non poteva essere la perdita della remunerazione poi prevista sul presupposto di quei requisiti (bensì – si aggiunge, ma del tutto infondatamente in parte qua – la perdita di chance per non aver potuto, appunto, frequentare un corso conforme alla normativa comunitaria e conseguire un diploma di specializzazione riconoscibile come tale – cioè il danno per non aver potuto conseguire in eventuali concorsi pubblici il maggior punteggio riconosciuto ai diplomi comunitari e per non aver potuto esercitare la professione in altri Stati membri della comunità in regime di mutuo riconoscimento dei titoli di specializzazione).

La censura – inammissibile, prima ancora che infondata, quanto all’aspetto della chance perduta, a tacer d’altro perchè prospettata per la prima volta in questa sede – coglie invece nel segno limitatamente all’affermazione secondo la quale i criteri di calcolo delle somme dovute alla specializzanda non potrebbero legittimamente commisurarsi alìimporto della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel Decreto del 1991. Va in premessa osservato come la qualificazione dell’obbligazione statuale come “indennitaria” consegue ai reiterati dieta della Corte di giustizia, secondo la cui giurisprudenza l’obbligazione riparatoria dello Stato non deve necessariamente permearsi del requisito della colpa: onde l’attività ermeneutica di ricostruzione morfologica e funzionale, da parte dalle sezioni unite della Corte, di quella peculiare responsabilità, che, svincolata dai presupposti soggettivi di cui all’art. 2043 c.c., trova legittima collocazione nell’alveo della regula iuris di cui all’art. 1176.

L’obbligazione in parola si distingue, pertanto, da quella risarcitoria ex art. 2043 per la pecularità della sua fonte, al di la del suo contenuto.

Contenuto lato sensu risarcitorio, volta che (come affermato dalla stessa Corte di giustizia) l’inadempimento dello Stato ne comporta l’obbligazione di “riparare” il danno, ma a condizioni meno favorevoli di quelle che riguardino analoghi reclami di natura interna – e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il conseguimento di tale “riparazione”, da adeguare al danno subito secondo criteri stabiliti dall’ordinamento interno.

Arbitraria, peraltro, appare la equiparazione tout court tra la detta “riparazione” e il risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione di un atto non iure e contra ius da parte del privato, secondo i dettami della Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c..

Equiparazione che comporterebbe, nella sostanza, una illegittima trasformazione, sul piano genetico, di una obbligazione indennitario/riparatoria, lato sensu ex contractu, gravante sulle amministrazioni statali in un obbligo risarcitorio tout court, obbligo i cui caratteri morfologici questa corte, va ripetuto, ha già avuto modo di individuare nell’ambito di una approfondita actio finium regundorum rispetto ai diversi ambiti operativi tanto della pretesa risarcitoria di natura aquiliana, quanto del “corrispettivo” vero e proprio di una attività “paralavorativa” prestata dallo specializzando durante gli anni di corso, da commisurarsi appunto all’importo della borsa di studio riconosciuta poi dal legislatore in epoca successiva al 1991.

L’inizio della formazione specialistica in epoca anteriore al 1991 comporta, di converso, la oggettiva impredicabilità di un’equazione che si dipana attraverso la scansione diacronica “frequenza/tempo pieno/retribuzione/borsa di studio”, volta che una operazione in tal guisa concepita comporterebbe, nella sostanza, l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 257 del 1991 e la trasformazione, in altri termini, di una disciplina comunque discrezionale quanto all’individuazione della misura della retribuzione (e pacificamente rimessa al legislatore statuale) e comunque irretroattiva sul piano della sua decorrenza, in una disposizione normativa “inconsapevolmente” (e involontariamente) retroattiva.

Il dictum delle sezioni unite di questa Corte in subiecta materia – Cass. 9147/09, ove si discorre di un’obbligazione di tipo indennitario da atto lecito (sul piano interno) dello Stato – è, di converso, quello secondo il quale, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

La “idonea compensazione” di cui discorrono le sezioni unite di questa corte, pertanto, deve rispondere, da un canto, al requisito della serietà, congruità e non irrisorietà, dovendosi ristorare un danno alla luce “della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile”; dall’ altro, in assenza di alcuni degli elementi strutturali dell’illecito aquiliano (il dolo/la colpa; la ingiustizia del danno inteso come condotta non iure del danneggiante) all’esigenza di non trasmutare in diritto al risarcimento tout court sì come predicato dall’art. 2043 c.c. (risarcimento integrale il cui parametro oggettivo ben potrebbe essere, allora sì, l’intero importo previsto per le borse di studio riconosciute in epoca successiva al 1991); dall’altro ancora, alla impredicabilità di una identificazione con il corrispettivo di una prestazione eseguita e non retribuita, in un’orbita di pensiero strettamente giuslavoristica (quale quella disegnata dalla pronuncia 488/09 in tema rifiuto ingiustificato, da parte del datore di lavoro, di assumere il lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968, onde la di lui responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo di risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza) e non, come nella specie, “paracontrattuale” da responsabilità statuale per atto privo, sul piano interno, del carattere della illiceità.

In tali sensi il collegio ritiene di dare seguito, più analiticamente specificandone i contenuti, alla giurisprudenza di questa stessa corte regolatrice che, con la pronuncia n. 5842 del 2010, ha affermato, in argomento, che la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, tra i quali devono comprendersi non solo quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione (conseguito secondo la previgente normativa) al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali, ma anche quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando.

Al giudice del rinvio, pertanto, è demandato il compito di quantificare tale, peculiare diritto indennitario/(para)risarcitorio spettante al medico specializzando, quantificazione che non potrà che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe già compiutamente e motivatamente enucleati, quanto all’applicazione della relativa regola equitativa, da questa corte con la sentenza n. 12408 del 2011 in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Parametro di riferimento per il giudice territoriale sarà, pertanto, costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo – che postula una affermazione di legittimazione passiva esclusiva delle università, con esclusione di quella dei Ministeri – è palesemente infondato, avendo questa corte regolatrice in più occasioni individuato nelle amministrazioni statali soggetti passivamente legittimati nei confronti dello specializzando (Cass. 16507/08).

P.Q.M.

La corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, ne rigetta il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA