Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21973 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 12/10/2020), n.21973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36521-2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

n. 55, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PETRELLA TIRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO TAGARIELLO;

– ricorrente –

contro

Q.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’11.4.2003 Q.G. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, G.F., invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 20.333,84 oltre accessori a fronte delle opere eseguite dall’attore su incarico della convenuta, giusta contratto di appalto del 29.8.2001. La convenuta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e spiegando a sua volta riconvenzionale per la condanna dell’attore al rimborso delle spese sostenute per l’eliminazione di alcune opere arbitrariamente eseguite dall’appaltatore, nonchè di alcuni vizi dell’opera eseguita dal medesimo.

Con sentenza n. 2084/2014 il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda dell’attore, condannando la convenuta al pagamento del minor importo di Euro 5.114,81 oltre accessori, respingendo le altre domande, proposte in via principale e riconvenzionale.

Interponeva appello la G. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, il Q..

Con la sentenza n. 233/2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l’impugnazione condannando il Q. al pagamento in favore della G. della somma di Euro 2.930,81 oltre interessi e rivalutazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.F. affidandosi a due motivi.

Q.G., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe deciso in contrasto con le risultanze delle prove; il contrasto irriducibile della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte pugliese avrebbe contemporaneamente affermato la fondatezza, e la non fondatezza, del gravame; la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per contrasto irriducibile tra le sue argomentazioni decisorie.

Il motivo è inammissibile per palese difetto di interesse all’impugnazione.

La Corte tarantina ha affermato, all’esito di un percorso logico coerente e sostenuto da una motivazione assolutamente comprensibile, che l’impugnazione proposta dalla G. era fondata. Infatti “Dal raccolto probatorio del pregresso grado di giudizio emerge la compiuta prova dell’avvenuta pattuizione verbale, tra le odierne parti in causa, di non procedere più alla costruzione dei muri divisori interni previsti nello stipulato contratto 29-08-2001″(cfr. pag.3 della sentenza impugnata) di qui, l’accoglimento del primo motivo, con il quale la G. si doleva, per l’appunto, della condanna, comminatagli dal giudice di prime cure, al pagamento del corrispettivo relativo proprio alla realizzazione dei muri divisori di cui anzidetto. Inoltre, la Corte pugliese ha affermato che “Sancita l’illegittima esecuzione dei muri divisori interni da parte dell’appellato, Q.G., all’appellante spetta la somma di Euro 2.750 dalla stessa sborsata per provvedere alla loro demolizione… A titolo di penale spettano all’appellante, giusti i conteggi eseguiti dal Giudice di 1 istanza nell’impugnata sentenza, Euro 180,81 (Euro 25,93 come, contrattualmente stabilita x 7gg. di ritardo)” (cfr. pag.6 della sentenza impugnata). I due passaggi argomentativi, letti nella loro logica successione, evidenziano che il giudice di appello ha accolto l’appello proposto dalla G., eliminando la statuizione che la condannava al pagamento in favore del Q. di Euro 5.434 a fronte della realizzazione dei muri divisori da parte dell’appaltatore e condannando il Q. al pagamento, in favore dell’appellante, delle somme da questa spese per eliminare le opere arbitrariamente eseguite. La chiarezza del percorso logico, cui corrisponde il dispositivo adottato dal giudice di seconde cure, rende evidente che il solo inciso contenuto a pag.5, con il quale si afferma – in conclusione dell’ampia argomentazione concernente il primo motivo di appello – che lo stesso sia “pacificamente infondato” è il frutto di una palese svista materiale, che come tale non integra alcun vizio della decisione impugnata e poteva essere oggetto di semplice richiesta di correzione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del grado, pur essendo risultato il Q. l’unico soccombente all’esito del giudizio di merito.

La censura è inammissibile, posto che la Corte pugliese ha concluso per l’accoglimento parziale, e non totale, del gravame. In particolare, non è stata accolta la domanda con la quale la G. invocava il riconoscimento di una somma ulteriore quale compensazione del minor valore dei muri, realizzati in materiale difforme da quello previsto nel contratto di appalto (cfr. pag.6 della sentenza impugnata). La sussistenza di una soccombenza reciproca giustifica la decisione della Corte territoriale di compensare le spese, in base a quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., nè il giudice di merito è tenuto, in tale eventualità, a fornire alcuna motivazione circa la propria decisione, trattandosi di una delle ipotesi normativamente previste per l’esercizio al potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio.

Da quanto esposto deriva l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA