Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21972 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7728-2016 proposto da:

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO ALBANI, giusta procura a margine del controricorso al

ricorso definito con la sentenza oggetto di istanza di correzione;

– ricorrente –

contro

FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23181/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 18/09/2014, depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato GIOVANNI D’AMICO per delega dell’Avvocato MAURIZIO

ALBANI, difensore del ricorrente, che chiede nuovo termine per la

notifica, deposita in udienza originale della notifica alla

controparte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 27.4.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso per la correzione dell’errore materiale da cui si prospetta affetta la sentenza di questa Corte suprema di Cassazione, n. 23181 del 31.10.14, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – Il Comune di Siracusa deposita istanza di correzione di errore materiale in relazione alla sentenza 31.10.14, n. 23181, di questa Corte, deducendo l’erronea indicazione delle esatte generalità della controparte nel dispositivo: le quale, figurandovi come “Finanziaria S. Angelo spa”, doveva esservi correttamente indicate come “Finanziaria S. Giacomo spa”. Dagli atti a disposizione del relatore, però, non risulta che l’istante notifichi tale istanza a chicchessia.

p. 2. – Il ricorso può essere trattati in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis c.p.c. – parendo potervi essere dichiarato inammissibile.

p. 3. – Infatti, requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l’istituto della rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima (in tali esatti termini, v.: Cass. Sez. Un., ord. 17 ottobre 2003, n. 15539; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17453; Cass., ord. 13 gennaio 2014, n. 503; Cass., ord. 10 febbraio 2016, n. 2691).

p. 4. – Pertanto, neppure potendo ricavarsi – in difetto di espressa previsione normativa e comunque salvo diverso avviso del Collegio, ove possa valorizzarsi l’assenza di termini per la notifica del ricorso, in uno ai poteri ordinatori comunque spettanti a qualunque giudice in sede giurisdizionale – un potere della Corte di cassazione di disporre la notificazione successiva di un’istanza macroscopicamente divergente dal semplice schema legale chiaramente individuato dalla lettera dell’art. 391-bis c.p.c., del ricorso deve proporsi la declaratoria di inammissibilità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di non condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di non poterne fare proprie le conclusioni, atteso che una notifica dell’istanza di correzione alla controparte risulta comunque eseguita, sia pure all’incongruo domicilio della Cancelleria della Corte di Cassazione: il quale rileva per legge ai fini delle comunicazioni di cancelleria e comunque in pendenza il giudizio di legittimità fino alla sentenza, ma non anche in tempo successivo alla pubblicazione di questa ai fini dell’instaurazione del contraddittorio su ulteriori pretese, quand’anche relative alla stessa.

4.- Proprio tale circostanza, però, consente di qualificare nulla e non già inesistente la notifica dell’istanza di correzione dell’errore materiale, sì da applicare l’art. 291 c.p.c. ed ordinare alla parte odierna ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso, in uno a copia della presente ordinanza, alla sua controparte nel rispetto delle norme ordinarie, visto pure il tempo comunque decorso dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto della procedura di correzione.

PQM

La Corte ordina al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso a controparte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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